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Sentenza

Sentenza n. 703/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento 1) del decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS- del 29 gennaio 2024, notificato a mani il 1° febbraio 2024, con cui è stato vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti; 2) del rapporto informativo del Commissariato di pubblica sicurezza di -OMISSIS- del 27 marzo 2023; 3) della nota del suddetto commissariato prot. n. -OMISSIS- del 7 novembre 2023; 4) della nota prefettizia prot. n. -OMISSIS- del 20 aprile 2023; 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202400199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, unitamente agli atti istruttori e presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio con cui gli è stato vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, adottato dopo una denuncia-querela per minaccia aggravata dall’uso di una pistola. I fatti riguardavano la reazione armata del ricorrente all’ingresso non autorizzato di un soggetto, vestito da sub e con una tavola da surf, nella sua proprietà privata. Il ricorrente ha dedotto: violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo di avere agito in legittima difesa a fronte di una violazione di domicilio; carenza di istruttoria e motivazione sull’effettiva erosione della sua affidabilità, anche considerando il possesso ultraventennale del porto d’armi senza precedenti problematici; insussistenza di un interesse pubblico, essendo stato egli vittima di un’intrusione, nonché inutilizzabilità del suo atteggiamento asseritamente poco collaborativo con la polizia perché non indicato nella comunicazione di avvio; violazione dell’art. 10 l. 241/1990 e dei principi di partecipazione e leale collaborazione per mancata considerazione delle memorie procedimentali.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato il provvedimento come plurimotivato, fondato sia sulla reazione a mano armata all’intrusione sia sull’atteggiamento ostruzionistico tenuto nei confronti della polizia. Ha escluso che potesse invocarsi la legittima difesa: la violazione di domicilio, pur illecita, non comportava nel caso concreto un pericolo attuale per l’incolumità delle persone o per i beni, né risultava necessaria una reazione armata non altrimenti neutralizzabile. Il divieto prefettizio ha natura cautelare e altamente discrezionale e non richiede l’accertamento definitivo di un abuso delle armi; è sufficiente che emergano elementi, anche probabilistici o meramente indiziari, tali da escludere l’affidabilità del soggetto. La reazione sproporzionata mediante una pistola costituiva quindi un elemento idoneo a fondare il giudizio prognostico di inaffidabilità, senza che rilevasse l’assenza di precedenti o l’autonoma valutazione dell’idoneità al servizio armato da parte del corpo di appartenenza. Il TAR ha ritenuto non decisiva la circostanza che l’atteggiamento poco collaborativo fosse stato valorizzato senza previa indicazione nella comunicazione di avvio, poiché tale motivazione era ulteriore e non necessaria: essendo sufficiente il motivo relativo alla reazione armata, l’eventuale vizio non comportava l’annullamento dell’atto plurimotivato. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 10 l. 241/1990, poiché l’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione partecipativa quando la motivazione finale renda percepibili le ragioni del mancato accoglimento. Le spese, pari a euro 2.000 oltre accessori, sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. 18 giugno 1931 n. 773

    Consente l’adozione del divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti quale misura cautelare fondata sulla valutazione dell’affidabilità del soggetto.

  • art. 52 cod. pen.

    Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

    La legittima difesa richiede, anche in caso di violazione di domicilio, un pericolo attuale di offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile, e una reazione proporzionata; la mera intrusione non legittima qualsiasi reazione armata.

  • art. 614 cod. pen.

    La violazione di domicilio costituisce un fatto ingiusto, ma non determina automaticamente la necessità o proporzionalità dell’uso di un’arma da fuoco.

  • art. 10 l. 7 agosto 1990 n. 241

    L’obbligo di esaminare le memorie partecipative non impone una confutazione analitica di ogni allegazione, quando la motivazione del provvedimento consenta di comprendere le ragioni del mancato adeguamento alle osservazioni.

  • art. 699 cod. pen.

    Rileva quale espressione del generale divieto di portare o detenere armi, rispetto al quale il porto e la detenzione autorizzati costituiscono situazioni eccezionali e non diritti soggettivi.

  • art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110

    Conferma il quadro generale di divieto in materia di armi, dal quale deriva l’ampia discrezionalità dell’autorità nella valutazione dell’affidabilità del richiedente o detentore.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti è una misura cautelare e altamente discrezionale, per la quale non occorre l’accertamento definitivo di un abuso delle armi: è sufficiente un giudizio prognostico, anche fondato su elementi indiziari o probabilistici, circa l’inaffidabilità del soggetto nel non abusarne.
  • La violazione di domicilio non legittima automaticamente l’uso di un’arma da fuoco: la legittima difesa richiede un pericolo attuale di offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile, e una reazione proporzionata valutata in rapporto alle concrete modalità dell’aggressione e ai mezzi disponibili.
  • Una reazione armata sproporzionata, pur provocata da un fatto ingiusto subito dal detentore, può costituire autonomamente un elemento sufficiente a fondare il giudizio prefettizio di inaffidabilità nella custodia e nell’uso delle armi.
  • Nel provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni autonomamente poste a fondamento della decisione è sufficiente a conservarne gli effetti, anche se un’altra motivazione risulti viziata o non sia stata previamente rappresentata nel procedimento.
  • La comunicazione di avvio del procedimento non deve necessariamente contenere una formulazione identica a quella del provvedimento finale; tuttavia, l’amministrazione non può fondare la decisione su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dall’atto endoprocedimentale e tali da impedire un’effettiva partecipazione dell’interessato.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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