Sentenza n. 5719/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione della sentenza n. 3378/2024 del 19 giugno 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, n. 3378/2024, che lo aveva condannato a riconoscere alla ricorrente 1.000 euro mediante emissione della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 3378/2024 del 19 giugno 2024, assumendone il passaggio in giudicato. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero a corrisponderle 1.000 euro mediante emissione del buono elettronico della carta del docente; la ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione e chiesto un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il Ministero, pur costituito con atto di stile, non aveva fornito elementi ostativi all'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione, a cura del difensore della ricorrente, dell'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre condannato l'amministrazione a una penalità di mora pari agli interessi legali sull'importo dovuto, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento. Spese a carico del Ministero, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Tale norma prevede che il giudice, "fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato". La stessa disposizione chiarisce che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, "la penalità di mora [...] decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali".
Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte il giudice può applicare una penalità di mora decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; la misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua. Nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, fino all'effettivo adempimento.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione
La disposizione è richiamata per individuare l'ufficio cui appartiene il commissario ad acta nominato in caso di persistente inottemperanza e per riconoscergli la facoltà di delegare l'attività a un funzionario della medesima amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non esegue il giudicato e non fornisce elementi ostativi, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
- Nei giudizi di ottemperanza relativi al pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte può essere disposta una penalità di mora pari agli interessi legali sull'importo dovuto, dalla comunicazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo adempimento.
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