Cassazione Civile, Ordinanza n. 19991/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente di una società ferroviaria, con mansioni di macchinista e inquadramento B1 nel CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie, volta ad ottenere l’inclusione, nella retribuzione dovuta durante le ferie, di due voci accessorie: l’indennità di assenza dalla residenza e l’indennità di utilizzazione professionale (IUP), comprensiva della parte variabile. Il Tribunale e poi la Corte d’Appello hanno accolto la domanda, ritenendo che tali voci, per la loro connessione con le mansioni e con lo status professionale del lavoratore, dovessero essere corrisposte anche nel periodo feriale, senza decurtazioni idonee a disincentivare il godimento delle ferie. La società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: ha contestato l’interpretazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e delle norme interne e collettive richiamate, sostenendo che la contrattazione collettiva avesse un ruolo determinante nella fissazione della retribuzione feriale; ha dedotto inoltre che la Corte territoriale avesse applicato in modo improprio la giurisprudenza CGUE, senza considerare la diversità fattuale e strutturale delle fattispecie europee rispetto a quella concreta; ha censurato la lettura del principio di inscindibilità delle clausole collettive; infine, in via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi rivendicati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi sei motivi, confermando che, ai fini dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la retribuzione feriale deve comprendere gli importi che presentano un nesso intrinseco con l’esecuzione delle mansioni e con lo status professionale del lavoratore, poiché una riduzione sensibile di tali voci può dissuadere dal godimento delle ferie. Ha condiviso l’accertamento della Corte d’appello circa la stretta connessione dell’indennità di assenza dalla residenza con le mansioni del macchinista e circa la riconducibilità della parte variabile della IUP alla retribuzione ordinaria da mantenere anche nel periodo feriale. Ha dichiarato inammissibile il settimo motivo, perché la società non aveva fornito elementi idonei a dimostrare che la nullità di singole clausole travolgesse l’intero accordo collettivo, alla luce del principio di conservazione del contratto. Ha respinto anche l’ottavo motivo, richiamando il principio per cui, per i crediti non già prescritti al momento dell’entrata in vigore della legge n. 92/2012, la prescrizione dei crediti di lavoro nel rapporto a tempo indeterminato decorre dalla cessazione del rapporto, e rimane sospesa durante il suo svolgimento. La società ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 7 Direttiva 2003/88/CE
la nozione di ferie annuali retribuite impone il mantenimento della retribuzione ordinaria del lavoratore durante il periodo feriale; vanno incluse le voci pecuniarie collegate all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale, se la loro esclusione avrebbe effetto dissuasivo sul godimento delle ferie
art. 10 d.lgs. n. 66/2003
richiamato come norma interna di recepimento della disciplina europea sulle ferie retribuite
art. 2109 c.c.
richiamato in relazione al diritto alle ferie e al relativo trattamento economico
artt. 1362 ss. c.c.
richiamati ai fini dell’interpretazione delle clausole del contratto collettivo aziendale e del CCNL
art. 36 Cost.
richiamato in relazione al diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata e sufficiente
art. 39 Cost.
richiamato in relazione al ruolo della contrattazione collettiva
art. 77 punto 2.4 CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016
richiamato tra le fonti collettive disciplinanti il trattamento economico
art. 31 Contratto Aziendale 2012
richiamato nell’ambito dell’interpretazione delle voci retributive da includere nelle ferie
art. 31 Contratto Aziendale 2016
richiamato nell’ambito dell’interpretazione delle voci retributive da includere nelle ferie
art. 267 TFUE
richiamato sul tema dell’efficacia e della rilevanza delle pronunce della Corte di giustizia UE
art. 112 c.p.c.
richiamato in relazione al dedotto vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia sul principio di inscindibilità delle clausole
art. 2948, n. 4 c.c.
richiamato per la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi
art. 2935 c.c.
richiamato per la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere
art. 18, commi 1 e 2, legge n. 300/1970
richiamato per valutare l’effetto delle modifiche legislative sul regime di stabilità del rapporto di lavoro
legge n. 92/2012
richiamata come riforma che ha inciso sul regime di stabilità del rapporto e, quindi, sulla decorrenza della prescrizione
d.lgs. n. 23/2015
richiamato nel quadro delle riforme che hanno modificato il regime sanzionatorio dei licenziamenti
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio ai precedenti consolidati della Corte
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la retribuzione spettante durante le ferie deve tendere a corrispondere alla retribuzione ordinaria percepita nei periodi di lavoro effettivo, includendo le voci che siano funzionalmente collegate alle mansioni e allo status del lavoratore.
- Una voce retributiva deve essere inclusa nel trattamento feriale quando, per natura e modalità di corresponsione, è stabilmente connessa alle mansioni svolte e la sua esclusione o riduzione nel periodo di ferie può dissuadere il lavoratore dal fruire del riposo annuale.
- Nel valutare la spettanza delle voci accessorie in ferie, il giudice di merito deve svolgere una verifica ex ante sulla potenzialità dissuasiva della decurtazione e sulla continuità e incidenza economica della voce, senza limitarsi a raffronti meramente annuali.
- Le sentenze della Corte di giustizia UE vincolano il giudice nazionale nell’interpretazione conforme del diritto interno e del contratto collettivo, poiché chiariscono il significato e i limiti applicativi della norma europea.
- La nullità di singole clausole contrattuali o collettive non travolge automaticamente l’intero accordo se non è dimostrato che tali clausole siano inscindibili e che la loro caducazione comprometta la sopravvivenza del regolamento negoziale complessivo.
- Per i crediti di lavoro non ancora prescritti al momento dell’entrata in vigore della legge n. 92/2012, la prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e resta sospesa durante il rapporto, in assenza di un regime di stabilità reale idoneo a far decorrere il termine in costanza di rapporto.
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