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Sentenza

Sentenza n. 48/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - della nota ARGEA prot. n. 92498 del 19.12.2024 (doc. 3); - del provvedimento a firma del Direttore del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA ARGEA prot. n. 888 del 9.01.2025 (doc. 5); - della Determina del Direttore Generale ARGEA prot. n. 2336 del 12.05.2025 (doc. 7); - della Determina del Direttore del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA ARGEA prot. n. 433 del 28.01.2025 e della graduatoria allegata (doc. 5 bis).

Giustizia amministrativa202500581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di una domanda di contributo nell’ambito del sottoprogramma apistico regionale, approvazione della graduatoria senza inclusione della ricorrente e rigetto del ricorso gerarchico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (organizzazione beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda di aiuto per diverse azioni del sottoprogramma apistico regionale 2024-2025, producendo, per gli investimenti materiali, tre preventivi comparabili di ditte specializzate e indipendenti. ARGEA aveva respinto la domanda ritenendo inattendibili due preventivi per l’esistenza di collegamenti tra le cooperative offerenti, escludendo alcune spese perché non ammissibili o non adeguatamente descritte e contestando la genericità della relazione progettuale. La ricorrente ha dedotto, in particolare, difetto di motivazione e insufficiente istruttoria quanto: ai presunti legami tra le cooperative Consultapi e Conaproa; all’esclusione delle attrezzature destinate alla produzione di idromele; alle cancellature presenti in un preventivo; all’inammissibilità del rinnovo del software gestionale; all’inidoneità dei preventivi relativi a un macchinario ritenuto estraneo all’oggetto sociale dei fornitori; alla ritenuta insufficienza della relazione descrittiva per l’Azione A2; nonché alla mancata considerazione della spesa per una macchina etichettatrice, sulla quale l’amministrazione non aveva formulato specifiche contestazioni.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto insufficiente la motivazione sul presunto collegamento sostanziale tra Consultapi e Conaproa: la sede condivisa era spiegabile dalla presenza, nello stesso indirizzo, dell’organismo associativo Confcooperative Molise; il ruolo svolto da un consigliere di Consultapi presso Conaproa era meramente subordinato e non dimostrava poteri decisionali; le incongruenze nella numerazione dei preventivi non provavano, da sole, né un collegamento tra le imprese né l’inattendibilità delle offerte. L’onere di provare l’esistenza di un unico centro decisionale gravava sull’amministrazione. È stata ritenuta fondata anche la censura relativa alle attrezzature per l’idromele, poiché tale finalità risultava dalla domanda e dalla relazione integrativa. Le cancellature del preventivo non dimostravano automaticamente la sua inattendibilità, anche perché era stata prodotta una copia successiva identica nel contenuto e più ordinata. Il bando, nell’Azione B5, ammetteva l’acquisto di sistemi di gestione hardware/software e non escludeva il rinnovo di un software già utilizzato e finanziato in precedenza. L’estraneità del macchinario all’oggetto sociale dei fornitori non ne determinava automaticamente l’inefficacia verso i terzi né l’inattendibilità dei preventivi, soprattutto in presenza di affinità merceologica. Quanto all’Azione A2, il bando richiedeva specifici elementi, tutti presenti nella proposta, e non quelli ulteriori indicati da ARGEA; inoltre, gli obiettivi dichiarati dalla ricorrente risultavano coerenti con la diffusione di buone prassi apistiche. Infine, la spesa per la macchina etichettatrice era stata ignorata dall’amministrazione, senza alcuna contestazione, rendendo illegittimi gli atti anche sotto tale profilo. Gli atti sono stati annullati nella parte in cui avevano escluso la ricorrente dalla graduatoria dei beneficiari. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Non espressamente richiamato nel testo; non inserito.

  • art. 22 l. 241/1990

    Non pertinente; non inserito.

Massime di principio

  • Nelle procedure di concessione di contributi, l’amministrazione che intenda disconoscere l’attendibilità di preventivi presentati da imprese diverse deve fornire elementi motivazionali sufficienti a dimostrare un effettivo collegamento sostanziale o un unico centro decisionale; la mera condivisione di una sede, la presenza di rapporti lavorativi non decisionali o irregolarità formali nella numerazione dei documenti non sono, isolatamente, sufficienti.
  • La presenza di cancellature, imprecisioni o disordine formale in un preventivo non determina automaticamente la sua inattendibilità quando il documento consenta comunque di individuare l’offerta e l’interessato abbia successivamente prodotto una copia coincidente nel contenuto e formalmente più ordinata.
  • Nell’interpretare le condizioni di ammissibilità di un bando per contributi, l’amministrazione non può richiedere elementi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla lex specialis né escludere una spesa sulla base di una lettura parziale della domanda quando la finalità dell’investimento risulti dagli atti complessivamente considerati.
  • L’estraneità di un’operazione all’oggetto sociale del soggetto che l’ha compiuta non rende automaticamente inefficace l’atto nei confronti dei terzi né, di per sé, inattendibile il preventivo prodotto in una procedura di finanziamento, soprattutto quando il bene appartenga a un settore merceologico affine all’attività esercitata.
  • L’amministrazione concedente deve esaminare e motivare anche le singole voci di spesa richieste a contributo; l’omessa contestazione di una voce specificamente inclusa nella domanda comporta l’illegittimità del diniego nella parte corrispondente.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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