Cassazione Penale, Sentenza n. 14859/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Parri aveva presentato il 28/04/2023 istanza al giudice dell'esecuzione per ottenere l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 20-bis c.p., dopo che la sentenza che lo condannava era divenuta irrevocabile il 30/03/2023. La Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 02/10/2023, dichiarò non luogo a provvedere per la presentazione, il 29/04/2023, da parte della Procura generale, di un ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione e, successivamente, per la presentazione, il 01/06/2023, di un'istanza per la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che: (i) la Corte avrebbe violato l'art. 95 d.lgs. 10/10/2022, n. 150 perché la sua istanza era stata depositata prima dell'ordine di esecuzione e quindi il procedimento per la sanzione sostitutiva doveva essere deciso indipendentemente dall'avvio del procedimento esecutivo; (ii) l'ordinanza è nulla per mancata instaurazione del contraddittorio e per carenza motivazionale, avendo la Corte rigettato sostanzialmente l'istanza senza audire le parti né svolgere un esame nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto nullo il provvedimento impugnato perché emesso 'de plano' ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., senza instaurare il contraddittorio, modalità non consentita quando la decisione implica valutazioni non manifestamente infondate. Ha inoltre affermato che l'ordine di esecuzione della Procura generale e la successiva istanza per misure alternative (art. 656, comma 5, c.p.p.) non determinano la sopravvenuta carenza di interesse del condannato alla decisione sulla richiesta di sanzione sostitutiva presentata anteriormente e fondata sulle disposizioni transitorie dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022. Per queste ragioni la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio, con l'istruzione di instaurare il contraddittorio e decidere nel merito secondo i principi esposti.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 95
"Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio."
La Corte interpreta l'art. 95 nel senso che l'istanza per la sanzione sostitutiva, presentata entro il termine previsto e fondata sulla pendenza del procedimento in Cassazione alla data di entrata in vigore, deve essere esaminata dal giudice dell'esecuzione anche se successivamente è intervenuto un ordine di esecuzione o un'istanza di misure alternative promossa dalla Procura; tale iniziativa esecutiva non preclude automaticamente la decisione sulla sanzione sostitutiva.
codice di procedura penale, art. 666, comma 2
Il provvedimento che statuisce sull'istanza di applicazione di pene sostitutive deve rispettare il contraddittorio. L'adozione 'de plano' di un provvedimento di rigetto senza instaurare il contraddittorio è illegittima salvo casi in cui i presupposti siano immediatamente manifestamente insussistenti.
codice di procedura penale, art. 656, comma 5
L'istanza del pubblico ministero per la concessione di una misura alternativa, presentata dopo l'ordine di esecuzione sospeso, comporta la trasmissione al Tribunale di sorveglianza per la decisione; tuttavia, tale procedura non annulla né paralizza automaticamente il procedimento già pendente e instaurato davanti al giudice dell'esecuzione per la sanzione sostitutiva.
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 62
"se il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato. La pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione"
Disciplina l'esecuzione delle pene sostitutive con riferimento agli obblighi di comunicazione e al momento di decorrenza dell'esecuzione, senza instaurare incompatibilità assoluta con le misure alternative nelle ipotesi delineate dalla giurisprudenza.
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 63
"qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell'istituto, il quale informa anticipatamente l'organo di polizia e l'ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all'ufficio di esecuzione penale esterna per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità"
Stabilisce modalità operative per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, confermando che l'esecuzione materiale della sanzione sostitutiva segue procedure specifiche ma non implica che altre iniziative esecutive sopravvenute annullino il diritto del condannato a ottenere una decisione sulla sanzione sostitutiva.
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 67
"salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 3-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della medesima legge n. 354 del 1975, non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva."
Indica limiti di incompatibilità tra misure alternative previste dalla legge n. 354/1975 e pene sostitutive, ma la Corte valorizza l'interpretazione secondo cui non deve determinarsi un automatismo preclusivo tra misure diverse quando ciò contraddica l'intento delle norme transitorie e l'interesse del condannato.
ordinamento penitenziario, art. 51-bis
Non stabilisce una incompatibilità assoluta tra pene sostitutive e misure alternative, limitandosi a disciplinare la situazione del soggetto sottoposto a misura alternativa quando sopraggiunga un altro titolo definitivo; la Corte ne trae supporto per escludere un meccanismo di interferenza impeditivo.
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53
Norma disciplinante la sostituzione della pena; la Corte conferma che, alle condizioni di legge, la sostituzione può essere disposta anche se il soggetto è sottoposto ad altra misura, purché rispettate le condizioni normative.
codice di procedura penale, artt. 623, 604 e art. 179
Queste norme sono richiamate rispetto ai rimedi: la Corte ricorda che, in presenza di nullità per violazione del contraddittorio, deve procedersi all'annullamento con rinvio (applicazione combinata degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, in relazione all'art. 179 c.p.p.).
codice di procedura penale, art. 545-bis
Riferita nella sentenza come parametro normativo collegato all'adozione di valutazioni di recupero in tema di sanzioni sostitutive; la Corte richiama l'intento della riforma di garantire possibilità di rivalutazione anche per procedimenti in corso.
Massime di principio
- Se il condannato presenta, nei termini di legge, un'istanza per l'applicazione di pene sostitutive fondata sull'art. 95 d.lgs. n. 150/2022, il giudice dell'esecuzione deve valutare quella istanza anche se, successivamente, è intervenuto un ordine di esecuzione e l'avvio di un procedimento per misure alternative su iniziativa della Procura.
- Il diniego 'de plano' di un'istanza inerente le sanzioni sostitutive è ammissibile solo quando i presupposti sono immediatamente e manifestamente insussistenti; in tutte le altre ipotesi è necessario instaurare il contraddittorio e motivare compiutamente la decisione.
- La presentazione di un'istanza per una misura alternativa ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p. non determina automaticamente la perdita di interesse del condannato alla decisione su una precedente istanza di sanzione sostitutiva: le procedure sono autonome e non devono creare interferenze preclusive ingiustificate.
- La violazione del diritto al contraddittorio nell'ambito del procedimento esecutivo configura causa di nullità che, se accertata in sede di legittimità, determina l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato affinché il giudice di merito riesamini la richiesta nel rispetto del contraddittorio.
- È fondamentale rispettare i termini e le condizioni previsti dall'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 per l'accesso alle pena sostitutive: la pendenza del procedimento in Cassazione alla data di entrata in vigore del decreto ancorerà il diritto del condannato a chiedere la sostituzione entro i termini stabiliti.
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