Sentenza n. 1609/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 525/2024 del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito il 18 ottobre 2024 ai fini esecutivi. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a ottenere la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, nella misura di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre agli interessi legali, condannando il Ministero al relativo accredito. La ricorrente ha dedotto la persistente inesecuzione del giudicato e ha chiesto che fosse ordinato al Ministero di corrispondere quanto dovuto. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 5 luglio 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Siena era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata all’amministrazione e che era decorso il termine dilatorio per l’avvio dell’esecuzione. In assenza di contestazioni sull’inottemperanza, ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, accreditando tramite carta del docente 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con termine di 60 giorni per provvedere. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, utilizzata per ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e per nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio dell’esecuzione nei confronti dell’amministrazione è stato ritenuto rispettato, poiché il ricorso per ottemperanza è stato notificato dopo tale termine dalla notificazione della sentenza ai fini esecutivi.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È richiamato quale disposizione istitutiva della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione ai fini esecutivi e l’amministrazione non ha adempiuto agli obblighi conformativi o patrimoniali da esso stabiliti.
- Nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l’azione esecutiva in sede di ottemperanza può essere avviata solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
- In sede di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’adempimento dell’amministrazione e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a provvedere in via sostitutiva qualora l’inottemperanza persista.
- Quando il giudicato impone all’amministrazione il pagamento o l’accredito di somme determinate, l’ordine di esecuzione comprende anche gli interessi legali maturati dal momento in cui le somme erano dovute fino al saldo.
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