Sentenza n. 1885/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera di aggiudicazione della procedura RDO per la fornitura di holter pressori, holter cardiaci e sistemi di refertazione/piattaforma software, nonché il giudizio di conformità dell’offerta aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo, con il primo motivo, che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria non possedesse caratteristiche e requisiti minimi previsti dalla lex specialis. In particolare, ha contestato la compatibilità del sistema di refertazione con il formato PDF/A CDA2 richiesto per la pubblicazione nel Fascicolo sanitario elettronico, la mancanza di un’autonoma refertazione digitale per ciascuna struttura e l’omessa produzione di documenti richiesti dal disciplinare a pena di esclusione. Con il secondo motivo ha dedotto che l’offerta dell’aggiudicataria prevedesse quantità diverse da quelle richieste, lamentando in particolare la mancata offerta di 15 PC per la refertazione, nonché violazione della lex specialis, difetto di motivazione e contraddittorietà rispetto ai chiarimenti pubblicati in corso di gara. La ricorrente ha inoltre chiesto l’acquisizione della documentazione tecnica e, se necessario, una CTU. Il giudizio ha riguardato anche la questione della portata dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante, che avevano introdotto o precisato l’obbligo relativo al formato FSE 2.0 e alla dichiarazione di impegno dell’aggiudicatario.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure e prescindendo dalle eccezioni preliminari e dall’istanza istruttoria. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il disciplinare richiedeva l’esportazione in PDF/A e altri formati standard, ma non imponeva, a pena di esclusione, il particolare formato PDF/A CDA2 collegato al Fascicolo sanitario elettronico. Tale requisito era stato esplicitato soltanto nei chiarimenti successivi, i quali, ove considerati novativi, non potevano modificare la lex specialis; ove invece considerati applicabili, richiedevano soltanto una dichiarazione di impegno in caso di aggiudicazione. In entrambi i casi, l’offerta dell’aggiudicataria non risultava illegittima, anche perché indicava puntualmente il software utilizzato e le relative funzionalità. Il TAR ha inoltre escluso la carenza della documentazione tecnica, rilevando soltanto l’omessa produzione del quadro comparativo relativamente alla piattaforma software. Tale omissione non giustificava l’esclusione: il quadro comparativo aveva funzione meramente ausiliaria per la Commissione, l’offerta conteneva comunque gli elementi tecnici valutati dalla Commissione e le clausole di esclusione ulteriori rispetto a quelle previste dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 devono considerarsi non apposte ai sensi dell’art. 10, comma 2, dello stesso decreto. Quanto al secondo motivo, il disciplinare non prevedeva la fornitura di 15 PC; il riferimento a tali apparecchiature emergeva soltanto dalla richiesta di chiarimenti, avente carattere interpretativo e non innovativo. Il ricorso è stato quindi definitivamente rigettato. Le spese sono state compensate in ragione delle difficoltà interpretative derivanti dai chiarimenti resi durante la gara.
Norme richiamate
artt. 60 e 120 c.p.a.
Hanno consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nel rito appalti.
art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023
Le clausole della lex specialis che prevedono cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle stabilite dagli artt. 94 e 95 devono considerarsi non apposte.
artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023
Individuano le cause di esclusione dalle procedure di gara, oltre le quali la lex specialis non può introdurre ulteriori cause espulsive.
d.M. 7 settembre 2023
È stato richiamato nei chiarimenti della stazione appaltante in relazione al Fascicolo sanitario elettronico 2.0 e ai formati dei referti; il richiamo successivo non ha modificato le prescrizioni originarie della lex specialis.
art. 49 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
È stato richiamato dal disciplinare quale riferimento per il quadro comparativo dell’offerta tecnica, la cui omissione parziale non è stata ritenuta causa di esclusione nel caso concreto.
Massime di principio
- I chiarimenti resi dalla stazione appaltante non possono introdurre o modificare requisiti di partecipazione o caratteristiche dell’offerta previsti dalla lex specialis; in caso di portata novativa, prevalgono comunque le clausole originarie della legge di gara, indipendentemente dall’impugnazione dei chiarimenti.
- Quando la lex specialis richiede una caratteristica tecnica in termini generali, non è possibile desumere, a pena di esclusione, un requisito tecnico ulteriore e specifico non espressamente previsto, anche se successivamente richiamato nei chiarimenti.
- L’omessa produzione di un documento avente funzione meramente ricognitiva o ausiliaria, quando gli elementi sostanziali dell’offerta risultano comunque dalla documentazione tecnica e sono stati valutati dalla Commissione, non determina automaticamente l’esclusione, soprattutto se la clausola espulsiva eccede le cause di esclusione tipizzate dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023.
- I chiarimenti di gara aventi funzione interpretativa non possono essere utilizzati per ampliare le quantità o le prestazioni oggetto della fornitura oltre quanto previsto dal disciplinare e dal capitolato; le quantità ulteriori menzionate soltanto nei chiarimenti non costituiscono, di per sé, obblighi dell’offerente.
- La Commissione di gara può valutare l’offerta sulla base della documentazione tecnica sostanziale disponibile, senza applicare automaticamente una clausola espulsiva relativa alla mancata o incompleta produzione di un quadro comparativo, quando tale documento non aggiunge contenuti tecnici all’offerta e l’esclusione sarebbe fondata su una causa non tipizzata dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1401/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1402/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1403/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1404/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1405/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1406/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →