Cassazione Penale, Sentenza n. 36946/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi principali: 1) censura sulla applicazione della recidiva specifica (art. 99 c.p.), deducendo che i precedenti erano molto remoti, che la condotta fosse occasionale e che la definitività dei precedenti influisse sul computo infraquinquennale; 2) contestazione della determinazione della pena e della corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 62-bis c.p. e art. 133 c.p.; 3) contestazione in ordine alla ricostruzione della sottrazione/dispersione delle scritture contabili (art. 216 l. fall.), posto che la documentazione sarebbe stata restituita e custodita dallo studio del consulente Mansutti e vi sarebbero dichiarazioni contraddittorie che avrebbero potuto indicare responsabilità di terzi; 4) contestazione della qualificazione e della prova del danno/valore aziendale su cui si fonda la bancarotta (art. 216, comma 1, n.1 l. fall.), con critica alla perizia e richiesta di tener conto del prezzo d'acquisto e di altre circostanze societarie; inoltre la difesa eccepiva la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza in Cassazione per mancanza di indicazione della modalità cartolare (art. 23 d.l. 137/2020 e successive modifiche).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato l'eccezione di nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul profilo dell'avviso, la Corte ha ritenuto che la notifica dell'avviso fosse avvenuta dopo l'entrata in vigore del d.l. 29/12/2022 n. 198 (30/12/2022) e che, dunque, non sussistesse un legittimo affidamento sulla precedente disciplina; la disciplina che consente la trattazione in camera di consiglio cartolare era vigente e applicabile. Quanto ai motivi di merito: 1) la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva specifica, valorizzando la reiterazione di condotte analoghe e la pericolosità dimostrata, e ha escluso che la remota epoca dei precedenti invalidasse la circostanza; 2) la determinazione della pena è stata ritenuta congrua e motivata, con valutazione delle circostanze attenuanti/esclusive e della pluralità di fatti; 3) le questioni relative alla gestione e alla disponibilità delle scritture contabili e alla cessione di azienda sono state considerate questione di fatto e valutazione del materiale probatorio di merito non sindacabile in sede di legittimità; 4) la critica alla perizia e alla valutazione del valore aziendale è stata ritenuta, in larga parte, esposizione di alternativa ricostruzione dei fatti non rilevante in cassazione. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 99 cod. pen.
applicazione della recidiva specifica
La Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della recidiva specifica anche se i precedenti risalgono ad anni prima, valutando la reiterazione di condotte analoghe e la maggiore pericolosità dell'imputato; la remota epoca dei precedenti non è, di per sé, idonea a escludere la recidiva quando la natura e la tipologia dei precedenti lo giustifichino.
art. 62-bis cod. pen.
criteri per la determinazione della pena
La Corte ha ritenuto correttamente applicati i criteri di determinazione della pena in relazione alla personalità dell'imputato, alla gravità del fatto e all'ammontare del passivo fallimentare; la valutazione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito e la cassazione verifica la logicità della motivazione.
art. 133 cod. pen.
criteri di valutazione delle circostanze
I criteri sostanziali dell'art. 133 sono stati ritenuti adeguatamente considerati dal giudice del merito; la Corte di legittimità non ha ravvisato vizio logico-giuridico nella motivazione relativa alla determinazione della pena.
art. 216, comma 1, n.2 legge fallimentare
rift: contestazione relativa alla sottrazione della documentazione contabile
La Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito abbia valutato adeguatamente le risultanze istruttorie (resoconti della Guardia di Finanza, dichiarazioni del consulente Mansutti e del teste), concludendo per l'omissione volontaria di consegna delle scritture contabili; questioni sulla effettiva disponibilità delle scritture sono state considerate di merito non sindacabili in cassazione.
art. 216, comma 1, n.1 legge fallimentare
accertamento del danno aziendale e responsabilità penale
La Corte ha ritenuto che le critiche alla perizia costituiscano richiesta di rivalutazione delle prove e non motivo di legittimità; la decisione sul valore dell'azienda e sulle conseguenze della cessione è fondata su motivazione nei limiti dell'esame di merito.
art. 217 legge fallimentare
richiama la possibile diversa qualificazione della condotta (fallimento in proprio)
La Corte ha osservato che la ricostruzione alternativa prospettata dall'imputato attiene alla rivalutazione dei fatti e della qualificazione giuridica, questione non decidibile in sede di legittimità quando si tratti di rivalutazione probatoria.
art. 23 d.l. 137/2020 (comma 8-bis e seguenti)
disciplinava la trattazione in camera di consiglio cartolare durante l'emergenza
La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina emergenziale per la trattazione cartolare alle udienze fino al termine stabilito dalle norme sopravvenute, e ha affermato che, ove la disposizione fosse in vigore al momento della notifica dell'avviso, non opera il principio di affidamento invocato dalla difesa.
art. 8 comma 8 d.l. 29/12/2022 n. 198 (conv. l. 14/2023)
proroga/continuazione dell'applicazione della disciplina cartolare fino al 30/06/2023
La Corte ha ritenuto che questa disposizione, entrata in vigore il 30/12/2022, rendesse noto e applicabile il regime della trattazione cartolare al momento della notifica dell'avviso del 09/05/2023, escludendo la nullità per omissione di specifica indicazione nell'avviso.
art. 611 cod. proc. pen.
riformulazione relativa al rito cartolare
Richiamata nella discussione sul regime procedurale, la norma è stata considerata parte del quadro normativo che ha determinato la prevalenza del rito cartolare nella fase di transizione normativa; la Corte ha comunque tratto la conseguenza che, ove la disciplina cartolare fosse vigente, l'avviso non poteva essere ritenuto nullo per mancata specificazione.
art. 127 cod. proc. pen.
richiamata dalla difesa in relazione alle forme del processo in camera di consiglio
La difesa ha evocato la norma come titolo normativo cui ancorare l'obbligo di specificazione delle modalità processuali; la Corte non ha ritenuto la richiamata omissione idonea a determinare nullità, essendo la disciplina cartolare vigente e conosciuta.
art. 616 cod. proc. pen.
conseguenze della declaratoria di inammissibilità
Applicata la norma che prevede la condanna per spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza per omissione di indicazione della modalità cartolare può essere rigettata se, al momento della notifica, la disciplina che autorizza la trattazione in camera di consiglio cartolare era già vigente: il principio dell'affidamento opera solo se era ragionevole e giustificato il mancato riferimento normativo.
- Le questioni attinenti alla valutazione della prova tecnica (perizie) e alla ricostruzione fattuale complessa della vicenda fallimentare sono, di regola, materia del giudice di merito e non costituiscono, da sole, motivo idoneo a fondare annullamento per vizio di motivazione in Cassazione quando la sentenza di merito abbia dato motivazioni logiche e coerenti.
- L'applicazione della recidiva specifica non è esclusa automaticamente dalla distanza temporale dei precedenti: la Corte valorizza la natura, la tipologia e la reiterazione delle condotte pregresse per valutare la maggiore pericolosità sociale dell'imputato.
- La determinazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti/agggravanti rientrano in larga misura nella discrezionalità del giudice di merito; la cassazione interviene solo per vizio di motivazione o illogicità evidente.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile in Cassazione, ciò comporta normalmente la condanna alle spese processuali e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p. (contributo alla Cassa delle Ammende).
- Per evitare rischi procedurali legati al rito cartolare, il difensore deve vigilare sui termini per richiedere la trattazione orale e considerare tempestivamente la disciplina vigente al momento della notifica dell'avviso; la dilazione o la tardività della richiesta può impedire l'ammissione della trattazione orale.
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