Cassazione Penale, Sentenza n. 28656/2024 del 17/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) eccezione di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. per presunto superamento dei termini di deposito della motivazione della sentenza di primo grado; 2) censure sulla valutazione probatoria: si contesta che l'alcoltest sia utilizzabile perché l'accertamento sarebbe avvenuto mentre l'imputato dormiva in una piazzola (quindi non sarebbe provata la guida in stato d'ebbrezza), omissione del deposito del verbale ai sensi dell'art. 366 c.p.p., mancata dimostrazione in giudizio dell'omologazione e delle revisioni dell'etilometro e rigetto da parte del giudice dell'istanza di acquisizione del libretto di uso e manutenzione; 3) richiesta di applicazione dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/92 (pena sostitutiva con lavoro di pubblica utilità) in subordine alla richiesta di assoluzione, con dedotta maggiore favorevolezza rispetto all'assoluzione per particolare tenuità, e censura per l'applicazione d'ufficio dell'art. 131-bis c.p. in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha respinto. Sul punto 1) ha escluso l'applicabilità dell'art. 344-bis c.p.p. perché il fatto è anteriore alla decorrenza della norma (commesso il 27/01/2019; l'art. 344-bis si applica ai reati commessi dal 10/01/2020). Sul punto 2) ha ritenuto che le doglianze costituiscono mera richiesta di riconsiderazione dei fatti già valutati dalla Corte territoriale: la sentenza di appello ha motivatamente respinto la tesi difensiva alla luce delle dichiarazioni testimoniali e della compatibilità dei valori emersi con le ammissioni dell'imputato; inoltre la censura sull'omologazione/revisione dell'etilometro è inammissibile perché l'onere di allegazione della difesa non è stato soddisfatto (mancanza di elementi concreti che mettano in dubbio l'omologazione/revisione) e l'omesso deposito del verbale non determina nullità ma solo mera irregolarità. Sul punto 3) la Corte ha osservato che una condanna a pena sostitutiva non è più favorevole di una assoluzione e che l'eventuale estinzione del reato derivante dal lavoro di pubblica utilità è incerta; inoltre l'applicazione dell'art. 131-bis è legittima anche se compiuta d'ufficio in sentenza dibattimentale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lettera b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma che punisce la guida in stato di ebbrezza; reato per il quale l'imputato era stato processato e rispetto al quale è stata pronunciata in primo e secondo grado un'assoluzione per particolare tenuità del fatto.
art. 344-bis c.p.p.
Eccezione di improcedibilità per decorrenza dei termini di deposito della motivazione: la Corte ha ritenuto la norma non applicabile al caso perché si applica solo ai reati commessi dal 10/01/2020 (secondo la legge n. 134/2021).
legge 27 settembre 2021 n. 134, art. 2, comma 3
Disposizione che limita l'ambito di applicazione dell'art. 344-bis c.p.p. ai procedimenti per reati commessi a far data dal 10/01/2020; motivo per cui l'eccezione è stata respinta.
art. 366 c.p.p.
Prevede il deposito di verbali. La Corte ha stabilito che l'omesso deposito del verbale relativo all'alcoltest costituisce mera irregolarità e non nullità dell'atto, con effetti solo sulla decorrenza dei termini difensivi.
art. 379, commi 6-8, reg. esec. cod. strada
Prescrive omologazione e verifiche periodiche degli etilometri; la Corte ha precisato che, pur essendo prescrizioni rilevanti, l'accusa non è tenuta ad allegare d'ufficio la documentazione e la prova dell'omologazione, mentre la difesa ha l'onere di allegare elementi concreti che mettano in dubbio l'omologazione o la revisione.
art. 131-bis c.p.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato che la sua applicazione in sentenza dibattimentale non richiede il consenso dell'imputato e può essere più favorevole rispetto a una condanna a pena sostitutiva.
art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/92
Istituisce la possibilità di pena sostitutiva con lavoro di pubblica utilità per alcuni reati stradali; la Corte ha osservato che tale misura non garantisce l'estinzione automatica del reato (l'estinzione è condizionata al positivo svolgimento del lavoro) e non è da considerarsi più favorevole di un'assoluzione.
art. 469, comma 1-bis c.p.p.
Regola l'applicazione predibattimentale delle cause di non punibilità; la Corte ha richiamato la distinzione tra applicazione predibattimentale (che richiede non opposizione) e applicazione in sentenza dibattimentale (che non richiede consenso).
art. 616 c.p.p.
Previsione che consente l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000,00 in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
Massime di principio
- L'art. 344-bis c.p.p. si applica solo ai procedimenti relativi a reati commessi dal 10/01/2020 in poi; per fatti anteriori l'eccezione è inammissibile.
- La Cassazione non riesamina i fatti quando la censura si risolve in una diversa valutazione delle prove già motivate dalla Corte d'appello; la mera richiesta di 'rilettura' non integra vizio di legittimità.
- Sull'alcoltest: l'accusa non è automaticamente tenuta a produrre in dibattimento i documenti di omologazione e revisione dell'apparecchio, ma la difesa deve allegare elementi concreti che facciano dubitare dell'omologazione o del regolare funzionamento per ottenere accertamenti o l'esclusione della prova.
- L'omesso deposito del verbale con gli esiti dell'alcoltest ai sensi dell'art. 366 c.p.p. costituisce, secondo la giurisprudenza consolidata, una mera irregolarità e non una nullità che impedisca l'utilizzabilità della prova.
- Una richiesta di condanna a pena sostitutiva (es. lavoro di pubblica utilità) non è automaticamente più favorevole di un'assoluzione; l'eventuale estinzione del reato dipende da adempimenti futuri e non può sostituire il vantaggio di una assoluzione piena.
- L'applicazione d'ufficio di una causa di non punibilità in sentenza dibattimentale è legittima e non richiede il consenso dell'imputato, a differenza dell'eventuale applicazione predibattimentale.
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