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Sentenza

Sentenza n. 6781/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento della Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali di esclusione dal reclutamento, notificato il 27 giugno 2025; - del provvedimento del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - SM Ufficio Reclutamento e Concorsi di diniego dell'istanza di riesame del giudizio d'idoneità al reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI) per il 2025 - 2° blocco del 30 luglio 2025; - di ciascun altro atto connesso per presupposizione o consequenzialità, ancorché non conosciuto, che confermi il giudizio di inidoneità del candidato ricorrente e la sua conseguente esclusione dal concorso VFI 2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 03/11/2025: - dell’“ELENCO CONVOCATI AI RAV PER L’INCORPORAMENTO DEL 2° BLOCCO VFI 2025 E RECUPERI - CONVOCAZIONE DEL 2 SETTEMBRE 2025”, pubblicato il 13 agosto 2025 nella sezione “DOCUMENTI” della pagina webttps://concorsi.difesa.it/ei/VFI/2025/Pagine/home.aspx, provvedimento per l’effetto confermante l’esclusione del ricorrente; - del non posseduto verbale n. 3 del 6 agosto 2025 con il quale la Commissione valutatrice “ha redatto le graduatorie finali di merito relative al 2° blocco 2025, consegnate –con foglio n. M_D AFCB486 REG2025 0032731 del 6 agosto 2025 del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito– alla DGPM, che ne ha, successivamente, verificato la legittimità”; - del decreto M_D AB05933 REG2025 0361074 del 7 agosto 2025, pubblicato per estratto il 18 agosto 2025 nella sezione “DOCUMENTI” della pagina web https://concorsi.difesa.it/ei/VFI/2025/Pagine/home.aspx, nella parte in cui approva la graduatoria di merito dei vincitori del concorso, approva la graduatoria degli idonei non vincitori, nonché approva la graduatoria di merito per l’incorporamento nel settore “Forze Speciali”, confermando implicitamente l’esclusione del ricorrente; - per quanto occorrer possa, della “INTEGRAZIONE CONVOCATI AI RAV PER L'INCORPORAMENTO DEL 2° BLOCCO VFI 2025 E RECUPERI - CONVOCAZIONE DEL 2 SETTEMBRE 2025”, pubblicato il 29 agosto 2025 nella sezione “DOCUMENTI” della pagina web https://concorsi.difesa.it/ei/VFI/2025/Pagine/home.aspx, nella parte in cui conferma implicitamente l’esclusione del ricorrente; - per quanto occorrer possa, dell’atto “Incorporamento VFI 2° blocco 2025 e recuperi. Convocazione del 08 settembre 2025”, pubblicato il 4 settembre 2025 nella sezione “DOCUMENTI” della pagina web https://concorsi.difesa.it/ei/VFI/2025/Pagine/home.aspx, nella parte in cui conferma implicitamente l’esclusione del ricorrente; - per quanto occorrer possa, dell’atto “Incorporamento VFI 2° blocco 2025 e recuperi. Integrazione chiamata. Convocazione del 16 settembre 2025”, pubblicato il 12 settembre 2025 nella sezione “DOCUMENTI” della pagina web https://concorsi.difesa.it/ei/VFI/2025/Pagine/home.aspx, nella parte in cui conferma implicitamente l’esclusione del ricorrente; - di qualsiasi altro atto, verbale, elenco, graduatoria (anche parziale redatta dalla Commissione valutatrice o altro organo dell’amministrazione resistente) o provvedimento contenente l’elenco dei candidati superanti la visita sanitaria e successive prove e confermante per l’effetto l’esclusione del ricorrente, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202509048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità per un tatuaggio ritenuto incompatibile con i requisiti concorsuali, diniego dell'istanza di riesame e successivi atti di approvazione delle graduatorie e convocazione degli incorporandi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità e la conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di 6.500 VFI dell'Esercito, motivati dalla presenza di un tatuaggio al polso sinistro ritenuto non compatibile con i requisiti concorsuali. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, la graduatoria di merito approvata nelle more e gli atti di convocazione per l'incorporamento, in quanto confermativi della sua esclusione. Il TAR ha disposto una verificazione da parte della Commissione Sanitaria d'Appello dell'Aeronautica Militare per accertare l'effettiva collocazione del tatuaggio e la sussistenza della causa di inidoneità. Gli esiti della verificazione sono risultati favorevoli al ricorrente, che è stato quindi ammesso con riserva al completamento dell'iter concorsuale. Successivamente, tuttavia, il ricorrente ha comunicato che ulteriori accertamenti sanitari avevano evidenziato una nuova causa di inidoneità relativa alla funzione visiva, comprendente mire oftalmometriche irregolari e cheratocono bilaterale, da lui autonomamente confermata. Ha pertanto chiesto la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, integrato da motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La nuova causa di inidoneità, successiva all'ammissione con riserva e confermata anche da visite mediche svolte autonomamente dal ricorrente, ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale a ottenere l'annullamento del precedente giudizio di non idoneità e degli atti conseguenti. Il giudice ha richiamato il principio della domanda e la disponibilità del processo da parte di chi lo ha instaurato, escludendo la possibilità di decidere nel merito quando la parte dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Le spese del giudizio sono state compensate, mentre le spese della verificazione, liquidate in 500 euro, sono state poste a carico del Ministero della Difesa.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio in camera di consiglio, previo avviso alle parti, con sentenza semplificata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali sensibili.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere deve permanere sino alla decisione; quando, per fatti sopravvenuti, la parte non abbia più un'utilità concreta e attuale dall'annullamento degli atti impugnati, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato; se essa dichiara, prima della decisione di merito, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, il giudice non può comunque decidere la controversia nel merito.
  • Quando una verificazione sia stata disposta nell'ambito del giudizio e risulti necessaria per la trattazione della controversia, le relative spese possono essere poste a carico dell'amministrazione, anche se il ricorso viene successivamente dichiarato improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàEstinzione, perenzione e improcedibilitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseIncompetenza

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