Cassazione Penale, Sentenza n. 15965/2025 del 24/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Sfara ha proposto ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame della misura cautelare in carcere, deducendo: 1) inesistenza dei gravi indizi dell'aggravante 'finalità di agevolazione' dell'associazione mafiosa; 2) violazione dell'art. 280, comma 2, c.p.p., perché la custodia cautelare sarebbe stata applicata per reati che, secondo la difesa (art. 4 D.lgs. 74/2000 e relative riqualificazioni), non consentirebbero la custodia in carcere in ragione del trattamento sanzionatorio; 3) vizio di motivazione e violazione del principio del bis in idem cautelare rispetto ad altra precedente contestazione cautelare. I motivi erano, in parte, già trattati in sede di riesame e, in parte, nuovi e generici.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non deducibili e, in larga parte, aspecifici e inediti rispetto all'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il Tribunale di riesame avesse già esaminato ampiamente il tema dell'aggravante per finalità di agevolazione mafiosa e che la motivazione fosse logica e congrua (ricorrente agiva con dolo specifico a vantaggio della cosca, ruolo di referente, rapporti con imprenditori e altri sodalizi). Ha inoltre respinto l'eccezione di bis in idem cautelare come generica, avendo il Tribunale motivato la diversità dei fatti e dei soggetti tra le diverse misure. Confermata la sussistenza dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, richiamando la presunzione relativa di adeguatezza della misura massima afflittività ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p., non vinta da elementi dubitativi. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è stato inoltre disposto che il direttore dell'istituto penitenziario esegua gli adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'istanza di riesame delle misure cautelari; la Corte ricorda che i motivi posti a fondamento del riesame devono essere rappresentati già davanti al giudice della revisione del provvedimento genetico e non possono essere introdotti successivamente in sede straordinaria
art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiede specificità estrinseca dei motivi di impugnazione per l'ammissibilità; la Corte ha ritenuto i motivi del ricorrente in gran parte aspecifici e quindi inammissibili
art. 280, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla preclusione dell'applicazione della custodia per talune fattispecie; la Corte ha considerato il tema inedito e non ammissibile perché non previamente dedotto e, comunque, non ha ritenuto sufficiente la doglianza generica
art. 4 D.lgs. 74/2000
Rinvocato dalla difesa per la riqualificazione del reato tributario e per sostenere la presunta incompatibilità con la custodia, ma la Corte ha ritenuto la questione nuova e non specificamente dedotta; inoltre ha valutato il quadro indiziario e l'aggravante finalistica come sussistenti
art. 316 ter, 416 bis.1 cod. pen.
Norme penali richiamate nella contestazione (aggravante mafiosa); la Corte ha ritenuto la sussistenza di elementi che connotano l'azione dell'indagato come finalizzata ad agevolare l'associazione di tipo mafioso
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura massima afflittività; la Corte ha confermato che tali presunzioni non sono state vinte da elementi che mettessero in dubbio la necessità della misura
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze economiche per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale norma
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Prevede adempimenti da parte del direttore dell'istituto penitenziario in caso di condizione detentiva del ricorrente; la Corte ha ordinato che tali adempimenti siano eseguiti
Massime di principio
- In sede di riesame delle misure cautelari le censure devono essere dettagliate e specifiche: non si possono dedurre nuovi motivi in successive fasi della devoluzione se non già rappresentati al giudice della revisione
- L'art. 581, comma 1-bis c.p.p. richiede specificità estrinseca dell'impugnazione; motivazioni generiche o reiterazioni di censure già decise rendono il ricorso inammissibile
- L'aggravante 'finalità di agevolazione' dell'associazione mafiosa può essere ritenuta dalla valutazione complessiva di ruolo, rapporti con la consorteria, condotte ripetute e utilità per l'organizzazione; la mera negazione generica non è sufficiente a sfidare la motivazione
- La presunzione relativa in favore della necessità della custodia cautelare (art. 275, comma 3) può essere superata solo con elementi specifici e concreti; affermazioni generiche sul trattamento sanzionatorio non bastano
- Il principio del bis in idem cautelare richiede una valutazione puntuale della identità soggettiva, oggettiva e della sostanziale omogeneità dei fatti: eccezioni generiche vengono respinte
- Le impugnazioni inammissibili pongono a carico del ricorrente oneri economici (spese processuali, somme alla Cassa delle ammende) ai sensi delle norme procedurali
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