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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26798/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per omicidio aggravato (premeditazione e finalità di agevolazione mafiosa), illegalità di detenzione/porto di armi e distruzione di cadavere, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione. Hanno contestato in particolare la valutazione dei riscontri esterni ai racconti del collaboratore di giustizia Alessandro D'Amato: gli accertamenti sui tabulati e sugli agganci alle celle telefoniche (orari delle presenze in loco, la natura del contatto delle ore 11:37 tra l'utenza intestata a "Grigoras" e quella di Di Muro, e la presunta inesistenza di anormalità nei contatti fra Lovisco e D'Amato) non avrebbero fornito riscontri individualizzanti idonei a confortare la sua testimonianza; inoltre è stato censurato il mancato approfondimento circa l'esistenza in seno al gruppo di altri soggetti con poteri decisionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi. Ha ritenuto legittima e logica la rivalutazione operata dal giudice del rinvio, che non è vincolato alle valutazioni in fatto della sentenza di annullamento ma deve evitare la riproposizione della motivazione viziata. La sentenza impugnata ha correttamente individuato nel contatto telefonico delle ore 11:37 tra l'utenza intestata a Maria Rodica Grigoras e l'utenza di Di Muro un riscontro esterno specifico e individualizzante delle dichiarazioni del collaboratore (secondo il giudice del rinvio, la SIM Grigoras era stata consegnata a D'Amato per segnalare l'avvenuta esecuzione); altri elementi (presenze nei luoghi, modalità di uso delle utenze, andamento dei contatti prima e dopo il delitto, testimonianze sulla temporanea assenza di Di Muro dal club) sono stati ritenuti compatibili e rafforzativi della ricostruzione. Le censure difensive circa la natura del contatto delle 11:37, la collocazione delle celle e l'andamento dei contatti non hanno smentito in modo tale la ricostruzione da determinare l'annullamento. Di conseguenza sono confermate le condanne (pena: trent'anni di reclusione) per i reati contestati.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza - Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019

    Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Rv. 278629

    Principio che nel giudizio di rinvio per annullamento per vizio di motivazione il giudice del merito non è vincolato dalle valutazioni di fatto espresse dalla Corte di cassazione e può compiere una nuova, autonoma ricostruzione dei fatti

  • Giurisprudenza - Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017

    Sez. 2, n. 1726 del 5/12/2017, dep. 2018, Rv. 271696

    Conferma che il giudice di rinvio può pervenire a motivazioni in parte diverse e arricchite rispetto a quelle censurate, purché non riproponga le stesse carenze motivazionali

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015

    Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Rv. 264861

    Ulteriore affermazione del principio di libertà di apprezzamento del giudice del rinvio circa i dati probatori, nei limiti del divieto di ripetere la motivazione viziata

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio dopo annullamento per difetto di motivazione il giudice del merito può riconsiderare liberamente il materiale probatorio e adottare un percorso argomentativo diverso, purché non riutilizzi le stesse lacune già censurate dalla Cassazione.
  • La testimonianza di un collaboratore di giustizia richiede riscontri esterni "specifici e individualizzanti" per essere ritenuta attendibile ai fini della condanna: tali riscontri possono anche consistere in elementi tecnici (es. contatti telefonici e agganci alle celle) purché capaci di confermare, non solo compatibilmente ma in modo persuasivo, il racconto.
  • Un contatto telefonico di brevissima durata può essere interpretato come conferma di un segnale concordato (es. uno "squillo") se la totalità degli elementi (uso della SIM, assenza di altri usi prevedibili, andamento dei contatti, collocazioni cellulari e comportamenti successivi) forma un quadro coerente e non smentito da spiegazioni alternative credibili.
  • La compatibilità dei dati tecnici (cell‑id, orari di aggancio) con la ricostruzione accusatoria può essere sufficiente a rafforzare un quadro indiziario complessivo anche se non tutte le evidenze telefoniche hanno pari valore; conta la coerenza d'insieme e l'assenza di spiegazioni alternative più plausibili.
  • L'assenza di un contatto telefonico immediatamente successivo tra mandante ed altro correi non esclude la cooperazione se è dimostrabile un accordo preventivo su modalità di segnalazione o se i riscontri mostrano uno spostamento fisico verso un punto di incontro già concordato.
  • Le eccezioni difensive che prospettano spiegazioni lecite alternative devono dimostrare che tali spiegazioni sono effettivamente più plausibili e smentiscono in modo concreto la coerenza del quadro indiziario; se non lo fanno, la valutazione complessiva può reggere.

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