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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19674/2026 del 13/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento relativa a tre cartelle, per un importo complessivo di 1.569,16 euro. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione del contribuente e aveva integralmente compensato le spese di lite nei due gradi di merito. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 546/1992, 91, 92 e 96 c.p.c., nonché nullità della sentenza per difetto di motivazione, nella parte in cui aveva disposto la compensazione integrale delle spese e non aveva condannato l'agente della riscossione al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi, oltre al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., assumendo che la controparte avesse resistito in mala fede.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, nel processo tributario, la compensazione delle spese è ammessa, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente indicate nella decisione. Ha rilevato che la motivazione della CTR era solo apodittica e non individuava ragioni gravi ed eccezionali idonee a derogare al principio di soccombenza, tanto più a fronte dell'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente per intervenuta prescrizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa decisa nel merito, con condanna dell'agente della riscossione al pagamento delle spese di primo grado, di appello e di legittimità, mentre è stata rigettata la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. per difetto di elementi idonei a configurare colpa grave.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge in relazione alla regolazione delle spese processuali.

  • art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.

    È stata dedotta la nullità/motivazione insufficiente della sentenza impugnata sulla compensazione delle spese e sulla mancata condanna ex art. 96 c.p.c.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente enunciate nella decisione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla deroga al principio di soccombenza mediante compensazione delle spese.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha escluso la condanna per lite temeraria per mancanza di elementi che integrassero colpa grave dell'agente della riscossione.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    La compensazione delle spese richiede una motivazione specifica sulle ragioni gravi ed eccezionali.

  • art. 9, comma 1, lett. f), n. 2, d.lgs. n. 156 del 2015

    È richiamato quale testo modificativo della disciplina delle spese nel processo tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione integrale delle spese non può essere disposta in modo generico o formulaico: il giudice deve indicare in modo espresso e concreto le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la deroga al criterio della soccombenza.
  • La mera affermazione della specificità della controversia o dell'assenza di un quadro giurisprudenziale diffuso non basta a legittimare la compensazione delle spese.
  • Quando la parte che ha impugnato l'atto ottiene l'accoglimento per intervenuta prescrizione, la soccombenza dell'amministrazione o dell'agente della riscossione impone, in difetto di ragioni eccezionali specificamente motivate, la condanna alle spese.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede la prova di una condotta assistita da mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente il solo fatto che il credito sia poi risultato estinto per prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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