Sentenza del 11/04/2017 n. 2810 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - Macchinari, apparecchi e attrezzature varia - Coefficiente di ammortamento - Denominazione contabile interna - Non rileva - Natura sostanziale del macchinario - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto corretto determinare il coefficiente di ammortamento sulla base della natura sostanziale e delle caratteristiche effettive del macchinario, non della mera denominazione contabile interna utilizzata dalla società. La documentazione prodotta è stata considerata idonea a dimostrare la specificità e complessità dei beni.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’individuazione del coefficiente fiscale di ammortamento applicabile ai macchinari. L’Amministrazione aveva fatto riferimento alla denominazione contabile interna attribuita dalla società ai beni, mentre la ricorrente sosteneva che dovesse essere considerata la loro effettiva natura sostanziale. La società aveva prodotto documentazione per dimostrare la particolarità e complessità dei macchinari, composti anche da elementi appositamente realizzati per una specifica funzione e tali da eccedere la struttura di un ordinario impianto elettrico, modificandone la natura.
Norme richiamate
Disciplina fiscale dei coefficienti di ammortamento dei beni strumentali
Il coefficiente di ammortamento deve essere individuato in relazione alla natura, alle caratteristiche e all’effettivo impiego del bene strumentale, senza attribuire valore decisivo alla classificazione o denominazione contabile interna.
Massime di principio
- Per individuare il corretto coefficiente fiscale di ammortamento occorre esaminare la sostanza economica e tecnica del bene, non il solo nome utilizzato nella contabilità aziendale.
- La classificazione del macchinario deve riflettere le sue caratteristiche concrete, la funzione svolta, il grado di complessità e gli eventuali componenti speciali che ne modificano la natura.
- In caso di contestazione, è essenziale produrre documentazione tecnica, progettuale, descrittiva e contabile idonea a dimostrare le caratteristiche effettive del bene e il suo specifico utilizzo.
- L’Amministrazione finanziaria non può fondare la scelta del coefficiente esclusivamente su una denominazione contabile quando la prova documentale dimostra che il bene appartiene sostanzialmente a una categoria diversa.
- La valutazione deve essere effettuata caso per caso, considerando la concreta struttura e funzionalità del macchinario rispetto alle categorie previste dalla disciplina fiscale.
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