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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39263/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Faranda impugna l'ordinanza del GIP di Patti che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenze del Tribunale di Caltagirone. Propone due motivi: (1) vizio di competenza funzionale e violazione di legge, sostenendo che, essendo l'ultimo ordine di esecuzione quello del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania, gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi alla Corte d'appello di Catania e non decisi dal GIP di Patti; (2) violazione degli artt. 168 cod. pen. e 445, comma 2, cod. proc. pen., deducendo che la sentenza che aveva concesso la sospensione (pronuncia ai sensi dell'art. 444 c.p.p., patteggiamento) aveva prodotto l'effetto estintivo di cui all'art. 445, comma 2, e quindi non poteva essere revocata.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio conforme alla giurisprudenza secondo cui, in caso di più provvedimenti irrevocabili divenuti lo stesso giorno, è giudice competente per l'esecuzione quello che ha emesso la decisione di merito più recente (applicazione dell'art. 665, comma 4, c.p.p.). Nel caso, la sentenza confermata dalla Corte d'appello di Messina (7/10/2022) è anteriore/successiva rispetto a quella della Corte d'appello di Catania (20/03/2022) nella sequenza rilevante, con conseguente corretto radicamento della competenza al GIP di Patti. Sul secondo motivo la Corte ha ricordato che l'effetto estintivo dell'art. 445, comma 2, c.p.p. si produce ope legis ma richiede un accertamento giudiziale dei presupposti per poter essere efficacemente opposto nell'ambito dell'esecuzione; il giudice dell'esecuzione deve verificare se, entro i termini previsti, sia stato commesso un nuovo reato per il quale sia intervenuta sentenza irrevocabile. Nel caso concreto il GIP ha accertato che Faranda ha commesso nel quinquennio successivo all'irrevocabilità (1/10/2014) il reato oggetto della sentenza del 24/09/2021, irrevocabile il 30/01/2024, per cui l'effetto estintivo non si è realizzato e la revoca della sospensione è legittima. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Usato per giustificare la revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale in presenza di una successiva condanna irrevocabile intervenuta nei termini rilevanti rispetto alle precedenti irrevocabilità.

  • art. 665, comma 4, cod. proc. pen.

    Interpretato alla luce della giurisprudenza per stabilire la competenza funzionale per l'esecuzione: tra più provvedimenti divenuti irrevocabili lo stesso giorno, competente è il giudice che ha emesso la decisione di merito più recente.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Rilevata la natura della sentenza come applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); tuttavia ciò non impedisce a priori la verifica dell'eventuale effetto estintivo e la conseguente rilevanza nell'ambito dell'esecuzione.

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    "il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena"

    L'effetto estintivo si produce per legge (ope legis) al verificarsi delle condizioni, ma la sua operatività nell'ambito dei provvedimenti esecutivi richiede un accertamento giudiziale dei presupposti: il giudice dell'esecuzione deve verificare se sia intervenuta, nei termini, una condanna irrevocabile per nuovo reato.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Rilevato che, su istanza o d'ufficio nell'ambito dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione deve pronunciarsi sull'eventuale estinzione e sugli effetti connessi alle sentenze di patteggiamento e relative conseguenze.

Massime di principio

  • Quando più provvedimenti di merito sono divenuti irrevocabili nello stesso giorno, la competenza per l'esecuzione spetta al giudice che ha emesso la decisione di merito più recente (applicazione pratica dell'art. 665, comma 4, c.p.p.).
  • L'effetto estintivo previsto dall'art. 445, comma 2, c.p.p. si produce per legge ma la sua efficacia rispetto agli effetti della sentenza (es. impedire la revoca della sospensione) richiede un accertamento giudiziale: il giudice dell'esecuzione deve verificare concretamente i presupposti.
  • La sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) non impedisce automaticamente provvedimenti successivi di esecuzione: occorre verificare temporalmente se sia intervenuta una nuova condanna irrevocabile entro i termini stabiliti che annulli l'effetto estintivo.
  • Se si contesta la competenza funzionale o l'operatività dell'effetto estintivo, è opportuno chiedere espressamente al giudice dell'esecuzione la declaratoria sulla sussistenza dei presupposti dell'art. 445, comma 2; la mancata pronuncia o un accertamento negativo giustificano la prosecuzione dell'esecuzione (es. revoca della sospensione).
  • In situazioni analoghe serve documentazione e prova puntuale delle date di irrevocabilità delle sentenze e delle date in cui sono stati commessi i fatti contestati: queste determinano l'applicabilità dell'art. 168 c.p. e l'eventuale sussistenza dell'effetto estintivo.

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