Tribunale, Sentenza T-545/21
Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 29 March 2023. — Tinnus Enterprises LLC v European Union Intellectual Property Office. — Community design – Invalidity proceedings – Registered Community design representing fluid distribution equipment – Ground for invalidity – Non-compliance with requirements for protection – Article 25(1)(b) of Regulation (EC) No 6/2002 – Features of appearance of a product solely dictated by its technical function – Article 8(1) of Regulation No 6/2002. — Case T-545/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Tinnus Enterprises contro la decisione dell’EUIPO che aveva confermato la nullità di un disegno registrato relativo a un apparecchio per distribuire fluido e riempire simultaneamente più palloncini d’acqua. La Corte ritiene che tutte le caratteristiche di aspetto del prodotto siano state correttamente considerate e che esse risultino esclusivamente imposte dalla funzione tecnica del prodotto. Vengono inoltre ribaditi i criteri della sentenza DOCERAM e il corretto riparto dell’onere della prova nei procedimenti di nullità.
Nullità di un disegno o modello comunitario registrato per caratteristiche dell’aspetto del prodotto esclusivamente dettate dalla sua funzione tecnica ex articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso abbia correttamente dichiarato nullo il disegno registrato per il motivo di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, ossia perché tutte le caratteristiche dell’aspetto del prodotto sarebbero esclusivamente imposte dalla funzione tecnica; in particolare, se siano stati correttamente individuati tutti i tratti di aspetto rilevanti e applicati i criteri probatori e i parametri fissati dalla sentenza DOCERAM.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che un disegno o modello comunitario deve essere dichiarato nullo quando tutte le caratteristiche del suo aspetto sono esclusivamente dettate dalla funzione tecnica del prodotto; nell’applicare l’articolo 8, paragrafo 1, occorre identificare le caratteristiche di aspetto rilevanti, esaminare tutte le circostanze oggettive pertinenti e valorizzare gli elementi di prova affidabili, ma la sola esistenza di varianti alternative, la classificazione Locarno o l’uso del prodotto come giocattolo non bastano a escludere la natura funzionale. Nel caso di specie, la commissione di ricorso non ha commesso errori né nell’individuazione dei tratti di aspetto né nell’apprezzamento delle prove, sicché la nullità è confermata.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
- Regolamento (CE) n. 2245/2002
- Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2245/2002
- Articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 6/2002
Nullità di un disegno o modello comunitario registrato per caratteristiche dell’aspetto esclusivamente dettate dalla funzione tecnica
La pronuncia concerne un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della Terza commissione di ricorso dell’EUIPO, in materia di nullità di un disegno o modello comunitario registrato relativo a un apparecchio per la distribuzione di fluido e il riempimento simultaneo di palloncini d’acqua. Il Tribunale esamina in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e il motivo di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b).
Fatti e procedimento amministrativo
Tinnus Enterprises aveva registrato il disegno n. 1431829-0004 in una domanda multipla comprensiva di altri disegni per il medesimo prodotto, classificato nella classe 23.01 del sistema di Locarno come "fluid distribution equipment". Mystic Products Import & Export, SL aveva chiesto la declaratoria di nullità sostenendo che tutte le caratteristiche dell’aspetto del prodotto fossero esclusivamente dettate dalla funzione tecnica.
L’Invalidity Division dell’EUIPO aveva accolto l’istanza di nullità. La commissione di ricorso, dopo una sospensione legata a un procedimento parallelo e dopo la definizione di quello, aveva confermato la nullità del disegno, rilevando che il disegno consisteva in caratteristiche di aspetto del prodotto tutte imposte dalla funzione tecnica.
Domande e doglianze della ricorrente
La ricorrente deduceva sostanzialmente un solo motivo di ricorso, articolato in quattro parti, tutte riconducibili alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Contestava, in sintesi:
- la mancata considerazione di tutti i tratti di aspetto del prodotto;
- una errata ripartizione dell’onere della prova;
- l’applicazione di un criterio giuridico errato, in particolare del test volto a verificare se un elemento "migliorasse l’aspetto" del prodotto;
- una erronea interpretazione della domanda di brevetto europea e della domanda multipla di registrazione.
La ricorrente sosteneva inoltre che il prodotto fosse in realtà un giocattolo e che la sua dimensione estetica fosse rilevante almeno quanto quella tecnica.
Normativa rilevante e criteri giurisprudenziali
Il Tribunale richiama le disposizioni essenziali del regolamento n. 6/2002:
- articolo 3, lettera a), che definisce il disegno o modello come l’aspetto del prodotto risultante dalle sue caratteristiche visibili;
- articolo 8, paragrafo 1, che esclude la protezione per le caratteristiche dell’aspetto del prodotto esclusivamente dettate dalla funzione tecnica;
- articolo 25, paragrafo 1, lettera b), che prevede la nullità del disegno quando non soddisfa i requisiti di protezione;
- articolo 36, paragrafo 6, sulla portata dell’indicazione del prodotto nella domanda;
- articolo 63, paragrafo 1, sulla valutazione complessiva degli elementi di causa.
