Cassazione Penale, Ordinanza n. 28983/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, resta pertanto ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il motivo dedotto riguardava il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove e la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. La Corte ha ritenuto che le censure fossero inammissibili perché sostanzialmente riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito, volte in realtà a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, oltre che generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice del delitto oggetto di condanna in appello, richiamata solo per identificare il fatto-reato.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito e che miri soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; se resta generico e non si misura con le ragioni decisorie, non può superare il vaglio di ammissibilità.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito sulla responsabilità o sulla valutazione del compendio probatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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