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Direttiva 2017/828

Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32017L0828

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2017/828 interviene sulla direttiva 2007/36/CE per rafforzare la catena di esercizio dei diritti degli azionisti e favorire un azionariato più attivo e orientato al lungo periodo. Introduce obblighi di identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni, facilitazione del voto e trasparenza dei costi per gli intermediari, oltre a nuovi doveri di pubblicità per investitori istituzionali, gestori di attivi e consulenti in materia di voto. Inoltre, disciplina con maggiore dettaglio il voto degli azionisti sulla politica di remunerazione, la relazione sulla remunerazione e l'approvazione delle operazioni con parti correlate. Il recepimento deve avvenire, in linea generale, entro il 10 giugno 2019, con termini specifici collegati agli atti di esecuzione previsti dalla direttiva.

Modifica la direttiva 2007/36/CE per rafforzare l'impegno a lungo termine degli azionisti nelle società quotate, introducendo obblighi di trasparenza per intermediari, investitori istituzionali, gestori di attivi e consulenti in materia di voto, nonché nuove regole su remunerazione degli amministratori e operazioni con parti correlate.

Ambito di applicazione

Si applica alle società aventi sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante nell'Unione. Si applica inoltre, per i rispettivi capitoli, agli intermediari che forniscono servizi relativi a tali azioni, agli investitori istituzionali che investono in tali azioni direttamente o tramite gestori di attivi, ai gestori di attivi che investono per conto di investitori e ai consulenti in materia di voto che prestano servizi per tali azioni; sono inclusi anche gli intermediari e i consulenti in materia di voto di paesi terzi che operano tramite una sede nell'Unione o che prestano servizi relativi ad azioni di società UE. Restano salve le norme settoriali dell'Unione e il diritto nazionale in materia di possesso e proprietà di titoli; gli Stati membri possono inoltre prevedere esclusioni o soglie, ad esempio per l'identificazione degli azionisti entro il limite massimo dello 0,5% del capitale o dei diritti di voto.

Direttiva (UE) 2017/828 sull'impegno a lungo termine degli azionisti

La direttiva modifica la direttiva 2007/36/CE con l'obiettivo di rafforzare il governo societario delle società quotate e promuovere un azionariato più responsabile, trasparente e orientato al medio-lungo periodo. Il legislatore europeo collega espressamente l'intervento agli effetti della crisi finanziaria, alla frammentazione delle catene di intermediazione e alla scarsa trasparenza di investitori istituzionali, gestori di attivi e consulenti in materia di voto.

Ambito di applicazione e coordinamento con altre norme UE

La disciplina si applica alle società aventi sede legale in uno Stato membro e titoli ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato nell'Unione. I nuovi capi I bis e I ter riguardano rispettivamente intermediari, investitori istituzionali, gestori di attivi e consulenti in materia di voto, compresi alcuni soggetti di paesi terzi che operano nell'Unione.

La direttiva precisa che il diritto nazionale sulla proprietà e sul possesso di titoli resta impregiudicato, così come le disposizioni settoriali dell'Unione applicabili a specifiche entità, considerate lex specialis quando incompatibili con la direttiva. È inoltre chiarito che il trattamento dei dati personali deve avvenire conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

Identificazione degli azionisti e catena di intermediazione

Il capo I bis introduce un diritto delle società a identificare i propri azionisti. Gli Stati membri possono limitare questo diritto agli azionisti che superano una soglia massima dello 0,5% delle azioni o dei diritti di voto, ma devono comunque garantire la trasmissione tempestiva delle informazioni da parte degli intermediari. Le informazioni sull'identità devono includere almeno nome, recapiti, numero di registrazione o identificatore unico per le persone giuridiche, numero di azioni e, se richieste, categorie o classe delle azioni e data di inizio del possesso.

Il trattamento dei dati personali è consentito per identificare gli azionisti esistenti e facilitare la comunicazione e l'esercizio dei diritti; la conservazione non può eccedere 12 mesi dalla conoscenza della cessazione della qualità di azionista, salvo diversi periodi previsti dal diritto UE. Le persone giuridiche devono poter rettificare dati inesatti o incompleti. Entro il 10 giugno 2019 gli Stati membri devono informare l'ESMA delle eventuali soglie di esclusione adottate.

Trasmissione delle informazioni e agevolazione dell'esercizio dei diritti

Gli intermediari devono trasmettere senza ritardo agli azionisti le informazioni societarie necessarie per esercitare i diritti connessi alle azioni, oppure l'indicazione del sito internet dove reperirle. Le società devono rendere tali informazioni disponibili agli intermediari in formato standardizzato e tempestivo, mentre gli intermediari devono inoltrare senza indugio alla società le istruzioni ricevute dagli azionisti per l'esercizio dei diritti.

La direttiva richiede inoltre che gli intermediari agevolino concretamente il voto e la partecipazione in assemblea, sia consentendo l'esercizio diretto sia agendo su mandato espresso dell'azionista. In caso di voto elettronico è necessaria una conferma di ricezione; dopo l'assemblea, l'azionista può chiedere conferma che il voto sia stato validamente registrato e conteggiato, entro un termine non superiore a tre mesi dal voto, se fissato dallo Stato membro.

Trasparenza degli oneri e intermediari di paesi terzi

Gli intermediari devono rendere pubblici separatamente gli oneri applicati a ciascun servizio previsto dal capo I bis. Gli oneri devono essere non discriminatori e proporzionati ai costi effettivi; differenze tra servizi nazionali e transfrontalieri sono ammesse solo se giustificate dai costi reali. Gli Stati membri possono anche vietare la percezione di commissioni.

Le stesse regole si applicano anche agli intermediari di paesi terzi che prestano i servizi contemplati dalla direttiva. La Commissione deve presentare entro il 10 giugno 2023 una relazione sull'attuazione del capo, anche con riferimento all'efficacia e alle difficoltà applicative.

Trasparenza di investitori istituzionali e gestori di attivi

Il capo I ter introduce una logica di accountability sul modo in cui investitori istituzionali e gestori di attivi esercitano l'impegno azionario. Essi devono pubblicare una politica di impegno che descriva monitoraggio, dialogo con le società partecipate, esercizio del voto, cooperazione con altri azionisti, interazione con i portatori di interesse e gestione dei conflitti di interesse; in alternativa, devono spiegare in modo chiaro perché non adottano tale politica.

Ogni anno devono anche comunicare come la politica sia stata attuata, includendo il comportamento di voto e l'uso dei consulenti in materia di voto. Le informazioni devono essere gratuite e accessibili online.

Strategia di investimento a lungo termine e rapporti con i gestori di attivi

Gli investitori istituzionali devono spiegare come la loro strategia azionaria sia coerente con il profilo e la durata delle passività, in particolare quelle a lungo termine, e come contribuisca al rendimento di medio-lungo periodo degli attivi. Se si avvalgono di gestori di attivi, devono rendere pubblici gli elementi essenziali dell'accordo: allineamento alla durata delle passività, criteri di valutazione, remunerazione, controllo del turnover del portafoglio, obiettivi di rotazione e durata del mandato.

I gestori di attivi, a loro volta, devono fornire annualmente informazioni sulla coerenza della loro strategia con l'accordo e sui principali rischi, sulla composizione e rotazione del portafoglio, sui costi di rotazione, sul prestito titoli, sull'uso dei consulenti in materia di voto e sui conflitti di interesse. Le informazioni possono essere veicolate tramite relazioni periodiche previste dalla normativa settoriale.

Consulenti in materia di voto

La direttiva impone ai consulenti in materia di voto un elevato livello di trasparenza: devono indicare il codice di condotta applicato, spiegare eventuali scostamenti e pubblicare annualmente informazioni sulle metodologie, sulle fonti, sui controlli qualitativi, sul dialogo con le società e sui conflitti di interesse. I conflitti o le relazioni commerciali rilevanti devono essere comunicati senza indugio ai clienti. Tali obblighi si applicano anche ai consulenti di paesi terzi che operano nell'Unione tramite una sede.

Remunerazione degli amministratori

La direttiva introduce un diritto di voto degli azionisti sulla politica di remunerazione degli amministratori. Il modello di base è il voto vincolante: la società può remunerare gli amministratori solo in conformità della politica approvata; in alternativa, gli Stati membri possono scegliere un voto consultivo, purché la remunerazione resti coerente con una politica sottoposta all'assemblea. La politica deve essere riesaminata in caso di modifiche rilevanti e comunque almeno ogni quattro anni.

La politica deve essere chiara e comprensibile, orientata agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità, e descrivere in dettaglio componenti fisse e variabili, bonus, benefici, criteri finanziari e non finanziari, differimento, clawback, stock-based compensation, pensioni, preavviso, durata dei contratti e processo decisionale interno.

Relazione sulla remunerazione e trasparenza dei dati personali

La relazione sulla remunerazione deve offrire un quadro completo della remunerazione corrisposta o dovuta nell'ultimo esercizio ai singoli amministratori, con dati comparativi su più esercizi, indicazione di eventuali remunerazioni di gruppo, strumenti azionari, meccanismi di recupero e deroghe eccezionali. Gli Stati membri non possono consentire l'inserimento di categorie particolari di dati personali o di informazioni sulla situazione familiare dei singoli amministratori. I dati personali non possono restare pubblicamente accessibili oltre 10 anni.

L'assemblea ha diritto a esprimersi con voto consultivo sulla relazione; per le PMI gli Stati membri possono sostituire il voto con una discussione separata in assemblea. La relazione deve essere pubblicata gratuitamente sul sito della società per 10 anni; il revisore legale verifica la presenza delle informazioni richieste e gli amministratori rispondono collettivamente della corretta redazione e pubblicazione.

Operazioni con parti correlate

Le operazioni rilevanti con parti correlate devono essere definite dagli Stati membri sulla base della loro incidenza economica e del rischio per la società e per gli azionisti non correlati, con criteri quantitativi e/o qualitativi. Tali operazioni devono essere rese pubbliche al momento della conclusione, con indicazione della parte correlata, della data, del corrispettivo e degli elementi utili a valutarne correttezza e convenienza.

La direttiva consente di prevedere una relazione di fairness predisposta da soggetti indipendenti o da organi interni indipendenti. Le operazioni devono essere approvate da assemblea o organo di amministrazione/vigilanza con procedure che impediscano vantaggi impropri alla parte correlata; se coinvolti direttamente amministratori o azionisti, questi devono essere esclusi dalla decisione, salvo specifiche salvaguardie nazionali in caso di voto dell'azionista correlato. Sono previste esenzioni per operazioni ordinarie a condizioni di mercato, intra-gruppo con adeguate tutele, talune operazioni già soggette a disciplina societaria, remunerazione degli amministratori, misure prudenziali per enti creditizi e offerte a tutti gli azionisti alle stesse condizioni. Le operazioni con la stessa parte correlata in un periodo di 12 mesi o nello stesso esercizio devono essere aggregate.

Attuazione, sanzioni e termini

Gli Stati membri devono predisporre misure e sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa di recepimento e comunicarle alla Commissione entro il 10 giugno 2019. Il termine generale di recepimento è il 10 giugno 2019. Tuttavia, per gli articoli 3 bis, 3 ter e 3 quater il recepimento avviene entro 24 mesi dall'adozione degli atti di esecuzione previsti da tali disposizioni.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Disposizioni principali

Finalità e aggiornamento della direttiva 2007/36/CE

L'articolo 1 modifica l'articolo 1 della direttiva 2007/36/CE, chiarendo che la disciplina non riguarda solo l'esercizio di alcuni diritti degli azionisti nelle società quotate, ma introduce anche obblighi specifici per promuovere l'impegno degli azionisti, soprattutto nel lungo periodo. I nuovi obblighi riguardano identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni, agevolazione dell'esercizio dei diritti, trasparenza di investitori istituzionali, gestori di attivi e consulenti in materia di voto, remunerazione degli amministratori e operazioni con parti correlate.

Identificazione degli azionisti e trattamento dei dati personali

Il nuovo articolo 3 bis riconosce alle società il diritto di identificare i propri azionisti; gli Stati membri possono limitare tale diritto ai titolari di oltre una certa soglia, non superiore allo 0,5% delle azioni o dei diritti di voto. Gli intermediari devono comunicare tempestivamente le informazioni sull'identità degli azionisti, anche lungo l'intera catena di intermediazione, e le società devono poter ottenere le informazioni da ciascun intermediario in possesso dei dati. I dati personali possono essere conservati solo fino a 12 mesi dopo che l'intermediario o la società abbia appreso che la persona ha cessato di essere azionista, salvi periodi più lunghi previsti da altre norme UE; le persone giuridiche hanno diritto di rettificare dati incompleti o inesatti. Entro il 10 giugno 2019 gli Stati membri devono notificare all'ESMA eventuali restrizioni introdotte; la Commissione può adottare atti di esecuzione entro il 10 settembre 2018 per precisare formati, sicurezza, interoperabilità e termini.

Trasmissione delle informazioni lungo la catena di intermediazione

Il nuovo articolo 3 ter impone agli intermediari di trasmettere senza ritardo agli azionisti, o ai terzi da essi nominati, le informazioni che la società deve fornire per l'esercizio dei diritti connessi alle azioni, oppure una comunicazione che indichi dove tali informazioni siano disponibili sul sito internet societario. Le società devono fornire tali informazioni agli intermediari in modo standardizzato e tempestivo; l'obbligo non si applica se la società comunica direttamente agli azionisti o ai terzi da essi nominati. Gli intermediari devono inoltre trasmettere senza indugio alla società, secondo le istruzioni ricevute dagli azionisti, le informazioni necessarie per l'esercizio dei diritti. Anche per questo ambito la Commissione può adottare atti di esecuzione entro il 10 settembre 2018.

Agevolazione del voto e conferme di registrazione

Il nuovo articolo 3 quater obbliga gli intermediari ad agevolare l'esercizio dei diritti degli azionisti, incluso il diritto di partecipare e votare in assemblea, consentendo l'esercizio diretto oppure esercitando i diritti su esplicita autorizzazione e istruzione dell'azionista. In caso di voto elettronico deve essere inviata una conferma elettronica di ricezione; dopo l'assemblea, l'azionista o il terzo nominato può ottenere, almeno su richiesta, conferma che il voto sia stato validamente registrato e conteggiato, entro un termine che gli Stati membri possono fissare ma non oltre tre mesi dal voto. La Commissione può precisare con atti di esecuzione modalità, formati e termini entro il 10 settembre 2018.

Trasparenza, non discriminazione e proporzionalità dei costi

L'articolo 3 quinquies impone agli intermediari di pubblicare separatamente ogni onere applicabile ai servizi previsti dal capo I bis. Gli oneri devono essere non discriminatori e proporzionati ai costi effettivi, e le differenze tra servizi nazionali e transfrontalieri sono ammesse solo se giustificate dai diversi costi reali. Gli Stati membri possono anche vietare la percezione di commissioni per tali servizi.

Applicazione agli intermediari di paesi terzi e monitoraggio

L'articolo 3 sexies estende il capo I bis agli intermediari privi di sede legale o principale nell'Unione quando prestano i servizi rilevanti. L'articolo 3 septies prevede che le autorità competenti segnalino alla Commissione le difficoltà pratiche o le inadempienze, e che la Commissione presenti entro il 10 giugno 2023 una relazione sull'attuazione del capo, anche con riguardo all'adeguatezza dell'ambito soggettivo rispetto agli intermediari di paesi terzi.

Politica di impegno degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi

L'articolo 3 octies impone a investitori istituzionali e gestori di attivi di sviluppare e pubblicare una politica di impegno, oppure di spiegare pubblicamente perché non lo fanno. La politica deve descrivere il monitoraggio delle società partecipate, il dialogo con esse, l'esercizio dei diritti di voto, la collaborazione con altri azionisti, il rapporto con i portatori di interesse e la gestione dei conflitti di interesse. Ogni anno deve essere pubblicata anche una relazione sull'attuazione, comprensiva del comportamento di voto e del ricorso ai consulenti in materia di voto; le informazioni devono essere disponibili gratuitamente online. I conflitti di interesse sono soggetti anche alle norme settoriali richiamate dalla direttiva.

