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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47689/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 16/09/2024 con la quale il Tribunale, provvedendo come giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza volta a ottenere l'eliminazione della misura della libertà vigilata applicata a Luigi Pet(t)inelli con sentenza del 16/07/2018, in relazione alla riforma intervenuta con sentenza irrevocabile della Corte d'Appello di Ascoli Piceno il 20/12/2022. In cassazione il ricorrente denunciava violazione dell'art. 230, primo comma, cod. pen., e vizi di motivazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la libertà vigilata oggetto del ricorso è stata revocata dal Magistrato di sorveglianza con provvedimento del 17/10/2024, conseguendo così il risultato concreto perseguito dal ricorso. L'inammissibilità non è stata dichiarata per rinuncia, dal momento che l'atto di rinunzia è stato sottoscritto soltanto dall'avvocato e non dal ricorrente. Per tali ragioni, non essendo la sopravvenuta carenza d'interesse imputabile al ricorrente, il Tribunale ha escluso la condanna alle spese e all'eventuale sanzione.

Norme richiamate

  • art. 230 cod. pen.

    La norma è stata richiamata quale oggetto della doglianza del ricorrente (presunta violazione e vizi di motivazione), ma la decisione di inammissibilità si fonda sulla sopravvenuta carenza di interesse dovuta alla revoca della misura.

Massime di principio

  • Se, prima della decisione di merito o di legittimità, viene meno l'interesse concreto del ricorrente (ad esempio perché la misura impugnata è stata revocata), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Una rinuncia al ricorso è efficace solo se sottoscritta dal ricorrente; la sola sottoscrizione del difensore non vale come rinuncia personale dell'interessato.
  • Quando l'inammissibilità dipende da eventi non imputabili al ricorrente (es. provvedimenti intervenuti da autorità competenti), il giudice tende a non condannare il ricorrente alle spese né a sanzioni.
  • Prima di proporre ricorso, o dopo il deposito, è utile monitorare eventuali provvedimenti intervenuti (es. revoca della misura) e documentarli tempestivamente al fine di evitare procedimenti inutili o favorire l'estinzione del processo per sopravvenuta carenza d'interesse.
  • Se l'atto impugnato è stato solo parzialmente soddisfatto o permane un interesse residuo (ad esempio effetti economici o consequenze accessorie), il ricorso potrebbe restare rilevante nonostante la revoca della misura principale.

Testo integrale

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