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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20305/2025 del 20/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una cessione di ramo d'azienda del rapporto di lavoro, successivamente dichiarata illegittima nei giudizi di merito. Dopo l'accertamento dell'inefficacia della cessione e l'ordine di riammissione in servizio presso la società cedente, la lavoratrice otteneva un decreto ingiuntivo per le retribuzioni non corrisposte a partire dalla sentenza di primo grado fino al 31 dicembre 2020. La società proponeva opposizione al decreto, sostenendo, tra l'altro, che il giudicato formatosi nel primo giudizio precludesse la domanda retributiva, che non spettassero le retribuzioni senza detrazione di quanto percepito presso il cessionario, che la messa in mora non fosse idonea perché la lavoratrice aveva continuato a lavorare presso il cessionario, che i pagamenti effettuati dal cessionario avessero efficacia liberatoria come adempimento del terzo, che dovesse applicarsi la disciplina dell'appalto ex art. 29 d.lgs. 276/2003, che il diritto alla retribuzione non potesse avere funzione deterrente e che dovessero detrarsi anche somme percepite da INPS e INAIL o comunque acquisirsi prove su tali circostanze. La ricorrente ha poi proposto sette motivi per cassazione, centrati su giudicato, mora credendi, compensatio lucri cum damno, adempimento del terzo, applicabilità della disciplina dell'appalto/somministrazione e detraibilità di pagamenti e indennità percepite altrove.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, osservando che la società non aveva trascritto integralmente gli atti necessari a dimostrare la formazione del giudicato sulla specifica pretesa azionata; ha inoltre rilevato che il giudicato del primo giudizio riguardava una domanda diversa, sia per petitum sia per causa petendi, e non copriva le sopravvenienze successive, come la messa in mora e la richiesta delle retribuzioni per il periodo successivo. Gli altri motivi sono stati ritenuti infondati: la Corte ha ribadito che, nella cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima o inopponibile, si determina la coesistenza di due rapporti, uno ricostituito de iure alle dipendenze del cedente e uno di fatto con il cessionario, rilevante solo ex art. 2126 c.c.; ne consegue che le prestazioni offerte al cedente e non ricevute producono mora credendi e danno titolo alla retribuzione, senza detrazione di quanto percepito dal lavoratore dal cessionario, perché si tratta di distinto rapporto e non di aliunde perceptum detraibile dal credito retributivo. La Corte ha escluso anche l'applicazione dell'adempimento del terzo e dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, propria dell'appalto illecito, distinguendo tale fattispecie dalla cessione illegittima del ramo d'azienda. Ha inoltre escluso rilievo alle vicende del rapporto con il cessionario quanto a malattia, infortunio o congedi, poiché dopo la costituzione in mora il rischio dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione grava sul datore di lavoro cedente. La ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di somme in favore della controricorrente e della Cassa delle ammende, nonché agli effetti processuali conseguenti.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato è opponibile solo entro i limiti del petitum e della causa petendi del precedente giudizio e non copre le sopravvenienze successive.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per l'eccezione di giudicato, poi ritenuta inammissibile e infondata.

  • art. 360 c.p.c.

    base dei motivi di ricorso; il n. 5 è stato ritenuto precluso dalla doppia conforme.

  • art. 1206 c.c.

    richiamato per la disciplina della mora del creditore nel contesto dell'offerta della prestazione lavorativa.

  • art. 1207 c.c.

    una volta costituito in mora il creditore, il rischio dell'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore resta a suo carico.

  • art. 1208 c.c.

    richiamato nei motivi sulla mora e sulla prestazione lavorativa, senza escluderne la rilevanza in astratto.

  • art. 1217 c.c.

    richiamato nei motivi sulla costituzione in mora e sugli effetti dell'offerta della prestazione.

  • art. 1218 c.c.

    evocato dalla ricorrente in tema di inadempimento e conseguenze risarcitorie/retributive.

  • art. 1223 c.c.

    evocato dalla ricorrente in tema di danno e compensazione, ma non applicato dalla Corte al credito retributivo.

  • art. 1227 c.c.

    evocato dalla ricorrente ma non ritenuto utile a ridurre il credito nel caso di specie.

  • art. 2094 c.c.

    richiamato nei motivi sulla subordinazione e sulla spettanza della retribuzione.

  • art. 2099 c.c.

    richiamato nei motivi sulla retribuzione del lavoratore subordinato.

  • art. 2105 c.c.

    richiamato solo dalla ricorrente nei motivi, senza rilievo decisivo nella motivazione.

  • art. 2126 c.c.

    il rapporto di fatto proseguito con il cessionario è giuridicamente rilevante solo nei limiti di tale disposizione.

  • art. 1180 c.c.

    esclusa l'applicabilità dell'adempimento del terzo, perché il pagamento del cessionario non estingue il debito del cedente in una fattispecie di rapporti distinti.

  • art. 2036 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente al caso concreto.

  • art. 29, co. 2, d.lgs. n. 276/2003

    esclusa l'applicazione perché riguarda la solidarietà appalto-committente per crediti maturati nell'unico rapporto di lavoro con l'appaltatore, fattispecie diversa dalla cessione illegittima di ramo d'azienda.

  • art. 1676 c.c.

    richiamato nei motivi della ricorrente, ma non applicato dalla Corte.

  • art. 2112, co. 6, c.c.

    richiamato nei motivi della ricorrente, ma la Corte ha ribadito la peculiarità della cessione illegittima rispetto alla disciplina del trasferimento d'azienda.

  • art. 27, co. 2, d.lgs. n. 276/2003

    richiamato dalla ricorrente in parallelo con l'adempimento del terzo; la Corte ne ha escluso l'applicazione fuori dalla diversa fattispecie dell'appalto illecito/somministrazione irregolare.

  • art. 38, co. 3, d.lgs. n. 81/2015

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla cessione illegittima del ramo d'azienda.

  • art. 614 bis c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per escludere una funzione deterrente delle retribuzioni; la Corte non ha condiviso la censura.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel settimo motivo con riferimento alla valutazione delle prove.

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel settimo motivo, ma non decisivo.

  • art. 213 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel settimo motivo per l'ordine di esibizione, ritenuto irrilevante.

  • art. 96, co. 3 e 4, c.p.c.

    la Corte ha applicato le condanne per lite temeraria/abuso del processo, richiamando la disciplina della decisione accelerata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la decisione accelerata e per la possibilità di applicare le condanne ex art. 96 c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato nella premessa sulla composizione del collegio e sulla partecipazione del consigliere che ha formulato la proposta.

  • art. 51, co. 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere relatore/proponente.

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere relatore/proponente.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nei motivi sulla parità di trattamento e sulla retribuzione, senza esito favorevole.

  • art. 36 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nei motivi sulla retribuzione; la Corte ha confermato il diritto alla retribuzione del lavoratore.

  • art. 23 Cost.

    richiamato nei motivi della ricorrente, senza rilievo decisivo.

  • art. 41 Cost.

    richiamato nei motivi della ricorrente, senza rilievo decisivo.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nei motivi della ricorrente, senza rilievo decisivo.

  • Cass. sez. un. n. 2990/2018

    richiamata dalla ricorrente, ma la Corte la distingue perché riferita all'appalto illecito/somministrazione irregolare e non alla cessione illegittima di ramo d'azienda.

  • Cass. sez. un. n. 9611/2024

    richiamata sulla composizione del collegio nella procedura accelerata e sull'assenza di incompatibilità del consigliere proponente.

  • Cass. sez. un. n. 36069/2023

    richiamata per l'interpretazione costituzionalmente compatibile delle sanzioni processuali per abuso del processo.

  • Cass. n. 17660/2006

    richiamata per il principio secondo cui, ai fini dell'interpretazione della domanda e dell'eccezione di giudicato, non basta trascrivere le conclusioni ma occorre riportare anche la parte espositiva degli atti rilevanti.

  • Cass. n. 14712/2024

    richiamata come precedente conforme sulla doppia retribuzione e sull'inapplicabilità della compensatio rispetto al diverso rapporto di fatto con il cessionario.

  • Cass. n. 35982/2021

    richiamata come precedente conforme sulla materia.

  • Cass. n. 21158/2019

    richiamata come precedente conforme sulla materia.

  • Cass. n. 21160/2019

    richiamata come precedente conforme sulla materia.

Massime di principio

  • Se la cessione di ramo d'azienda è dichiarata illegittima o inopponibile al lavoratore, il rapporto di lavoro si ricostituisce de iure alle dipendenze del cedente; l'eventuale prosecuzione dell'attività presso il cessionario integra un diverso rapporto di fatto, rilevante solo nei limiti dell'art. 2126 c.c.
  • Le prestazioni lavorative offerte al cedente e non ricevute senza giustificato motivo, dopo la ricostituzione del rapporto alle dipendenze del cedente, producono mora credendi e obbligano al pagamento della retribuzione corrispettiva.
  • Nel caso di rapporti distinti tra cedente e cessionario, quanto percepito dal lavoratore presso il cessionario non è detraibile dal credito retributivo verso il cedente, perché non si tratta di aliunde perceptum riferibile al medesimo rapporto ma di una diversa retribuzione dovuta per un distinto rapporto di fatto.
  • La disciplina dell'adempimento del terzo e quella speciale della solidarietà in appalto non si applicano alla cessione illegittima di ramo d'azienda, poiché tali regole presuppongono fattispecie diverse, rispettivamente di pagamento del debito altrui o di crediti maturati nell'unico rapporto con l'appaltatore.
  • Dopo la costituzione in mora del creditore, il rischio dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore resta a carico del datore di lavoro cedente; perciò le vicende del rapporto di fatto con il cessionario, anche se collegate a malattia, infortunio o congedi, non incidono sul credito retributivo verso il cedente.
  • L'eccezione di giudicato è inammissibile se non sono trascritti integralmente gli atti necessari a verificare identità di petitum e causa petendi; il giudicato non copre le sopravvenienze successive al primo giudizio.
  • Nella procedura di decisione accelerata, la proposta del consigliere delegato non determina incompatibilità ai fini della partecipazione al collegio, non avendo natura decisoria definitiva.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

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