Strategia di investimento a lungo termine degli investitori istituzionali

L'articolo 3 nonies richiede agli investitori istituzionali di spiegare come gli elementi principali della loro strategia azionaria siano coerenti con il profilo e la durata delle passività e con il rendimento a medio-lungo termine degli attivi. Quando ricorrono a gestori di attivi, devono pubblicare gli elementi chiave dell'accordo contrattuale: incentivi all'allineamento con le passività, valutazione delle performance, remunerazione, controllo dei costi di rotazione del portafoglio, obiettivi di turnover e durata dell'accordo. Se uno degli elementi manca, la scelta deve essere motivata. Le informazioni vanno aggiornate annualmente e rese disponibili gratuitamente sul sito; per gli assicuratori è possibile inserirle nella relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria.

Obblighi informativi dei gestori di attivi

L'articolo 3 decies impone ai gestori di attivi di comunicare annualmente all'investitore istituzionale come la strategia e la sua attuazione siano coerenti con l'accordo e con il rendimento a medio-lungo termine. La comunicazione deve includere rischi rilevanti a medio-lungo termine, composizione e rotazione del portafoglio, costi di rotazione, ricorso ai consulenti in materia di voto, politica di prestito titoli e uso di decisioni di investimento basate anche su risultati non finanziari, oltre ai conflitti di interesse sorti e alla loro gestione. Gli Stati membri possono consentire che tali informazioni siano incluse nelle relazioni periodiche previste dalle direttive settoriali e possono richiederne la diffusione anche agli altri investitori del medesimo fondo, su richiesta.

Trasparenza dei consulenti in materia di voto

L'articolo 3 undecies impone ai consulenti in materia di voto di indicare pubblicamente il codice di condotta applicato e di riferire sulla sua applicazione; se non applicano un codice, devono motivarlo, e se si discostano da singole raccomandazioni devono indicarlo e spiegare le misure alternative. Devono inoltre pubblicare annualmente informazioni sulle metodologie, fonti, controlli di qualità, competenze del personale, considerazione del contesto nazionale, politiche di voto per mercato, dialogo con società e portatori di interesse e gestione dei conflitti di interesse. I conflitti o relazioni commerciali rilevanti devono essere comunicati senza indugio ai clienti. L'articolo si applica anche ai consulenti di paesi terzi che operano tramite una sede nell'Unione.

Riesame della disciplina su impegno e consulenti in materia di voto

L'articolo 3 duodecies impone alla Commissione di presentare entro il 10 giugno 2022 una relazione sull'attuazione degli articoli 3 octies, 3 nonies e 3 decies, valutando anche l'opportunità di ulteriori obblighi di pubblicità per i gestori di attivi. Entro il 10 giugno 2023 deve presentare una relazione sull'attuazione dell'articolo 3 undecies, incluso l'ambito di applicazione e l'eventuale necessità di requisiti normativi più stringenti per i consulenti in materia di voto.

Voto sulla politica di remunerazione degli amministratori

Il nuovo articolo 9 bis impone alle società di elaborare una politica di remunerazione e riconosce agli azionisti il diritto di voto in assemblea. In via generale, il voto è vincolante: gli amministratori possono essere remunerati solo in conformità della politica approvata; se la politica non è approvata o manca una nuova approvazione, la società continua provvisoriamente secondo le prassi o la politica esistente e sottopone una versione rivista alla successiva assemblea. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere un voto consultivo. È ammessa una deroga temporanea in circostanze eccezionali, se disciplinata dalla politica e necessaria per gli interessi di lungo termine e la sostenibilità della società o per la sua capacità competitiva. La politica deve essere riesaminata in caso di modifiche rilevanti e in ogni caso almeno ogni quattro anni, e pubblicata subito dopo il voto sul sito della società.

