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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33608/2026 del 15/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Napoli aveva rigettato l’incidente di esecuzione volto a ottenere la sospensione o revoca dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo. L’opera era stata realizzata dal coniuge defunto e dalla ricorrente, già condannati con sentenza irrevocabile, e successivamente era stato rilasciato al figlio uno dei ricorrenti un titolo edilizio in sanatoria, con conseguente revoca dell’acquisizione del bene al patrimonio comunale. Il ricorso denunciava, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p., violazione della normativa extrapenale e vizio di motivazione. Secondo i ricorrenti, la volumetria dell’intervento, pari a 348,12 m³, pur eccedendo il 30% della volumetria originaria di 820 m³, era comunque inferiore al limite assoluto di 750 m³ previsto dall’art. 32, comma 25, del D.L. n. 269 del 2003, sicché i due limiti avrebbero dovuto operare alternativamente. Essi sostenevano inoltre che la sopraelevazione dovesse essere qualificata come nuova costruzione, anche perché dotata di autonomia funzionale, edilizia e catastale, e non come semplice ampliamento. La Corte ha ritenuto invece che la sopraelevazione in aderenza a un manufatto preesistente costituisca ampliamento e che, per gli ampliamenti, i limiti del 30% della volumetria originaria e dei 750 m³ siano cumulativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto corretta la qualificazione della sopraelevazione come ampliamento del manufatto preesistente, indipendentemente dalla creazione di una nuova unità immobiliare. Ha inoltre affermato che, ai fini della sanatoria prevista dall’art. 32, comma 25, della legge n. 326 del 2003, per gli ampliamenti devono essere rispettati congiuntamente sia il limite incrementale del 30% della volumetria originaria sia il limite massimo assoluto di 750 m³. Poiché l’intervento aveva superato il 30% della volumetria originaria, la sanatoria è stata ritenuta illegittima e non era censurabile il rigetto della richiesta di sospensione dell’ordine di demolizione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.

    Norma invocata dai ricorrenti per denunciare violazione di legge e vizio della motivazione.

  • art. 32, comma 25, D.L. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003

    Le disposizioni ... si applicano alle opere abusive ... che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc.

    Per gli ampliamenti, il limite del 30% della volumetria originaria e quello assoluto di 750 m³ operano congiuntamente: l’intervento deve rispettarli entrambi.

  • art. 39, legge n. 724 del 1994

    Le disposizioni ... si applicano alle opere abusive ... che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi.

    La disciplina del precedente condono è richiamata quale fondamento del titolo in sanatoria e interpretata nel senso della coesistenza dei due limiti per gli ampliamenti.

  • art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001

    La definizione di nuova costruzione, comprensiva anche dell’ampliamento, non determina l’applicazione della disciplina volumetrica prevista per le nuove costruzioni ai fini del condono; la sopraelevazione di un manufatto esistente resta un ampliamento.

  • art. 32, comma 25, legge n. 326 del 2003

    La disciplina distingue gli ampliamenti dalle nuove costruzioni residenziali; per i primi è necessario il rispetto congiunto dei limiti del 30% e di 750 m³.

  • art. 39, legge n. 724 del 1994

    La sanatoria delle nuove costruzioni e degli ampliamenti è soggetta ai limiti volumetrici stabiliti dalla norma.

Massime di principio

  • Ai fini del condono edilizio previsto dall’art. 32, comma 25, della legge n. 326 del 2003, la sopraelevazione realizzata in continuità e aderenza a un manufatto preesistente costituisce ampliamento e non nuova costruzione, anche se dà luogo a una distinta unità immobiliare autonoma sotto il profilo funzionale o catastale.
  • Per un ampliamento edilizio, i limiti volumetrici del 30% della volumetria originaria e di 750 m³ operano congiuntamente: l’intervento non è sanabile se supera anche uno solo dei due limiti.
  • La disciplina del condono edilizio è eccezionale e di stretta interpretazione; non è quindi possibile applicare agli ampliamenti il solo limite assoluto di 750 m³ previsto per le nuove costruzioni residenziali.
  • Quando l’opera abusiva non è sanabile perché supera il limite percentuale di ampliamento, il titolo edilizio in sanatoria eventualmente rilasciato non giustifica la sospensione o la revoca dell’ordine di demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioni
RamiReati ediliziEsecuzione penaleProcesso penale

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