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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36880/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello, che aveva qualificato il fatto come truffa aggravata e rideterminato la pena, resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

Nel procedimento era stato contestato a un imputato un fatto qualificato dalla Corte di appello come delitto di truffa aggravata, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato e conteneva un unico motivo, formulato in modo generico, con deduzione di asseriti vizi di motivazione del provvedimento impugnato. La Corte di cassazione rileva che le censure non erano specificamente correlate alla motivazione della sentenza di appello e non consentivano di individuare con precisione i rilievi mossi alla decisione, sicché il motivo risultava privo dei requisiti richiesti dall'art. 581, comma 1, c.p.p. e quindi inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere formulato con requisiti di specificità e correlazione con la motivazione della decisione impugnata; la mera deduzione generica di vizi motivazionali non è sufficiente e comporta inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le doglianze devono essere specifiche, puntuali e direttamente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata; deduzioni generiche o assertive non consentono il sindacato di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso consegue quando il motivo non individua con precisione gli errori della decisione impugnata e non offre una critica effettiva e argomentata delle ragioni poste a base della sentenza.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione di merito impugnata resta ferma e il ricorrente sopporta le spese processuali, oltre alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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