Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5719/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione della sentenza n. 3378/2024 del 19 giugno 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza.

Giustizia amministrativa202507234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, n. 3378/2024, che lo aveva condannato a riconoscere alla ricorrente 1.000 euro mediante emissione della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 3378/2024 del 19 giugno 2024, assumendone il passaggio in giudicato. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero a corrisponderle 1.000 euro mediante emissione del buono elettronico della carta del docente; la ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione e chiesto un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il Ministero, pur costituito con atto di stile, non aveva fornito elementi ostativi all'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione, a cura del difensore della ricorrente, dell'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre condannato l'amministrazione a una penalità di mora pari agli interessi legali sull'importo dovuto, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento. Spese a carico del Ministero, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Tale norma prevede che il giudice, "fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato". La stessa disposizione chiarisce che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, "la penalità di mora [...] decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali".

    Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte il giudice può applicare una penalità di mora decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; la misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua. Nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, fino all'effettivo adempimento.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione

    La disposizione è richiamata per individuare l'ufficio cui appartiene il commissario ad acta nominato in caso di persistente inottemperanza e per riconoscergli la facoltà di delegare l'attività a un funzionario della medesima amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non esegue il giudicato e non fornisce elementi ostativi, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
  • Nei giudizi di ottemperanza relativi al pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte può essere disposta una penalità di mora pari agli interessi legali sull'importo dovuto, dalla comunicazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.