Cassazione Penale, Sentenza n. 37425/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva dichiarato il non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione. Hanno dedotto: (1) violazione di norme processuali a pena di nullità in quanto la sentenza di appello sarebbe stata emessa 'de plano' senza aver citato gli imputati e senza contraddittorio, con richiamo alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, c.p.p.; (2) vizio di motivazione per non aver valutato possibili cause di assoluzione nel merito (incluse le formule liberatorie ex art. 129 c.p.p.), non aver espresso le ragioni in ordine alla circostanza aggravante della destrezza e per non aver considerato l'eventuale sussistenza di reato impossibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Pur riconoscendo l'interesse ad impugnare alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022, ha ritenuto che i ricorsi fossero patentemente generici: le doglianze erano espresse in termini assertivi e ipotetici senza indicare quali elementi specifici di fatto o di diritto fossero stati omessi o travisati dal giudice di merito e senza correlare le massime giurisprudenziali al caso concreto. Per tali ragioni è stata rigettata l'impugnazione per inammissibilità ed i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Predisposizione della requisitoria scritta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione secondo le disposizioni emergenziali; utilizzato nel procedimento per l'assunzione delle conclusioni dal pubblico ministero
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali all'enunciazione dei motivi di ricorso; richiamato per precisare l'ambito di trattazione del ricorso
art. 177 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24, comma 2 e 111, comma 2 Cost.
Norme sulla nullità per violazione delle garanzie costituzionali; i ricorrenti hanno denunciato nullità processuali per mancanza di contraddittorio, ma la Cassazione ha rilevato la genericità delle doglianze
art. 129 cod. proc. pen.
Previsione delle formule liberatorie che il giudice di merito può adottare: la Corte ha osservato che, essendo intervenuta la prescrizione, l'eventuale ricorrenza di tali formule non sarebbe stata adeguatamente dedotta e specificata dai ricorrenti
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Norma dichiarata dalla Corte costituzionale (sent. n. 111/2022) nella parte in cui, se interpretata come rendente inammissibile il ricorso per cassazione contro sentenze di appello emesse predibattimentalmente senza contraddittorio che dichiarano la prescrizione, ostacolerebbe l'interesse ad impugnare; la Corte di cassazione ha riconosciuto l'interesse dei ricorrenti ma ha comunque escluso l'ammissibilità per genericità
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione della condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per dolo o colpa grave: applicata perché la sentenza ha ritenuto evidente la genericità e la colpevolezza dei motivi
Corte costituzionale, sent. n. 111/2022
Declaratoria che ha inciso sull'ammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenze di appello che dichiarano la prescrizione senza contraddittorio; ha determinato il riconoscimento dell'interesse ad impugnare ma non elimina l'onere di specificare i motivi
Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022 (Pepi)
Giurisprudenza richiamata per confermare che, dopo la sentenza costituzionale n. 111/2022, il ricorrente può avere interesse ad impugnare pronunce di secondo grado che dichiarano la prescrizione senza contraddittorio
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016 (Failla)
Giurisprudenza richiamata in rapporto all'applicazione dell'art. 616 c.p.p. e ai profili di colpa per ricorsi manifestamente infondati o generici
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022 il ricorrente ha interesse ad impugnare anche le sentenze d'appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, dichiarano la prescrizione; tuttavia l'ammissibilità in Cassazione richiede motivi specifici e non enunciazioni generiche
- Le doglianze di nullità per decisioni 'de plano' senza citazione devono indicare concretamente quale diritto difensivo è stato leso e quali elementi di fatto o di diritto sarebbero rilevanti per un diverso esito (non basta richiamare in astratto norme o massime giurisprudenziali)
- Per far valere vizi di motivazione relativi a possibili cause di assoluzione (es. reato impossibile, applicazione di formule liberatorie) è necessario indicare i fatti o i profili probatori specifici che il giudice di merito non avrebbe considerato e spiegare come ciò avrebbe inciso sul giudizio
- Le questioni attinenti a circostanze aggravanti (es. destrezza) possono essere irrilevanti quando la prescrizione è già maturata, e il ricorrente deve motivare la rilevanza di tali questioni ai fini dell'annullamento con rinvio
- Presentare ricorsi generici o meramente assertivi espone al rischio di condanna ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende; è quindi necessario curare la precisione e la concretezza delle doglianze
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