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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33268/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva presentato istanza di rimborso dell'IRPEG per l'anno d'imposta 2004, assumendo di aver versato maggiore imposta per la mancata deduzione dell'IRAP riferibile alle spese per il personale dipendente. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, aveva ottenuto accoglimento in primo grado e poi in appello, invocando prima la deduzione forfettaria prevista dallo ius superveniens del D.L. n. 185/2008 e, successivamente, la disciplina più ampia introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 201/2011, sostenendo di avere diritto alla deduzione integrale dell'IRAP relativa al costo del lavoro. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1-quater, del D.L. n. 201/2011, dell'art. 6 del D.L. n. 185/2008 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che la disciplina più favorevole non si applica ai versamenti effettuati prima del 28 dicembre 2007 e che, nel caso di specie, poteva al più operare la sola deduzione forfettaria del 10% prevista dalla disciplina precedente, senza estensione automatica della deduzione integrale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia, nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che la disciplina introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 201/2011 si applica solo ai periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della norma, fosse ancora pendente il termine decadenziale di quarantotto mesi per chiedere il rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973. Ha quindi censurato la CTR per avere riconosciuto la deduzione integrale senza verificare se spettasse invece, per il periodo in contestazione, la deduzione forfettaria nei limiti dell'art. 6 del D.L. n. 185/2008. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente per un nuovo esame in fatto e per l'eventuale quantificazione della deduzione parziale dell'IRAP dall'imponibile IRPEG.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1-quater, D.L. n. 201/2011

    come convertito dalla L. 214/11

    La deducibilità integrale dell'IRAP relativa al costo del personale si applica solo ai periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della norma, il termine decadenziale per il rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 non fosse ancora spirato.

  • art. 6 D.L. n. 185/2008

    convertito nella legge 2/09

    Per i periodi d'imposta non coperti dalla disciplina del 2011 resta applicabile la deduzione forfettaria nei limiti del 10% dell'IRAP, riferita a interessi passivi e spese per il personale.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato nel motivo di ricorso per censurare l'interpretazione della CTR in punto di efficacia temporale delle norme sopravvenute.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    termine di quarantotto mesi

    Costituisce il termine decadenziale per presentare l'istanza di rimborso; l'applicabilità della disciplina sopravvenuta è ancorata alla sua pendenza alla data di entrata in vigore della norma agevolativa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380.1 bis c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • In materia di rimborso di imposte correlate alla mancata deduzione dell'IRAP, la normativa sopravvenuta più favorevole non si applica indistintamente a tutte le annualità pregresse, ma solo ai periodi d'imposta per i quali, al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, sia ancora pendente il termine decadenziale per chiedere il rimborso.
  • Quando il contribuente abbia già presentato tempestiva istanza di rimborso nei termini di legge, la disciplina del 2008 può conservare efficacia per riconoscere il rimborso forfettario nei limiti previsti, mentre la disciplina del 2011 non comporta automaticamente la deduzione integrale se il periodo d'imposta resta fuori dal relativo ambito temporale.
  • Il giudice di merito, di fronte a una domanda di rimborso fondata su norme sopravvenute, deve verificare puntualmente quale disciplina temporale sia applicabile e, se del caso, quantificare il rimborso secondo il regime effettivamente spettante, senza estendere oltre i limiti fissati dal legislatore le agevolazioni tributarie.
  • In tema di agevolazioni fiscali, il legislatore gode di ampia discrezionalità nel modulare l'efficacia temporale delle misure, e la scelta di ancorare l'applicazione della disciplina al termine decadenziale per il rimborso non è irragionevole né costituzionalmente sospetta, ove risponda all'esigenza di certezza dei rapporti giuridici.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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