Cassazione Civile, Ordinanza n. 31860/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate impugnava per cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento, da parte del giudice di primo grado, di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro. L'avviso riguardava una sentenza del tribunale fallimentare che, decidendo l'opposizione allo stato passivo proposta da un creditore, aveva riconosciuto la natura privilegiata di un credito già ammesso in via chirografaria. La contribuente sosteneva che la sentenza dovesse scontare l'imposta in misura fissa, perché il provvedimento non incideva sul quantum o sul titolo del credito, ma solo sulla sua collocazione qualitativa nella graduatoria. L'Agenzia, con due motivi, deduceva: 1) violazione dell'art. 8, comma 1, lett. c) e d), della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la tassazione proporzionale sarebbe dovuta perché il decreto di ammissione al passivo non era stato registrato e non vi sarebbe dunque duplicazione d'imposta; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione e omessa pronuncia sulle censure relative alla mancata registrazione del decreto di ammissione e alla conseguente esclusione della duplicazione d'imposta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ribadito il proprio orientamento secondo cui la sentenza che, accogliendo l'opposizione allo stato passivo, riconosce la natura privilegiata di un credito già ammesso al passivo in via chirografaria è soggetta ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), della Tariffa. La ragione è che tale decisione incide solo sul profilo qualitativo del credito, mentre titolo e ammontare sono già determinati dal decreto di ammissione. La Corte ha inoltre escluso che la soluzione dipenda dalla prova dell'effettiva sottoposizione a imposta del decreto di ammissione: anche se quel decreto non fosse stato registrato, la diversa sentenza non potrebbe essere tassata proporzionalmente perché non introduce un nuovo presupposto imponibile. Le spese non sono state liquidate, poiché la parte intimata non si è costituita.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
invocato dall'Agenzia per sostenere la tassazione proporzionale delle sentenze che definiscono controversie; la Corte ne esclude l'applicazione al caso perché la decisione incide solo sulla qualità del credito già determinato
art. 8, comma 1, lett. d), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
ritenuto applicabile dalla Corte alle sentenze che attribuiscono natura privilegiata a un credito già ammesso al passivo, con tassazione in misura fissa
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel secondo motivo di ricorso per dedurre la violazione delle norme sul processo tributario e sulla decisione
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel secondo motivo per lamentare difetto di motivazione della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato nel secondo motivo come parametro della nullità per motivazione apparente o mancante
art. 112 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per dedurre omessa pronuncia sulle censure dell'Ufficio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per il vizio di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per il vizio di nullità della sentenza
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, la sentenza che riconosce la natura privilegiata di un credito già ammesso al passivo incide solo sul profilo qualitativo della pretesa e non sul titolo o sull'ammontare del credito, che restano quelli fissati dal precedente provvedimento di ammissione.
- Quando una decisione giudiziale si limita a modificare la collocazione del credito nella graduatoria concorsuale, senza incidere su importo e causa del credito, la tassazione è in misura fissa e non proporzionale.
- La mancata registrazione del provvedimento di ammissione al passivo non consente di assoggettare a imposta proporzionale la successiva sentenza che attribuisce il privilegio: il criterio di tassazione dipende dalla funzione e dagli effetti dell'atto, non dalla pretesa esigenza di evitare duplicazioni d'imposta nel singolo caso.
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