Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 11525/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Diritti della Persona e Immigrazione in data 05/03/2025, pubblicata in data 06/03/2025, nel procedimento recante R.G. n. -OMISSIS-, con la quale è stato ordinato al Ministero resistente il rilascio di visti d'ingresso per ricongiungimento familiare;

Giustizia amministrativa202603122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Roma che ordinava il rilascio di visti d'ingresso per ricongiungimento familiare

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, lamentando la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma del 6 marzo 2025, pronunciata in una controversia contro il silenzio-inadempimento dell'Ambasciata italiana di Islamabad su una richiesta di visto d'ingresso per ricongiungimento familiare. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Dopo l'instaurazione del giudizio, il ricorrente ha dichiarato che il visto era stato rilasciato e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il sopravvenuto rilascio del visto aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Ha comunque posto le spese di lite a carico dell'Amministrazione, applicando il principio della soccombenza, poiché il rilascio del visto era intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio e dopo il decorso del tempo dalla notificazione della sentenza da eseguire. Le spese sono state liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, per sopravvenienze, la pretesa fatta valere in giudizio risulta integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto integrale adempimento dell'amministrazione alla decisione da eseguire comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, quando la pretesa azionata risulti pienamente soddisfatta.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese se l'adempimento è intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio e il ritardo dell'amministrazione ha reso necessario il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.