Viene inoltre ribadito l’insegnamento della sentenza DOCERAM: per verificare se le caratteristiche di aspetto siano esclusivamente imposte dalla funzione tecnica occorre considerare tutte le circostanze oggettive del caso, compresi il disegno in sé, i dati sul suo uso, eventuali prove affidabili e l’eventuale esistenza di disegni alternativi non decisive di per sé.
Ragionamento del Tribunale: individuazione delle caratteristiche di aspetto
Il Tribunale respinge la censura secondo cui la commissione di ricorso avrebbe omesso di prendere in considerazione vari elementi, come la superficie liscia, la forma dei palloncini, la disposizione degli elementi, la forma dell’involucro, l’assetto esagonale dei fori, la lunghezza dei tubi, gli anelli di fissaggio e i contrasti cromatici.
La Corte osserva che la commissione di ricorso aveva già identificato le caratteristiche essenziali del prodotto come:
- un involucro con apertura e fori;
- tubi cavi fissati all’involucro;
- palloncini gonfiabili collegati alle estremità dei tubi;
- elementi di fissaggio dei palloncini ai tubi.
Gli ulteriori profili evocati dalla ricorrente sono ritenuti o non specifici del prodotto, o meri effetti soggettivi descrittivi, o non dotati di reale impatto visivo autonomo. In particolare, la superficie liscia è considerata normale per questo tipo di prodotto; la forma allungata dei palloncini sgonfi è un mero stato naturale; gli effetti visivi richiamati dalla ricorrente non costituiscono vere caratteristiche di aspetto ai sensi del regolamento.
Ragionamento del Tribunale: funzione tecnica e criteri oggettivi
Il Tribunale conferma che la commissione di ricorso ha correttamente applicato i criteri di DOCERAM, valutando le circostanze oggettive rilevanti sulla base della domanda di brevetto europea e dell’articolo di stampa sul prodotto. Tali elementi mostravano che il prodotto aveva la funzione di riempire contemporaneamente più palloncini d’acqua e che la forma, il numero e la disposizione degli elementi erano funzionali al flusso del liquido e al riempimento.
La ricorrente invocava la natura di giocattolo del prodotto e la necessità di renderlo attraente per i bambini, ma il Tribunale osserva che ciò non dimostra, di per sé, che le considerazioni estetiche abbiano inciso sulla scelta delle caratteristiche di aspetto. Anche la dichiarazione testimoniale del progettista viene ritenuta di limitato valore probatorio, perché esprime un’opinione personale e soggettiva di soggetto interessato alla validità del disegno.
Esistenza di disegni alternativi e domanda multipla di registrazione
Il Tribunale ribadisce che la mera esistenza di soluzioni alternative non esclude che le caratteristiche del disegno siano dettate dalla funzione tecnica. La commissione di ricorso aveva correttamente rilevato che i diversi disegni inclusi nella domanda multipla mostravano solo differenti soluzioni per ottenere il medesimo risultato tecnico, ossia il riempimento simultaneo di numerosi palloncini.
La Corte respinge anche l’argomento secondo cui il ricorso alle altre registrazioni della domanda multipla violerebbe l’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento n. 6/2002. Secondo il Tribunale, tali ulteriori disegni costituivano una circostanza oggettiva rilevante e non l’unico fondamento della decisione. Non ne deriva alcuna regola secondo cui l’articolo 8, paragrafo 1, si applicherebbe più facilmente alle domande multiple rispetto a quelle individuali.
Onere della prova e verificabilità della motivazione
Il Tribunale ricorda che, quando viene invocato il motivo di nullità dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), spetta all’istante dimostrare che il disegno non soddisfa i requisiti di protezione. Una volta assolto tale onere, il titolare del disegno deve presentare argomenti e prove contrarie. Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha applicato correttamente tale riparto dell’onere probatorio, anche perché il titolare è il soggetto più idoneo a fornire spiegazioni sulla genesi del disegno e sui tratti per cui chiede protezione.
Decisione finale e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il disegno o modello contestato. La ricorrente è condannata alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute da EUIPO.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 29 mar 2023Tribunale, Sentenza T-868/19
- Sentenza · 29 mar 2023Tribunale, Sentenza T-142/21
- Sentenza · 29 mar 2023Tribunale, Sentenza T-344/21
- Sentenza · 29 mar 2023Tribunale, Sentenza T-400/21
- Sentenza · 29 mar 2023Tribunale, Sentenza T-505/21
- Sentenza · 29 mar 2023Tribunale, Sentenza T-535/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →