Cassazione Civile, Ordinanza n. 22825/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte processuale)
La controversia
Un professionista, titolare di studio e già socio unico e amministratore unico di una società, aveva concluso un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento che il Tribunale aveva annullato, disponendo la conversione in liquidazione dei beni. Il professionista aveva proposto impugnazione avverso tale decreto, ma la Corte d’appello l’aveva dichiarata inammissibile perché tardiva, ritenendo applicabile il termine di dieci giorni per il reclamo camerale ex art. 739 c.p.c. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell’art. 153 c.p.c. per il diniego di rimessione in termini, sostenendo che l’incertezza sulla natura del provvedimento, la sua asserita abnormità e la dicitura "sentenza" in ogni pagina lo avrebbero indotto a proporre appello anziché reclamo; 2) violazione degli artt. 115 e 153 c.p.c. per avere la Corte territoriale valorizzato, ai fini della tardività, elementi relativi al merito della controversia; 3) nullità del decreto per avere la Corte d’appello qualificato l’impugnazione come reclamo anziché appello, in un contesto in cui, a suo dire, la disciplina non sarebbe stata chiara sulla competenza; 4) nullità per violazione dell’art. 50 c.p.c. e di altre norme costituzionali, per avere la Corte dichiarato inammissibile l’impugnazione pur rilevando d’ufficio un profilo di incompetenza funzionale, con conseguente pretesa necessità di translatio iudicii.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il provvedimento impugnato recava in epigrafe la qualifica di decreto, era stato emesso ai sensi della legge sul sovraindebitamento e l’eventuale dubbio riguardava semmai il giudice competente a decidere il reclamo, non certo il termine per impugnare; ha quindi escluso la rimessione in termini, perché l’errore del ricorrente era un errore giuridico interpretativo non causato da una situazione di inimputabilità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché le informazioni richiamate attenevano al merito e non incidevano sulla ragione decisoria fondata esclusivamente sulla tardività dell’impugnazione. Ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, ribadendo che il provvedimento era soggetto al reclamo ex art. 739 c.p.c. e che l’eventuale errore nell’individuazione del giudice o nella composizione del collegio integrava al più un vizio di nullità, non l’abnormità del provvedimento. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di interesse, poiché anche l’eventuale translatio iudicii non avrebbe potuto superare la tardività del reclamo, rilevabile d’ufficio dal giudice competente. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14 l. n. 3/2012
annullato, a norma dell’art. 14 l. n. 3/12, l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento
disciplinava l’annullamento dell’accordo di composizione della crisi e la conversione nella procedura di liquidazione dei beni.
art. 14 quater l. n. 3/2012
provvedimento... pacificamente emesso ai sensi dell’art. 14 quater della l. 3/2012
il decreto di annullamento e conversione è un provvedimento camerale soggetto alle regole del reclamo, non una sentenza.
art. 739 c.p.c.
essendo applicabile l’art. 739 c.p.c.
il rimedio contro il provvedimento era il reclamo camerale da proporre nel termine di dieci giorni.
art. 153 c.p.c.
presuppone una causa di ritardo non imputabile; non è concessa per un mero errore giuridico sulla qualificazione del provvedimento o del rimedio.
art. 115 c.p.c.
violazione degli artt. 115 e 153, c.p.c.
non pertinente, perché i dati richiamati dal ricorrente attenevano al merito e non alla questione processuale della tardività.
art. 50 c.p.c.
violazione dell’art.50 c.p.c.
l’eventuale proposizione dell’impugnazione davanti a giudice incompetente non la rende inammissibile e può operare la translatio iudicii.
art. 51 quater c.p.c.
vizio di nullità denunciabile in sede di impugnazione, ex art. 51 quater c.p.c.
l’erronea attribuzione della decisione al collegio anziché al giudice monocratico configura un vizio di nullità, non un’abnormità.
art. 50 quater c.p.c.
inosservanza delle disposizioni che attribuiscono la decisione al collegio o al giudice unico dà semplicemente luogo a un vizio di nullità denunciabile ai sensi dell’art. 50 quater c.p.c.
l’errore sulla composizione dell’organo giudicante integra nullità processuale, non invalidità radicale del provvedimento.
artt. 24, 25 e 111 Cost.
violazione dell’art.50 c.p.c., anche in relazione agli artt. 276 c.p.c., 24, 25, 111, Cost.
richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sulla competenza funzionale, ma non hanno condotto all’accoglimento.
art. 276 c.p.c.
anche in relazione agli artt. 276 c.p.c.
richiamato per contestare la composizione dell’organo decidente, senza esito favorevole per il ricorrente.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la legge prevede il reclamo camerale contro un provvedimento di annullamento di un accordo di composizione della crisi e di conversione in liquidazione, il termine decorre secondo la disciplina del reclamo ex art. 739 c.p.c.; l’eventuale diversa denominazione del mezzo di impugnazione non incide sul termine se il provvedimento è chiaramente qualificabile come decreto.
- La rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. richiede una causa non imputabile di decadenza: non basta un errore di diritto del difensore sulla natura del provvedimento o sul rimedio esperibile.
- L’erronea attribuzione del provvedimento al collegio invece che al giudice monocratico non rende il provvedimento abnorme; integra, al più, un vizio di nullità processuale da far valere con l’impugnazione prevista.
- L’errore nell’individuazione del giudice competente non comporta di per sé inammissibilità dell’impugnazione; tuttavia, se l’impugnazione è comunque tardiva, la eventuale translatio iudicii non può sanare la decadenza già maturata.
- È inammissibile il motivo di ricorso che deduca violazioni processuali prive di incidenza sulla ratio decidendi, quando la decisione impugnata sia fondata su un autonomo rilievo pregiudiziale e assorbente, come la tardività dell’impugnazione.
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