Sentenza n. 11525/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Diritti della Persona e Immigrazione in data 05/03/2025, pubblicata in data 06/03/2025, nel procedimento recante R.G. n. -OMISSIS-, con la quale è stato ordinato al Ministero resistente il rilascio di visti d'ingresso per ricongiungimento familiare;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Roma che ordinava il rilascio di visti d'ingresso per ricongiungimento familiare
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, lamentando la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma del 6 marzo 2025, pronunciata in una controversia contro il silenzio-inadempimento dell'Ambasciata italiana di Islamabad su una richiesta di visto d'ingresso per ricongiungimento familiare. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Dopo l'instaurazione del giudizio, il ricorrente ha dichiarato che il visto era stato rilasciato e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il sopravvenuto rilascio del visto aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Ha comunque posto le spese di lite a carico dell'Amministrazione, applicando il principio della soccombenza, poiché il rilascio del visto era intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio e dopo il decorso del tempo dalla notificazione della sentenza da eseguire. Le spese sono state liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, per sopravvenienze, la pretesa fatta valere in giudizio risulta integralmente soddisfatta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto integrale adempimento dell'amministrazione alla decisione da eseguire comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, quando la pretesa azionata risulti pienamente soddisfatta.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese se l'adempimento è intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio e il ritardo dell'amministrazione ha reso necessario il ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1401/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1402/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1403/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1404/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1405/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1406/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →