Cassazione Penale, Sentenza n. 7370/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che aveva confermato in massima parte l'ordinanza del GIP di Latina che aveva disposto la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava principalmente: 1) l'illegittimità e l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e telematiche (anche captatore informatico) per violazione degli artt. 266, 267 e 271 c.p.p., sostenendo che la qualificazione giuridica originaria era errata e che le intercettazioni erano fondate su una fonte anonima non corroborata; 2) vizi nei decreti autorizzativi e nelle proroghe (insufficiente motivazione, mancanza dei presupposti di gravità indiziaria e assoluta indispensabilità); 3) insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 338 c.p. (violenza o minaccia a corpo politico/autorità in collegio) e carenza indiziaria; 4) vizio di motivazione e nullità dell'ordinanza rispetto alla gravità indiziaria e alla sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento delle prove) e violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato. Ha ritenuto ammissibili e convalidati, per i profili essenziali, i decreti autorizzativi e le successive proroghe in quanto corredati da motivazione non viziata nella misura in cui non mancava del tutto, e la fonte anonima era corroborata da altri elementi (dichiarazioni della persona offesa, atti documentali, riscontri investigativi). La Corte ha confermato i principi secondo cui: l'illegittimità delle intercettazioni si verifica solo in caso di mancanza totale della motivazione dell'autorizzazione; la legittimità dell'intercettazione va valutata al momento dell'autorizzazione; la successiva riqualificazione del fatto non comporta in sé inutilizzabilità delle intercettazioni; i decreti 'di proroga' possono essere considerati nuovi provvedimenti autonomi se muniti di autonoma motivazione. Quanto alle esigenze cautelari la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale del riesame e del GIP sulla sussistenza del pericolo di reiterazione e sul rischio di inquinamento, considerando le modalità del fatto, la personalità e il concreto comportamento dell'indagato (anche in assenza di precedenti penali). Di conseguenza il ricorso è stato respinto e la decisione di merito è in gran parte confermata (salvo che per le parti già annullate dal riesame, come indicato nell'istruttoria).
Norme richiamate
art. 266 cod. proc. pen.
Definisce i limiti e i reati per i quali sono ammesse intercettazioni; la Corte ha ricordato che la verifica della legittimità va fatta al momento dell'autorizzazione e ha escluso che la mera riqualificazione successiva renda le captazioni inutilizzabili se il decreto originario non era privo di motivazione
art. 267 cod. proc. pen.
Presuppone i "gravi indizi di reato" e l'assoluta indispensabilità; la Corte ha ritenuto che i decreti e le proroghe contestate soddisfacevano tali requisiti quando corredati da motivazione complessiva e riscontri
art. 271 cod. proc. pen.
Norma sull'inutilizzabilità delle intercettazioni: la Corte ha richiamato che l'inutilizzabilità consegue solo per mancanza della motivazione autorizzativa o se la fonte anonima fosse l'unico elemento valutato
art. 203 cod. proc. pen.
Regola l'uso delle informazioni confidenziali: combinate con art. 267 comma 1-bis, la Corte ha precisato che le fonti anonime sono utilizzabili se corroborate da altri elementi
art. 273 cod. proc. pen.
Disciplina i 'gravi indizi di colpevolezza' per misure cautelari: la Corte ha distinto questo requisito da quello previsto per le intercettazioni (art. 267) e ha ribadito che per la custodia cautelare è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità
art. 274 cod. proc. pen.
Definisce le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento, ecc.); la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del pericolo anche in presenza di incensuratezza quando emergono comportamenti concreti e modalità che giustificano la prognosi di reiterazione
art. 275 cod. proc. pen.
Principio di proporzionalità e adeguatezza delle misure: la Corte ha considerato congrua la scelta della misura rispetto ai fatti e alla personalità indagatoria, dato il quadro indiziario e i rischi valutati
art. 338 cod. pen.
Reato di violenza o minaccia a corpo politico/autorità in collegio: la Corte ha confermato che può configurarsi anche quando la minaccia è rivolta a singolo componente con volontà di influire sul collegio, e ha ritenuto sussistenti indizi rilevanti nel caso concreto
art. 15 Cost.
Tutela della libertà personale: la Corte ha ribadito che il giudice autorizzatore deve svolgere un vaglio motivato a tutela della riservatezza, ma il sindacato di legittimità è limitato e non consente una rivalutazione probatoria ex post
d.lgs. 216/2007 (art. 6) e d.l. 152/1991 art.13 (conv. legge 203/1991)
D.lgs. 216/2007 art. 6; d.l. 152/1991 art.13
Richiamate le discipline speciali sull'ambito di applicazione e limiti delle intercettazioni; la Corte ha chiarito che alcune norme speciali non si applicavano al caso ma che la motivazione deve comunque essere valutata nel suo complesso
Massime di principio
- La legittimità delle intercettazioni si valuta al momento dell'autorizzazione: successiva riqualificazione del fatto non comporta automaticamente inutilizzabilità delle captazioni
- Le fonti anonime o confidenziali possono giustificare intercettazioni solo se corroborate da altri elementi investigativi; se sono l'unico elemento valutato l'utilizzo è vietato
- La mancanza totale della motivazione del decreto autorizzativo è il vizio che determina l'inutilizzabilità; insufficienze motivazionali parziali non consentono il sindacato probatorio ex post
- I decreti 'di proroga' possono assumere natura di nuovi provvedimenti autonomi se dotati di autonoma motivazione che documenti la persistenza o l'emergere di nuovi presupposti
- Per la misura cautelare la valutazione del pericolo di reiterazione può fondarsi anche su comportamenti concreti e sulla personalità dell'indagato, non solo su precedenti penali: l'incensuratezza non esclude a priori la misura
- Il controllo di legittimità del giudice di cassazione sul giudizio motivazionale è limitato: si verifica la presenza/assenza o la manifesta illogicità della motivazione, non si riesamina ogni elemento di fatto
- La proporzionalità e adeguatezza della misura devono essere motivate, ma i giudici di merito godono di un ampio margine discrezionale quando il quadro indiziario e i rischi concreti risultano documentati
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7260/2025 del 21/02/2025
- Sentenza penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7261/2025 del 21/02/2025
- Sentenza penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7262/2025 del 21/02/2025
- Sentenza penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7263/2025 del 21/02/2025
- Sentenza penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7264/2025 del 21/02/2025
- Sentenza penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7265/2025 del 21/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →