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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16006/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (socio agricolo)

La controversia

La lite nasce da un accordo del 30 novembre 2002 tra tre fratelli, con il quale si disciplinavano la divisione di alcuni beni e rapporti patrimoniali: il trasferimento di quote di aziende agricole tra i fratelli, la rinuncia a un arbitrato pendente e la divisione in parti uguali del credito relativo alle cd. quote latte. In seguito, uno dei fratelli promuoveva più giudizi davanti al Tribunale di Brescia: in uno chiedeva il risarcimento del danno per la mancata disponibilità di un terzo delle quote latte, in un altro l’accertamento della titolarità di un terzo di tali quote, e in un terzo, fondato su un distinto contratto di affitto, altre pretese inerenti alle quote latte. Riunite le cause, il Tribunale disponeva la ripartizione delle quote latte in parti uguali, condannava due fratelli al risarcimento del danno e pronunciava sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per il trasferimento di una quota indivisa di un terzo di una azienda agricola. La Corte d’appello, investita del gravame principale, lo rigettava, ma accoglieva parzialmente l’appello incidentale dell’altro fratello, sostituendo la sentenza ex art. 2932 c.c. con una condanna al trasferimento della quota. In Cassazione il ricorrente deduceva due motivi: primo, nullità della sentenza perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato la domanda, configurando una condanna ad un facere infungibile non consentita, mentre sarebbe stata necessaria soltanto la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.; secondo, nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’appello incidentale e sull’eccezione di inadempimento, fondata sul fatto che l’altra parte non avrebbe eseguito la propria prestazione relativa alle quote latte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la lettura della domanda operata dalla Corte di merito e ha ribadito che è ammissibile una pronuncia di condanna avente ad oggetto un facere infungibile, perché tale decisione è idonea a produrre effetti giuridici ulteriori e può fungere da accertamento utile anche ai fini di eventuali successive iniziative risarcitorie. Quanto al secondo motivo, ha rilevato la carenza di specificità del ricorso, perché non era stato adeguatamente riportato se e come l’eccezione fosse stata riproposta nelle conclusioni d’appello; inoltre, ha osservato che la Corte d’appello, eliminando la pronuncia ex art. 2932 c.c. per difetto di domanda, aveva di fatto reso superfluo l’esame dell’eccezione di inadempimento. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.

    La tutela costitutiva è necessaria solo quando vi sia una domanda di trasferimento coattivo del bene; se la domanda è formulata come condanna a trasferire, può essere pronunciata una condanna anche per un facere infungibile.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale è rilevante solo se determina un concreto pregiudizio al diritto di difesa; non basta un’astratta irregolarità dell’attività giudiziaria.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o eccezioni ritualmente devolute al giudice; se il ricorso non dimostra la loro effettiva riproposizione e decisività, la censura è inammissibile.

  • art. 614-bis c.p.c.

    attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare

    La norma viene richiamata come conferma legislativa dell’ammissibilità della condanna a un facere infungibile.

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo contributo unificato

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • È ammissibile la pronuncia di condanna avente ad oggetto un facere infungibile, poiché la sentenza non si esaurisce nell’ordine di esecuzione ma può produrre effetti giuridici ulteriori, compresa la base per successive pretese risarcitorie.
  • La domanda va interpretata in base al suo contenuto complessivo e alle espressioni utilizzate: se la parte chiede un ordine di trasferimento con riferimenti compatibili con un futuro rogito, la domanda può essere qualificata come domanda di condanna e non necessariamente come azione ex art. 2932 c.c.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio processuale denunciato ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. è scrutinabile solo se il ricorrente indica un concreto pregiudizio al diritto di difesa e specifica gli atti processuali rilevanti; l’astratta violazione delle forme non basta.
  • La censura di omessa pronuncia richiede la puntuale dimostrazione che la domanda o l’eccezione siano state effettivamente devolute al giudice dell’impugnazione; in mancanza di specificità, il motivo è inammissibile.
  • Il processo non può essere utilizzato per ottenere pronunce meramente teoriche o accademiche su questioni di diritto prive di utilità concreta e attuale per la parte.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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