Cassazione Penale, Sentenza n. 31449/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per furto aggravato (esposizione della merce alla pubblica fede). Il ricorrente articolava tre motivi: 1) vizio di motivazione e mancata valutazione della responsabilità sostanziale (assenza di valutazione sul punto nei gradi precedenti); 2) censura della ricostruzione dell'aggravante (contestazione della valutazione sulla continuità del servizio di vigilanza nel supermercato, deducendo invece che il sorvegliante aveva controllato l'imputato per tutta la sua permanenza); 3) la querela sarebbe stata tacitamente rimessa dalla parte offesa (mancata comparizione all'udienza dopo formale avvertimento), sicché il reato non sarebbe procedibile e, comunque, si invocava l'estinzione ai sensi dell'art. 162-ter c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo alla luce delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (che ha subordinato la procedibilità del furto alla presentazione di una valida e tempestiva querela anche in presenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1 n.7 c.p.). Ha accertato che il giudice di primo grado aveva già dichiarato la remissione tacita della querela (per la mancata comparizione della persona offesa dopo avvertimento), fatto confermato dagli atti prodotti (comunicazione della società proprietaria del supermercato). Perciò il reato è estinto per remissione di querela; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p., il querelato è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Richiamato in relazione alla tentata consumazione del reato (concorso di reati e partecipazione, se pertinente).
art. 624 c.p.
Norma indicata in relazione al reato di sottrazione di cose altrui (furto) e alle ipotesi connesse.
art. 625, comma 1, n. 7 c.p.
Aggravante contestata (beni esposti alla pubblica fede); la Corte d'appello aveva ritenuto sussistere l'aggravante per la modalità di esposizione e per l'assenza di controllo continuativo.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per censurare omissioni e contraddizioni nella motivazione (carenze nella valutazione delle prove e nella motivazione sulla responsabilità e sull'aggravante).
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)
Modifica rilevante: ha subordinato la procedibilità del reato di furto alla presentazione di una valida e tempestiva querela anche quando sussista l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.7 c.p.; principio decisivo per l'accoglimento del ricorso.
art. 162-ter c.p.
Richiamato dal ricorrente come possibile causa di estinzione del reato (se ricorrono le condizioni previste), sebbene la decisione si sia basata sulla remissione di querela.
Sez. U., n. 31668 del 23/06/2016 (Rv. 267239)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la mancata comparizione del querelante all'udienza dopo formale avvertimento del giudice integra remissione tacita di querela.
Sez. U., n. 24246 del 25/02/2004 (Rv. 227681)
Principio secondo cui la remissione di querela intervenuta e accettata durante il pendere del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia tempestivo.
art. 340, comma 4 c.p.p.
Prevede che, in caso di annullamento per estinzione del reato, il querelato sia condannato al pagamento delle spese processuali; norma applicata nella sentenza.
Massime di principio
- Se la procedibilità del reato è stata subordinata per legge alla querela (anche per le aggravanti), la mancata querela valida o la remissione della querela estingue il reato e impedisce la condanna, anche se in grado di appello era stata valutata la sussistenza dell'aggravante.
- La mancata comparizione del querelante all'udienza, dopo essere stato preventivamente e chiaramente avvertito che l'assenza sarebbe stata interpretata come remissione, integra remissione tacita di querela ed estingue il reato.
- Il giudice di legittimità deve rilevare d'ufficio e dichiarare l'estinzione del reato per remissione di querela (se provata e tempestiva) anche se il ricorso verte su altre questioni; in tal caso l'annullamento avviene senza rinvio.
- La valutazione della sussistenza dell'aggravante relativa alla esposizione dei beni alla pubblica fede dipende dall'esistenza di un controllo continuativo: sorveglianza sporadica o un solo addetto che non garantisca controllo continuo può giustificare l'aggravante; ma tale valutazione è incidente rispetto all'eventuale estinzione per remissione di querela.
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare tempestivamente la posizione della persona offesa (querela, rinuncia o comunicazioni di non comparizione) e verificare gli effetti delle modifiche normative sulla procedibilità del reato prima di proseguire con il processo.
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