Cassazione Penale, Sentenza n. 20726/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che, pur riconoscendo le attenuanti generiche, ha confermato le condanne per associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un campo di detenzione illegale in Libia e per i reati di tratta di persone, tortura e sequestro a scopo di estorsione. Le censure principali riguardano: (i) il diniego, in sede di giudizio abbreviato, di integrazione istruttoria (audizione di persone/offese e verifica dell'identità/ruolo della moglie di S.P. e di interlocutori in una registrazione); (ii) la qualificazione delle condotte come associazione per delinquere vs concorso di persone nel reato e la sussistenza dell'affectio societatis e della stabile permanenza nel vincolo associativo; (iii) l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di tratta (in particolare lo "sfruttamento"), e l'erronea interpretazione dell'art.601 cod. pen.; (iv) la possibile assorbimento del reato di tortura nel reato di sequestro a scopo di estorsione, posto che le violenze sarebbero state finalizzate esclusivamente al pagamento del riscatto e spesso coincidenti temporalmente con la segregazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi in pieno. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'Appello sul punto della giurisdizione (esistenza della richiesta di procedimento del Ministro e ricorrenza dei requisiti dell'art.10 cod. pen.), ha valutato legittime le scelte istruttorie (diniego di integrazioni ritenute esplorative o superflue, ripetuta escussione delle persone offese già acquisite), e ha confermato la qualificazione dei fatti come associazione per delinquere, tratta di persone, tortura e sequestro a scopo di estorsione. In particolare: la Corte ha condiviso la valutazione fattuale sull'esistenza di un'organizzazione strutturata con ruoli distinti e reiterazione criminale; ha interpretato l'art.601 cod. pen. come norma plurima che comprende sia la fattispecie riferita a persone in condizione di servitù/schiavitù (richiamando l'art.600) sia la fattispecie con dolo specifico di sfruttamento; ha escluso l'assorbimento del reato di tortura in quello di sequestro, richiamando i criteri di specialità e l'assenza di identità naturalistica dei fatti (violenze non sempre coincidenti col periodo di sequestro). Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art.441, comma 5, cod. proc. pen.
Uso discrezionale del giudice negli atti istruttori in sede abbreviata; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego quando la richiesta era esplorativa e richiedeva diverso rito per una effettiva escussione contradictoria.
art.603 cod. proc. pen.
Norma sull'integrazione istruttoria in appello; il giudice ha valutato non necessaria nuova audizione delle parti offese già ripetutamente escusse.
art.10 cod. pen.
Regola la procedibilità per delitti commessi dallo straniero all'estero: la Corte ha ritenuto sussistente la procedibilità in Italia avendo trovato la richiesta del Ministro e gli altri requisiti (presenza degli imputati in Italia, pena minima di 3 anni per i reati). La richiesta di procedimento non richiede necessariamente una precedente procedura di estradizione risultata negativa.
art.416 cod. pen. (associazione per delinquere)
La Corte d'appello ha ricostruito l'elemento organizzativo e strutturale (numerosità, ruoli, reiterazione, mezzi/strutture) come idoneo a integrare la fattispecie associativa e ha ritenuto provata l'affectio societatis dei ricorrenti.
art.601 cod. pen.
Interpretata come fattispecie plurima: una prima ipotesi riguarda condotte (reclutamento, introduzione, trasferimento, ospitalità) quando le persone si trovano in condizioni di schiavitù/servitù (richiamo art.600); la seconda ipotesi richiede dolo specifico di sfruttamento (prestazioni lavorative, sessuali, accattonaggio, attività illecite o prelievo di organi). La Corte ha ritenuto applicabile la norma anche al caso in cui la riduzione in schiavitù integra lo sfruttamento.
art.600 cod. pen.
Riferimento alle condizioni di schiavitù/servitù: la presenza di tali condizioni inquadra lo sfruttamento intrinseco alla prima ipotesi dell'art.601.
art.613-bis cod. pen. (tortura)
Delitto autonomo che punisce condotte crudeli cagionanti acute sofferenze fisiche o psichiche; la Corte ha ritenuto che la tortura possa essere autonoma rispetto al sequestro quando le violenze sono eccedenti e non necessariamente strumentali al solo estorsivo versamento del riscatto.
art.630 cod. pen. (sequestro di persona a scopo di estorsione)
Comprende privazione della libertà e minacce/violenze finalizzate a ottenere un ingiusto profitto. La Corte ha ritenuto che non contenga tutti gli elementi del reato di tortura e dunque non opera di regola l'assorbimento tra le due fattispecie.
art.46 cod. pen. (stato di necessità)
La norma esclude il dolo quando sussiste costrizione fisica esterna; la Corte ha ritenuto non applicabile la scriminante perché le condotte dei ricorrenti evidenziavano gratuità e crudeltà non compatibili con una scelta inevitabile e proporzionata.
art.15 cod. pen. (specialità)
Criterio per valutare concorso apparente di norme; la Corte ha richiamato il principio che solo la specialità può far prevalere una norma su un'altra se ricorrono i presupposti di continenza e identità di materia.
art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di impugnazione in Cassazione: i motivi devono rientrare nei limiti previsti; la Corte ha valutato la specificità e il confronto dei motivi con la motivazione di merito.
Direttiva 2011/36/UE e D.Lgs. 24/2014
Hanno influenzato la riforma dell'art.601, chiarendo il concetto di sfruttamento e le condotte tipiche della tratta; la Corte ha richiamato tali principi per spiegare la duplicità delle ipotesi previste dall'art.601.
Massime di principio
- Richieste istruttorie in sede di giudizio abbreviato: il giudice può legittimamente negare integrazioni istruttorie considerate "esplorative" o non pertinenti; se è necessaria escussione contradittoria deve essere scelto il rito dibattimentale.
- Associazione per delinquere vs concorso di persone: la differenza principale sta nell'elemento organizzativo e nella stabile affectio societatis; elementi rilevanti sono numerosità, ruoli distinti, ripetizione programmata dei reati e disponibilità di mezzi/strutture.
- Tratta di persone (art.601): va valutata come norma plurima. La presenza di condizioni di schiavitù/servitù (art.600) integra lo sfruttamento anche nella prima ipotesi; la seconda ipotesi richiede dolo specifico volto allo sfruttamento (lavoro, sesso, accattonaggio, attività illecite o prelievo di organi).
- Tortura vs sequestro estorsivo: l'assorbimento è possibile solo se le condotte di tortura non eccedono e si identificano integralmente con il sequestro; quando le violenze sono crudeli e non sempre coincidenti con il periodo di privazione della libertà la tortura resta autonomo reato.
- Scriminanti (es. stato di necessità/coercizione): la mera condizione di costrizione non esclude automaticamente la responsabilità se sono dimostrate modalità gratuite, crudeli o scelte liberamente adottate dall'agente che eccedono la proporzione richiesta dalla scriminante.
- Competenza e procedibilità per reati commessi all'estero da stranieri: l'azione penale in Italia è possibile se sussiste la richiesta del Ministro (o delega), gli imputati sono presenti in Italia, le fattispecie prevedono pena minima adeguata e non è stata avviata estradizione; non è sempre necessaria una formale estradizione negativa.
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