Contenuto minimo della politica di remunerazione

La politica di remunerazione deve contribuire alla strategia, agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società, essere chiara e comprensibile, e descrivere tutte le componenti fisse e variabili, bonus e benefici, con indicazione delle rispettive proporzioni. Deve spiegare il rilievo dato alla remunerazione e alle condizioni di lavoro dei dipendenti, i criteri finanziari e non finanziari per la componente variabile, i meccanismi di differimento e clawback, i periodi di maturazione e di mantenimento delle azioni, la durata dei contratti, il preavviso, i trattamenti pensionistici e le regole sulla cessazione. Deve inoltre illustrare il processo decisionale di definizione, revisione e attuazione, incluse le misure sui conflitti di interesse e il ruolo di eventuali comitati.

Relazione sulla remunerazione e sua pubblicazione

L'articolo 9 ter impone una relazione sulla remunerazione chiara e comprensibile, che presenti un quadro completo della remunerazione riconosciuta o dovuta nell'ultimo esercizio ai singoli amministratori, inclusi nuovi e cessati. La relazione deve indicare, se del caso, remunerazione complessiva per componente, andamento nel quinquennio rispetto ai risultati societari e alla retribuzione media dei dipendenti, remunerazioni di società del gruppo, azioni e opzioni assegnate, clawback, deviazioni procedurali e deroghe eccezionali. Non possono essere inclusi dati particolari ai sensi del GDPR né dati sulla situazione familiare; i dati personali non devono restare pubblicamente accessibili oltre 10 anni. L'assemblea generale ha diritto a un voto consultivo sulla relazione; per le PMI gli Stati membri possono sostituire il voto con una discussione in assemblea. La relazione va pubblicata sul sito per 10 anni e il revisore legale verifica la presenza delle informazioni richieste; gli amministratori hanno responsabilità collettiva per la redazione e pubblicazione corretta.

Operazioni con parti correlate: pubblicità, valutazione e approvazione

L'articolo 9 quater impone agli Stati membri di definire le operazioni rilevanti con parti correlate usando criteri quantitativi e/o qualitativi legati all'impatto finanziario e al rischio per società e soci non correlati. Le operazioni rilevanti devono essere rese pubbliche al più tardi al momento della conclusione, con indicazione della natura del rapporto, della parte correlata, della data, del corrispettivo e di altre informazioni utili; può essere richiesta anche una relazione di fairness predisposta da terzi indipendenti o da organi/comitati indipendenti. Le operazioni rilevanti devono essere approvate dall'assemblea generale o dall'organo di amministrazione/vigilanza con procedure che impediscano vantaggi impropri alla parte correlata; se coinvolti un amministratore o un azionista, questi non partecipano all'approvazione, salvo eventuale voto dell'azionista correlato con adeguate salvaguardie previste dal diritto nazionale. Sono previste esclusioni o esenzioni per operazioni ordinarie a condizioni di mercato, intra-gruppo in presenza di adeguate tutele, determinate operazioni già soggette ad approvazione assembleare, remunerazione degli amministratori, misure prudenziali per enti creditizi e offerte a tutti gli azionisti alle medesime condizioni. Le operazioni con la stessa parte correlata in un periodo di 12 mesi o nello stesso esercizio devono essere aggregate; resta fermo l'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014.

Atti di esecuzione e sanzioni

Il capo II bis attribuisce alla Commissione l'assistenza del comitato europeo dei valori mobiliari e rinvia alla procedura di comitato del regolamento (UE) n. 182/2011. L'articolo 14 ter impone agli Stati membri di stabilire misure e sanzioni per le violazioni delle norme nazionali di attuazione, prevedendo che siano efficaci, proporzionate e dissuasive; tali norme devono essere comunicate alla Commissione entro il 10 giugno 2019.

Termine di recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 10 giugno 2019 e comunicarle alla Commissione. In deroga a tale termine generale, le disposizioni relative agli articoli 3 bis, 3 ter e 3 quater devono essere attuate entro 24 mesi dall'adozione degli atti di esecuzione previsti dagli stessi articoli. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Come è indicizzato

Materiediritto societariogoverno societariomercati finanziariprotezione dei datitrasparenza

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