Sentenza n. 872/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, sezione lavoro, n. 1069/2025 pubblicata il 06.03.2025, resa nel procedimento n. r.g. 3387/2023, notificata a mezzo pec in forma esecutiva nelle modalità del novellato art. 475 c.p.c., al domicilio reale del Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 06.03.2025, passata in giudicato, come da certificazione del funzionario addetto del 19.09.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, n. 1069/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente e al relativo accredito
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero all'emissione della Carta Docente e all'assegnazione degli importi spettanti, pari a 500 euro per ciascuna annualità di servizio a tempo determinato indicata nel titolo, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva all'amministrazione il 6 marzo 2025; il ricorso per ottemperanza è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La domanda riguardava anche l'applicazione della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia amministrativa.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, consistenti nel passaggio in giudicato del titolo e nell'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni. Ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, provvedendo al pagamento delle somme riconosciute ai ricorrenti, oltre interessi e rivalutazione secondo quanto stabilito nel titolo. Ha assegnato all'amministrazione il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, da attivare su istanza di parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario è tenuto a svolgere l'incarico, non può rifiutarlo per disposizioni interne dell'amministrazione e deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento sino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento, fermo l'onere della parte di attivare il commissario. Ogni ritardo nell'esecuzione è stato indicato come possibile fonte di responsabilità amministrativa. L'amministrazione è stata infine condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.901,00 oltre accessori, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere, nominare un commissario ad acta e disporre la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È posto a fondamento della penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute fino all'effettivo adempimento o alla scadenza del termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l'esecuzione delle pronunce esecutive nei confronti delle amministrazioni costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La regola sull'assenza di compenso per il commissario appartenente alla stessa amministrazione è applicata analogicamente alle ottemperanze aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione collegata alla disciplina applicata analogicamente sulla gratuità dell'incarico commissariale.
art. 26 c.p.a.
Concorre a fondare la condanna alle spese del giudizio secondo il principio di soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per la regolazione delle spese processuali secondo la soccombenza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza a una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, purché l'inadempimento dell'amministrazione risulti dagli atti.
- In sede di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione il puntuale e integrale adempimento del titolo entro un termine determinato e, per l'eventuale ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi da esercitare su istanza della parte interessata.
- La disposizione sulla gratuità dell'incarico del commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione, prevista per le ottemperanze relative ai decreti ex l. n. 89/2001, può essere applicata analogicamente anche alle ottemperanze aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro, quando l'incarico rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né paralizzato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, per una condanna pecuniaria, nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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