Cassazione Penale, Sentenza n. 25535/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un'indagata per partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per diversi reati-fine di spaccio. Il G.I.P. aveva inizialmente rigettato la richiesta di misura ritenendo insussistenti le esigenze cautelari, valorizzando la presenza di un diverso procedimento cautelare a carico di altri coindagati per lo stesso contesto associativo, la dedotta cessazione dell'operatività del gruppo dopo agosto 2024 e la asserita sporadicità del coinvolgimento della ricorrente. Il Tribunale del riesame, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha invece applicato la custodia in carcere ravvisando gravi indizi e pericolo di reiterazione. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che il ne bis in idem richiamato per i coindagati avrebbe riflessi anche sulla posizione della ricorrente, che il sodalizio non sarebbe più operativo dal mese di agosto 2024 e che l'identificazione della ricorrente come parte dell'associazione sarebbe incerta; 2) travisamento della prova, perché il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che l'appartamento ove un coindagato era agli arresti domiciliari fosse di proprietà della ricorrente, mentre in realtà entrambi abitavano in appartamenti distinti nello stesso stabile, locati da terza persona. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre la difesa ha insistito per l'accoglimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché la doglianza sul ne bis in idem riguardava titoli cautelari emessi nei confronti di altri indagati e quindi era priva di interesse per la posizione della ricorrente; inoltre la censura sull'insussistenza degli indizi mirava a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione, e la motivazione del riesame è stata giudicata congrua e non manifestamente illogica quanto alla partecipazione della ricorrente al sodalizio e al suo ruolo di pusher. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo: pur riconoscendo un travisamento su un dato relativo alla proprietà dell'appartamento, ha escluso che esso fosse decisivo, poiché la tenuta dell'ordinanza si fondava comunque su altri elementi autonomi circa il ruolo della ricorrente nell'associazione e il pericolo di reiterazione. La misura cautelare in carcere è dunque rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
richiamato come base procedurale dell'ordinanza del riesame in tema di impugnazione cautelare
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
indicato come reato associativo contestato, per il quale opera la presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
indicato per i plurimi reati-fine di spaccio contestati
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato per la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere nei reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990
art. 616 cod. proc. pen.
base della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in conseguenza del rigetto
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro un provvedimento cautelare non è deducibile una censura che faccia leva su una duplicazione di titoli cautelari emessi nei confronti di soggetti diversi, perché manca l'interesse a far valere un vizio che non incide sulla posizione processuale del ricorrente.
- La contestazione della gravità indiziaria non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o della ricostruzione dei fatti: in sede di legittimità sono sindacabili solo violazioni di legge e manifesta illogicità della motivazione.
- L'interpretazione del contenuto di conversazioni intercettate è questione di fatto rimessa al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- Per il reato associativo in materia di stupefacenti l'art. 275, comma 3, c.p.p. introduce una presunzione relativa di adeguatezza e di sussistenza delle esigenze cautelari, idonea a fondare un giudizio astratto di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria.
- Il travisamento della prova rileva in cassazione solo se è decisivo, cioè se disarticola l'intero impianto argomentativo della decisione impugnata; se resta isolato e non intacca le altre rationes decidendi, non comporta annullamento.
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