Sentenza n. 3567/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4798/2023, depositata e resa pubblica il 21.11.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 430/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 03.10.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 16.01.2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, relativa al riconoscimento del beneficio economico della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accertato il suo diritto al beneficio di euro 500 annui mediante la carta elettronica del docente per sei anni scolastici, per complessivi euro 3.000. Ha dedotto il passaggio in giudicato della sentenza, la sua rituale notificazione al Ministero il 3 ottobre 2025, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la perdurante inerzia dell'amministrazione. Ha chiesto la condanna del Ministero all'adempimento, con accessori di legge, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo rispettati sia il termine per proporre l'azione di cui all'art. 114, comma 1, c.p.a., sia i termini del rito camerale. Ha accertato che la sentenza del giudice ordinario era stata ritualmente notificata e che era decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non ha fornito prova dell'adempimento, il Collegio ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Qualora sia ormai decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione dovrà corrisponderne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo: la natura fungibile dell'obbligazione e l'imputabilità del ritardo all'inerzia amministrativa impediscono all'amministrazione di avvalersi del proprio inadempimento. È stato nominato sin d'ora, senza compenso e con facoltà di delega, un dirigente della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con il compito di provvedere, se necessario, allo stanziamento, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della somma. L'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreintes, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettati i termini processuali propri del rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale della carta elettronica del docente, già riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa accerti un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al decisum.
- In presenza di una sentenza passata in giudicato non adempiuta, ritualmente notificata all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio e di nominare sin d'ora un commissario ad acta.
- Quando il termine fissato dal giudice per la fruizione di un beneficio economico in forma specifica sia divenuto inutilizzabile per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante il pagamento del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, senza che l'amministrazione possa invocare a proprio vantaggio il ritardo ad essa imputabile.
- Nell'esecuzione di un giudicato pecuniario, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La nomina del commissario ad acta non comporta automaticamente l'applicazione di astreintes, la cui imposizione richiede una valutazione di equità e di adeguatezza rispetto alle concrete circostanze dell'inadempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1236/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1237/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1238/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1239/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →