Sentenza n. 3857/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del visto per motivi di studio avanzata da -OMISSIS- presso l’Ambasciata Italiana di Islamabad – Pakistan.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio di un visto per motivi di studio presentata presso l'Ambasciata italiana di Islamabad. Nelle more del giudizio, l'amministrazione ha fissato l'appuntamento richiesto. Il ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la liquidazione delle spese di lite a proprio favore. L'amministrazione resistente non si è opposta alla dichiarazione di cessazione, chiedendo però la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che nelle more del giudizio era stato fissato l'appuntamento richiesto, con conseguente sopravvenuta soddisfazione dell'interesse azionato. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, considerati l'esito del giudizio, l'ingente numero di richieste di visto gravanti sull'Ambasciata di Islamabad e la dubbia regolarità della procura estera del ricorrente, priva dell'espressa indicazione che l'identità della parte e la sottoscrizione fossero state verificate da un pubblico ufficiale.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La disposizione è richiamata quale base processuale della dichiarazione di cessazione della materia del contendere conseguente alla soddisfazione dell'interesse del ricorrente nelle more del giudizio.
Massime di principio
- La fissazione, nelle more del giudizio, dell'appuntamento richiesto nell'ambito di una procedura consolare per il rilascio di un visto può determinare la cessazione della materia del contendere quando soddisfa l'interesse concretamente azionato dal ricorrente.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione in presenza di giusti motivi riferiti all'esito del giudizio, al carico amministrativo dell'ufficio e alla dubbia regolarità della procura estera.
Come è indicizzato
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