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Ordinanza

Ordinanza n. 1055/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 5430/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202507921

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. V, che aveva annullato l’abbattimento di nove capi bufalini disposto per positività al tampone vaginale per brucellosi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’ASL di Caserta ha appellato la sentenza con cui il TAR aveva accolto il ricorso dell’allevatore, ritenendo illegittimo l’abbattimento di nove bufali. Secondo il TAR, l’abbattimento era stato disposto sulla sola base dell’esito positivo del tampone vaginale, mentre il successivo esame sierologico sui medesimi capi aveva dato esito negativo; inoltre, il D.M. 2 maggio 2024 avrebbe previsto l’isolamento e l’abbattimento soltanto dopo un tampone positivo preceduto da un test sierologico, che nel caso concreto sarebbe mancato. L’ASL ha sostenuto, invece, che la positività del tampone fosse sufficiente a legittimare e imporre l’abbattimento, poiché il test sierologico potrebbe risultare falsamente negativo in ragione della risposta immunitaria dell’animale. Ha inoltre dedotto che, prima del tampone, erano stati eseguiti tre controlli sierologici, risultati positivi per alcuni capi, e che il successivo tampone vaginale aveva evidenziato la positività di nove animali su undici, con pieno rispetto delle prescrizioni ministeriali.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito né il merito né le questioni di rito. Ha ritenuto che le ragioni dell’ASL potessero essere adeguatamente valutate solo mediante un approfondimento tecnico-scientifico e ha disposto una verificazione, affidata a un professore ordinario di malattie infettive degli animali, con facoltà di subdelega. Il verificatore dovrà accertare se l’esame sierologico negativo eseguito sui capi già risultati positivi al tampone vaginale sia inidoneo a certificare l’assenza della brucellosi, se sia attendibile e se possa produrre risultati falsamente negativi. La relazione, corredata dalla documentazione pertinente e preceduta dall’acquisizione degli atti e dagli eventuali ulteriori accertamenti e sopralluoghi ritenuti necessari, dovrà essere depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. È stato disposto un anticipo di 1.500 euro per il compenso del verificatore, provvisoriamente posto a carico dell’ASL appellante. L’udienza pubblica per il prosieguo è stata fissata al 9 luglio 2026; ogni ulteriore decisione sul merito, sul rito e sulle spese è stata riservata.

Norme richiamate

  • D.M. 2 maggio 2024

    Secondo la ricostruzione contenuta nell’ordinanza, disciplina le condizioni per l’isolamento e l’abbattimento degli animali in relazione agli esiti dei test per la brucellosi; la portata applicativa della disciplina, alla luce della sequenza dei test sierologici e del tampone vaginale, deve essere ulteriormente verificata.

  • art. 65 cod. proc. amm.

    Richiamato quale base processuale per l’esercizio dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 66 cod. proc. amm.

    Richiamato in relazione alla verificazione disposta dal Collegio.

  • art. 67 cod. proc. amm.

    Richiamato in relazione al conferimento e allo svolgimento dell’incarico del verificatore.

Massime di principio

  • Quando la decisione su un provvedimento sanitario-amministrativo dipende dall’attendibilità scientifica e dalla possibile falsità negativa di test diagnostici contrapposti, il giudice amministrativo può disporre una verificazione prima di definire il merito.
  • La valutazione della legittimità dell’abbattimento di animali per ragioni sanitarie richiede l’accertamento della sequenza dei controlli diagnostici prescritti dalla disciplina applicabile e della loro effettiva capacità probatoria rispetto alla presenza o all’assenza della patologia.
  • In presenza di una contestazione tecnica decisiva, il giudice non può risolvere la controversia sulla sola contrapposizione documentale tra risultati diagnostici, ma può acquisire una relazione specialistica e disporre gli accertamenti, le visite e l’esame della documentazione necessari a chiarire il fatto controverso.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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