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Direttiva 2017/845

Direttiva (UE) 2017/845 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi indicativi di elementi da prendere in considerazione ai fini dell'elaborazione delle strategie per l'ambiente marino (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017L0845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva (UE) 2017/845 della Commissione aggiorna l’allegato III della direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l’ambiente marino. L’intervento mira a rendere più chiaro il collegamento tra elementi dell’ecosistema, pressioni e impatti antropogenici e descrittori qualitativi del buono stato ecologico, in coerenza con il secondo ciclo di attuazione delle strategie marine. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 7 dicembre 2018, salvo quelli privi di acque marine.

Modifica l’allegato III della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino per aggiornare e chiarire gli elenchi indicativi di elementi dell’ecosistema, pressioni antropogeniche e attività umane da considerare nelle strategie marine.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri tenuti alla direttiva 2008/56/CE che dispongono di acque marine e devono elaborare/aggiornare le proprie strategie per l’ambiente marino ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 11 e 24 della direttiva quadro. Incide sul contenuto delle valutazioni iniziali, sulla determinazione del buono stato ecologico, sulla fissazione dei traguardi ambientali e sui programmi di monitoraggio. È escluso l’obbligo di recepimento per gli Stati membri privi di acque marine.

Modifica dell’allegato III della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino

La direttiva (UE) 2017/845 della Commissione interviene sulla direttiva 2008/56/CE, che istituisce il quadro per l’azione dell’Unione nel campo della politica per l’ambiente marino. L’obiettivo è rendere più chiaro e operativo il collegamento tra descrittori del buono stato ecologico, elementi dell’ecosistema, pressioni antropogeniche e attività umane da considerare nelle strategie marine.

Obiettivi e contesto della modifica

I considerando spiegano che il riesame dell’allegato III è funzionale al completamento del riesame della decisione 2010/477/UE sui criteri e standard metodologici del buono stato ecologico. La Commissione richiama l’esigenza, emersa dalla prima fase di attuazione, di definizioni più coerenti del buono stato ecologico e di valutazioni più uniformi nel secondo ciclo delle strategie per l’ambiente marino.

La modifica serve anche a chiarire il rapporto tra:

  • l’allegato I della direttiva 2008/56/CE, che contiene i descrittori qualitativi del buono stato ecologico;
  • l’allegato III, che elenca gli elementi da prendere in considerazione;
  • la decisione 2010/477/UE, che fissa criteri e standard metodologici.

Ambito funzionale dell’allegato III

Il nuovo allegato III è concepito come elenco indicativo di elementi da considerare nelle varie fasi previste dalla direttiva quadro, in particolare per:

  • la valutazione iniziale delle acque marine ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1;
  • la determinazione del buono stato ecologico ai sensi dell’articolo 9;
  • la fissazione dei traguardi ambientali ai sensi dell’articolo 10;
  • i programmi di monitoraggio ai sensi dell’articolo 11;
  • gli altri aspetti richiamati dall’articolo 24.

I considerando precisano che la pertinenza degli elementi varia in funzione della regione o sottoregione marina e dello Stato membro. Gli elementi devono quindi essere presi in esame solo se costituiscono elementi e caratteristiche essenziali o pressioni e impatti principali nelle acque territoriali interessate.

Struttura dell’allegato III: tabella 1

La tabella 1 riguarda la struttura, le funzioni e i processi degli ecosistemi marini, con particolare riferimento agli articoli 8, paragrafo 1, lettera a), e 9 e 11. Essa distingue tre grandi temi:

  • specie;
  • habitat;
  • ecosistemi, comprese le reti trofiche.

Per le specie, l’allegato richiama gruppi di specie di uccelli, mammiferi e rettili marini, pesci e cefalopodi, nonché parametri come distribuzione, abbondanza, biomassa, struttura per età/dimensioni/sesso, fecondità, sopravvivenza, mortalità, comportamento e caratteristiche dell’habitat.

Per gli habitat, sono richiamati i tipi generali di habitat pelagici e bentonici e, tra i parametri possibili, distribuzione, estensione, composizione per specie, abbondanza, biomassa e caratteristiche fisiche, idrologiche e chimiche. Per gli habitat pelagici sono menzionate anche la concentrazione di clorofilla a e la frequenza ed estensione delle fioriture di plancton.

Per gli ecosistemi e le reti trofiche, l’allegato richiama caratteristiche fisiche, idrologiche, chimiche e biologiche, nonché funzioni e processi, includendo temperatura, ghiaccio, idrologia, batimetria, torbidità, substrato, salinità, nutrienti, carbonio organico, gas disciolti, pH, collegamenti tra habitat e specie e produttività.

