Sentenza n. 597/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’annullamento del Provvedimento Cat. A.12/2022/Imm/1^ Sez./Dinieghi/cs N. 228 dell’8 agosto 2022 avente ad oggetto il respingimento del kit avente assicurata nr. 061542188455, volto a conseguire il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per casi speciali a motivi di lavoro autonomo, emesso dalla Questura di Napoli e notificato in data 25 agosto 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della richiesta di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno per casi speciali a motivi di lavoro autonomo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento della Questura di Napoli che aveva respinto il kit postale relativo alla domanda di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno. Deduceva, da un lato, la permanenza dei presupposti per il rilascio del titolo, richiamando l'attività di commercio ambulante regolarmente avviata, la tempestiva presentazione della domanda e la causa di forza maggiore che gli avrebbe impedito di presentarsi agli appuntamenti fissati per i rilievi fotodattiloscopici, poiché affetto da Covid-19 e bloccato a Malta. Contestava inoltre il mancato rilascio di un nuovo appuntamento dopo il rientro e il proprio attivarsi presso la Questura. Dall'altro lato, deduceva la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omesso invio del preavviso di rigetto. L'Amministrazione aveva motivato il diniego con la mancata presentazione agli appuntamenti del 13 maggio 2020 e del 21 settembre 2020, il mancato rientro in Italia entro la validità del visto di reingresso rilasciato il 30 novembre 2020 e la conseguente mancanza dei requisiti per l'ingresso e il soggiorno, anche in ragione dell'interruzione del soggiorno in Italia per oltre sei mesi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non contestato che il ricorrente, dopo la mancata presentazione agli appuntamenti, non fosse rientrato in Italia entro il periodo di validità del visto di reingresso, scaduto il 24 marzo 2021. Dalla documentazione risultava che il mancato rientro era stato comunicato dalla rappresentanza diplomatica italiana a Malta e ricondotto alla mancanza dei mezzi finanziari per acquistare il biglietto aereo. Il Collegio ha affermato che l'ingresso nel territorio nazionale e il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno presuppongono il regolare ingresso dello straniero, previo visto, e che il permesso deve essere rifiutato quando mancano o vengono meno i requisiti richiesti per ingresso e soggiorno. Ha inoltre richiamato il divieto di rinnovo o proroga quando lo straniero abbia interrotto il soggiorno in Italia per oltre sei mesi. In base a tali circostanze, il diniego è stato qualificato come provvedimento vincolato. Di conseguenza, l'omesso preavviso di rigetto non ha comportato l'annullabilità dell'atto, operando la sanatoria prevista dall'art. 21-octies l. 241/1990, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.lgs. 286/1998
Il rilascio del permesso di soggiorno è indissolubilmente condizionato alla circostanza che l’ingresso in Italia dello straniero sia avvenuto regolarmente, cioè nel rispetto della disposizione dell’art. 4, D.Lgs. n. 286 del 1998, che contempla non solo il possesso di un passaporto valido o di un documento equipollente, ma anche di un visto d'ingresso.
Il regolare ingresso, comprensivo del previo possesso del visto d'ingresso, costituisce presupposto per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.
Il permesso o il suo rinnovo devono essere rifiutati quando siano assenti o sopravvenuti i requisiti per l'ingresso e il soggiorno; la disposizione è stata applicata a una fattispecie di mancato regolare rientro in Italia.
art. 5, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998
sottoposizione ai prescritti rilievi foto-dattiloscopici
La mancata presentazione agli uffici per i rilievi fotodattiloscopici e la consegna della documentazione è stata considerata tra le circostanze poste a fondamento del diniego.
art. 11, comma 1, d.P.R. 394/1999
l’ingresso nel territorio nazionale e il rilascio di un permesso di soggiorno sono subordinati al previo ottenimento di un visto d’ingresso
La disposizione conferma il collegamento tra regolarità dell'ingresso e rilascio del titolo di soggiorno.
art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999
il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi
L'interruzione del soggiorno in Italia per oltre sei mesi impedisce il rinnovo o la proroga del permesso.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non è stato inviato, ma la relativa omissione non ha determinato l'annullamento dell'atto perché il provvedimento aveva contenuto vincolato.
art. 21-octies l. 241/1990
La violazione procedimentale derivante dall'omesso preavviso di rigetto è stata ritenuta non invalidante quando, per la natura vincolata del potere e per le circostanze accertate, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- Il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno presuppongono che l'ingresso dello straniero nel territorio nazionale sia avvenuto regolarmente, mediante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina sull'ingresso, incluso il visto quando richiesto.
- Ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, il permesso di soggiorno o il suo rinnovo devono essere rifiutati quando manchino o siano venuti meno i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.
- Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando lo straniero abbia interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo superiore a sei mesi, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999.
- Quando il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno è vincolato dalla mancanza dei requisiti di ingresso o soggiorno, l'omesso preavviso di rigetto può risultare non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990, se il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
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