Sentenza n. 7591/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza, della sentenza del Tribunale di Roma, III Sez. Lav. n. 10770/2024, pubblicata il 28/10/2024, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, n. 10770/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici e condannato il Ministero all'attribuzione di euro 2.000,00 oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Roma, notificata ai fini esecutivi. Il giudicato aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e aveva condannato il Ministero ad attribuire il beneficio economico nella misura complessiva di euro 2.000,00, oltre interessi legali. La ricorrente ha allegato il mancato adempimento dell'Amministrazione. Il Ministero, non costituitosi, non ha fornito chiarimenti né provato l'avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, poiché la sentenza da eseguire era passata in giudicato, era stata notificata all'Amministrazione e risultava decorso il termine di 120 giorni. Ha inoltre affermato la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. L'inerzia processuale del Ministero, che non si è costituito e non ha fornito elementi sull'adempimento, ha comportato l'accoglimento della pretesa della ricorrente secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti e il contenuto del diritto già riconosciuto dal giudicato. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, per un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato deciso dal TAR nell'esercizio dei relativi poteri.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza del TAR a conoscere dell'esecuzione del giudicato indicato nella sentenza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine di 120 giorni, decorso il quale può procedersi all'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione richiamata nel giudicato presupposto quale base normativa della Carta elettronica del docente.
art. 21, comma 1, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Nel giudizio di ottemperanza l'amministrazione, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, deve fornire chiarimenti e dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato; la mancata costituzione e l'assenza di indicazioni sull'adempimento consentono l'accoglimento della pretesa del creditore secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
- In sede di ottemperanza non è possibile sindacare nuovamente i presupposti del diritto e il contenuto della condanna già accertati dal giudicato, che devono essere eseguiti nei termini risultanti dal titolo.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di infruttuoso decorso del termine, anche con facoltà di delega.
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