Sentenza del 09/10/2020 n. 21813 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa prevista dalla L. n. 168/1982, art. 5, per trasferimenti di immobili ricompresi in un piano di recupero urbano (beneficio subordinato all'esistenza di un piano di recupero vigente e all'essere l'acquirente soggetto attuatore). La società sosteneva che il piano di recupero fosse ancora efficace o equiparabile al piano particolareggiato per effetto di delibere comunali (nn. 178/98 e 127/05) e di un decreto regionale di approvazione dell'accordo di programma, e che sussistesse il requisito soggettivo (essere soggetto attuatore). Contestava inoltre violazioni procedurali e il principio del legittimo affidamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il piano di recupero era scaduto (validità decennale terminata nel marzo 2000) e che i trasferimenti notificati nel 2004 non potevano beneficiare dell'agevolazione perché è venuto meno l'elemento oggettivo richiesto dalla norma. Le delibere comunali invocate non potevano estendere la vigenza del piano oltre il termine di legge né equiparare il piano particolareggiato al piano di recupero ai fini dell'agevolazione, soprattutto quando il piano particolareggiato era successivo alla legge richiamata e mancava l'approvazione regionale necessaria per attribuire efficacia di piano di recupero. Inoltre la Corte ha ribadito che l'agevolazione richiede il concorso di tutti gli elementi (oggettivo e soggettivo) e che il legittimo affidamento non opera in assenza di atti dell'Amministrazione finanziaria che avrebbero creato l'aspettativa.
Norme richiamate
L. n. 168 del 1982, articolo 5
Nell'ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purche' convenzionati, di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, articoli 27 e segg., ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa.
La norma è di natura agevolativa e va interpretata restrittivamente: il beneficio richiede la contemporanea presenza dell'elemento oggettivo (immobili compresi in un piano di recupero vigente e attuabile) e di quello soggettivo (acquirente soggetto attuatore del recupero).
L. n. 457 del 1978, articolo 27 e articolo 34
L'art. 27 disciplina i piani di recupero; l'art. 34 consente, in casi previsti, l'attribuzione ai piani particolareggiati del valore di piani di recupero, ma tale equiparazione è limitata ai piani particolareggiati approvati entro la data di entrata in vigore della norma e finalizzati al risanamento. Non può essere usata per prorogare oltre il limite decennale la vigenza degli effetti agevolativi.
L. n. 1150 del 1942, articoli 16 e 17
Richiamata dalla ricorrente in relazione a principi urbanistici; la Corte non ha ritenuto tali disposizioni idonee a modificare la valutazione fiscale sulla durata e validità del piano di recupero ai fini dell'agevolazione.
L. n. 212 del 2000, articolo 10
Principio del legittimo affidamento in materia tributaria: rileva solo se l'Amministrazione finanziaria abbia con propri atti creato o favorito l'aspettativa del contribuente; non opera sulla base di atti amministrativi comunali che non incidono sulla qualificazione tributaria senza interventi o atti dell'amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- L'agevolazione fiscale di cui alla L. n. 168/1982 art. 5 richiede due condizioni concorrenti: (a) che gli immobili siano compresi in un piano di recupero efficace al momento del trasferimento (elemento oggettivo) e (b) che l'acquirente sia soggetto attuatore del recupero (elemento soggettivo).
- La norma va interpretata restrittivamente: la mera persistenza di prescrizioni urbanistiche o di standard non sostituisce la vigenza del piano di recupero né legittima l'agevolazione se il piano è scaduto.
- Le delibere comunali che attribuiscono 'valenza' di piano di recupero a strumenti di dettaglio non possono prorogare ex novo la durata massima decennale prevista per i piani di recupero né sostituire l'approvazione regionale richiesta quando prevista; la loro efficacia ai fini tributari è quindi limitata.
- L'equiparazione tra piano particolareggiato e piano di recupero ai fini dell'agevolazione è ammessa in via limitata e soltanto per i piani particolareggiati approvati anteriormente alla data di entrata in vigore della norma rilevante e finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente.
- Il contribuente ha l'onere di provare entrambi i presupposti (oggettivo e soggettivo) per il riconoscimento dell'agevolazione; l'eventuale richiamo al legittimo affidamento non vale se non è supportato da atti dell'Amministrazione finanziaria che abbiano creato l'aspettativa.
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