Le note alla tabella 1 chiariscono che:

  • l’elenco è indicativo e i parametri specifici per monitoraggio e valutazione devono essere fissati conformemente agli articoli 8-11;
  • i riferimenti numerici richiamano i descrittori dell’allegato I;
  • nella tabella 1 sono elencati solo alcuni descrittori qualitativi di stato, ma altri descrittori possono essere pertinenti;
  • alcuni gruppi di specie e tipi di habitat sono ulteriormente precisati dalla decisione (UE) 2017/848.

Struttura dell’allegato III: tabella 2 sulle pressioni e sulle attività umane

La tabella 2 è suddivisa in due parti.

La parte 2a riguarda le pressioni antropogeniche sull’ambiente marino, di particolare pertinenza per l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e per gli articoli 9, 10 e 11. Le pressioni sono raggruppate in tre aree:

  • biologiche, come introduzione o diffusione di specie non indigene, patogeni microbici, specie geneticamente modificate, traslocazione di specie autoctone, alterazione di comunità biologiche, perturbazione delle specie e prelievo/mortalità di specie selvatiche;
  • fisiche, come perturbazioni fisiche del fondo marino, perdita fisica e cambiamenti delle condizioni idrologiche;
  • sostanze, rifiuti ed energia, come apporto di nutrienti, materiale organico, altre sostanze, rifiuti, suoni antropogenici, altre forme di energia e introduzione di acqua.

Le note specificano che la valutazione delle pressioni deve riguardare i livelli nell’ambiente marino e, se pertinente, i tassi di immissione; inoltre, i descrittori qualitativi pertinenti sono quelli basati sulla pressione indicati nell’allegato I.

La parte 2b elenca invece usi e attività umane presenti nell’ambiente marino o che incidono su di esso, rilevanti per l’articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), e per gli articoli 10 e 13. Tra questi figurano, tra gli altri:

  • ristrutturazione fisica di fiumi, coste o fondali;
  • recupero di terreni;
  • canalizzazioni e modifiche dei corsi d’acqua;
  • difesa costiera e protezione contro le inondazioni;
  • strutture in mare;
  • dragaggio e deposizione di materiali;
  • estrazione di risorse non biologiche;
  • produzione e trasmissione di energia;
  • cattura e trasformazione di pesci e molluschi;
  • raccolta di flora marina;
  • acquacoltura marina;
  • trasporti marittimi e infrastrutture di trasporto;
  • trattamento e smaltimento dei rifiuti;
  • turismo e attività ricreative;
  • operazioni militari;
  • ricerca, indagini e attività didattiche.

Gli asterischi indicano le attività pertinenti anche per l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c).

Obblighi per gli Stati membri e margini di discrezionalità

La direttiva è una direttiva di modifica e vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere: essi devono recepire la nuova formulazione dell’allegato III entro il termine fissato e adattare la normativa nazionale di attuazione della direttiva quadro. Resta loro la scelta della forma e dei mezzi del recepimento.

La direttiva lascia un margine di discrezionalità nella selezione, ai fini concreti di valutazione e monitoraggio, dei parametri e delle caratteristiche pertinenti, che devono essere determinati in funzione delle specificità regionali e delle esigenze degli articoli 8-11 della direttiva 2008/56/CE.

Termine di recepimento ed entrata in vigore

Il termine di trasposizione è fissato all’7 dicembre 2018. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne fondamentali adottate.

Rapporti con altri atti dell’Unione

La direttiva si collega direttamente alla direttiva 2008/56/CE e alla decisione 2010/477/UE, che viene richiamata nei considerando come oggetto di riesame. Nel testo allegato è inoltre richiamata la decisione (UE) 2017/848, che precisa ulteriormente gruppi di specie e tipi di habitat e disciplina criteri, norme metodologiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato III della direttiva 2008/56/CE

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato III della direttiva 2008/56/CE con il testo allegato alla direttiva 2017/845. Il nuovo allegato contiene elenchi indicativi di elementi dell’ecosistema, pressioni antropogeniche e attività umane pertinenti per le acque marine, collegati agli articoli 8, 9, 10, 11 e 24 della direttiva quadro.

Recepimento e termine di trasposizione

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro il 7 dicembre 2018 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale; la forma del riferimento è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri. Il paragrafo 2 impone la comunicazione del testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. Il paragrafo 3 esclude dall’obbligo di recepimento gli Stati membri privi di acque marine.

Entrata in vigore

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Destinatari

L’articolo 4 precisa che gli Stati membri sono destinatari della direttiva.

Razionale della modifica dell’allegato III

I considerando evidenziano che il riesame dell’allegato III è necessario per completare quello dei criteri e standard metodologici sul buono stato ecologico e per chiarire il rapporto tra l’allegato III, l’allegato I e la decisione 2010/477/UE. La revisione mira a ottenere definizioni più coerenti, chiare e comparabili del buono stato ecologico e a migliorare l’impostazione uniforme delle valutazioni nel secondo ciclo di attuazione.

Come è indicizzato

Materieambientepolitica marinatutela degli ecosistemimonitoraggio ambientalediritto dell'ue

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