Cassazione Civile, Ordinanza n. 25704/2021 del 22/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita di un fabbricato concluso nel 2002 tra una società immobiliare e due promittenti venditori. La società aveva versato, al momento del preliminare, una somma qualificata come caparra confirmatoria; deduceva poi che il termine per stipulare il definitivo era decorso e che sull'immobile permanevano formalità ipotecarie non ancora estinte. Chiedeva quindi dichiararsi l'inadempimento dei promittenti venditori e il proprio recesso, con condanna alla restituzione del doppio della caparra. I convenuti, tra cui la ricorrente, contestavano di avere ricevuto qualsiasi caparra e sostenevano che il preliminare fosse simulato, essendo stato stipulato solo per consentire all'attrice di ottenere un mutuo. La corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado sfavorevole ai convenuti. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha denunciato violazione delle norme in tema di simulazione del contratto, omesso esame di prove documentali e motivazione insufficiente o contraddittoria, lamentando che la corte territoriale avesse considerato solo il preliminare e non altri documenti. In particolare, ha sostenuto che la successiva procura a vendere conferita dai promittenti venditori a un terzo costituirebbe una controdichiarazione idonea a provare la simulazione del preliminare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente costruito come denuncia di violazioni di legge e vizi motivazionali, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre escluso che la procura a vendere potesse essere qualificata come controdichiarazione: si tratta di un atto privo di tale valore, non essendo un riconoscimento scritto della simulazione con carattere negoziale. Non è stata disposta la liquidazione delle spese, poiché l'intimata non si è difesa nel giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto, in caso di inammissibilità del ricorso, dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
- Ai fini dell'eccezione di simulazione, la controdichiarazione è un atto scritto con carattere negoziale che manifesti il riconoscimento della simulazione; un atto successivo che non abbia tale contenuto non può essere automaticamente qualificato come controdichiarazione.
- La deduzione di un omesso esame documentale è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira soltanto a sollecitare una diversa lettura delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il giudice può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
- La mancata costituzione dell'intimato esclude la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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