Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3557/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5248/24 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202504725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5248/2024, recante condanna al pagamento di indennità sostitutiva per ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5248/2024, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a corrispondergli € 10.453,07, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni scolastici indicati nella sentenza civile. Il ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Sul piano processuale, ha prodotto copia asseverata del titolo, attestazione del passaggio in giudicato e prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il giudicato, la sua notificazione e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza e non aveva contestato né l’an né il quantum del credito, il giudice ha ordinato all’Amministrazione di versare al ricorrente, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la somma di € 10.453,07, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale è stato ritenuto connesso ai doveri d’ufficio e quindi non remunerato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di agire in ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, per l’eventuale persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il rispetto prima di esaminare il ricorso in ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza civile di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, la produzione del titolo in copia asseverata, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione consente di verificare la ritualità dell’azione, incluso il rispetto del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento dedotto dal ricorrente e non fornisce elementi sull’avvenuta esecuzione, il giudice può ordinare l’adempimento del comando giudiziale sulla base della documentazione prodotta e dell’assenza di contestazioni sull’an e sul quantum del credito.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di persistente inottemperanza, individuando anche le modalità e il termine dell’intervento sostitutivo.
  • L’incarico di commissario ad acta può essere affidato a un organo appartenente a un’amministrazione pubblica, con facoltà di delega interna, quando l’attività richiesta rientra nei suoi doveri istituzionali; in tal caso non è dovuto un compenso aggiuntivo se l’incarico costituisce adempimento connesso alle funzioni d’ufficio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.