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Sentenza

Sentenza n. 3857/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del visto per motivi di studio avanzata da -OMISSIS- presso l’Ambasciata Italiana di Islamabad – Pakistan.

Giustizia amministrativa202516022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio di un visto per motivi di studio presentata presso l'Ambasciata italiana di Islamabad. Nelle more del giudizio, l'amministrazione ha fissato l'appuntamento richiesto. Il ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la liquidazione delle spese di lite a proprio favore. L'amministrazione resistente non si è opposta alla dichiarazione di cessazione, chiedendo però la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che nelle more del giudizio era stato fissato l'appuntamento richiesto, con conseguente sopravvenuta soddisfazione dell'interesse azionato. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, considerati l'esito del giudizio, l'ingente numero di richieste di visto gravanti sull'Ambasciata di Islamabad e la dubbia regolarità della procura estera del ricorrente, priva dell'espressa indicazione che l'identità della parte e la sottoscrizione fossero state verificate da un pubblico ufficiale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La disposizione è richiamata quale base processuale della dichiarazione di cessazione della materia del contendere conseguente alla soddisfazione dell'interesse del ricorrente nelle more del giudizio.

Massime di principio

  • La fissazione, nelle more del giudizio, dell'appuntamento richiesto nell'ambito di una procedura consolare per il rilascio di un visto può determinare la cessazione della materia del contendere quando soddisfa l'interesse concretamente azionato dal ricorrente.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione in presenza di giusti motivi riferiti all'esito del giudizio, al carico amministrativo dell'ufficio e alla dubbia regolarità della procura estera.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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