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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00512/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utente)

La controversia

La controversia nasce da una fatturazione ritenuta eccessiva a seguito della sostituzione del vecchio contatore con un nuovo contatore ad autolettura. L'utente sosteneva che la società non avesse dato preavviso della sostituzione e che, soprattutto, avesse rimosso e distrutto il contatore originario senza consentire alcuna verifica tecnica sul suo funzionamento; perciò contestava la pretesa di pagamento di euro 7.144,16 e chiedeva la ripetizione di quanto pagato indebitamente. In primo e secondo grado la domanda era stata rigettata, ritenendosi sufficiente la prova testimoniale della lettura del contatore dismesso e gravante sull'utente l'onere di provare la non corrispondenza dei consumi fatturati a quelli reali. In cassazione il ricorso era stato dichiarato inammissibile per un supposto difetto di rituale avviso della notifica eseguita presso il portiere dello stabile del difensore della controparte. Con la revocazione il ricorrente ha denunciato errore di fatto ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che dagli atti risultava invece l'invio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa; ha inoltre riproposto i motivi originari, in particolare la violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. e della disciplina della somministrazione, nonché la violazione delle regole probatorie sull'utilizzabilità della lettura del contatore sostituito unilateralmente e sulla capacità del testimone.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di revocazione, ritenendo sussistente un errore di fatto decisivo nella precedente ordinanza di inammissibilità, perché dagli atti risultava l'invio dell'avviso informativo relativo alla consegna del plico al portiere. Revocata dunque l'ordinanza n. 22095/2023, la Corte è passata alla fase rescissoria e ha accolto il secondo motivo del ricorso originario, assorbendo gli altri. In sostanza ha ritenuto errato porre integralmente a carico dell'utente la prova del cattivo funzionamento del contatore, poiché la sostituzione unilaterale e la distruzione del contatore avevano reso impossibile la verifica tecnica da parte del somministrato. La sentenza/ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle decisioni della Cassazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio ricorre quando vi sia falsa supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto processuale o sostanziale incontestabilmente escluso dagli atti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.

  • art. 291 c.p.c.

    in presenza di nullità della notificazione, il giudice deve disporne la rinnovazione anziché dichiarare l'inammissibilità.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza di causa del pagamento e l'azione di ripetizione dell'indebito.

  • art. 2697 c.c.

    invocato per il riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, nei contratti di somministrazione, la prova del corretto funzionamento del contatore grava sul somministrante in caso di contestazione.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    richiamati dal ricorrente in chiave di correttezza e buona fede nella gestione della sostituzione del contatore e della prova del credito.

  • art. 1362 c.c.

    citato dal ricorrente tra le norme invocate, senza autonoma statuizione decisiva della Corte.

  • art. 1370 c.c.

    citato dal ricorrente tra le norme invocate, senza autonoma statuizione decisiva della Corte.

  • art. 246 c.p.c.

    invocato per sostenere l'incapacità a testimoniare dell'operatore che aveva eseguito la sostituzione del contatore.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato come parametro della valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione asseritamente apparente o insufficiente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione.

  • art. 35 d.lgs. n. 206 del 2005

    citato dal ricorrente in relazione alla disciplina consumeristica e alla trasparenza delle condizioni contrattuali.

  • art. 2 L. n. 481 del 1995

    richiamato dal ricorrente quale base della regolazione del settore energetico e degli obblighi di lettura/contraddittorio.

  • L. n. 890 del 20/11/1982, art. 7, comma 3

    richiamato per la disciplina dell'avviso al destinatario in caso di consegna al portiere nell'ambito delle notifiche postali.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ricorre quando la decisione impugnata suppone inesistente un fatto processuale che risulta invece incontrovertibilmente dagli atti; se l'errore è decisivo, la decisione va revocata.
  • Quando la notificazione di un atto è eseguita mediante consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l'onere di provare la rituale spedizione dell'avviso informativo e la sua corretta ricezione grava su chi intende avvalersi della notifica.
  • Se la notificazione risulta nulla e non inesistente, il giudice deve disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., non potendo dichiarare direttamente l'inammissibilità del ricorso per tale ragione.
  • Nei contratti di somministrazione la lettura del contatore costituisce una presunzione semplice di veridicità: in caso di contestazione, il somministrante deve provare il corretto funzionamento del misuratore, mentre il somministrato deve provare l'eccessività dei consumi in relazione a fattori esterni al proprio controllo.
  • Se il contatore viene sostituito unilateralmente e distrutto senza consentire al cliente alcuna verifica tecnica, non può essere addossato integralmente al cliente l'onere di dimostrare il difetto di funzionamento del misuratore originario.
  • La prova testimoniale della lettura del contatore non basta, da sola, a superare la contestazione sul credito quando la condotta del somministrante ha reso impossibile la verifica tecnica del dato di consumo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrasporto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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