Direttiva 2017/774
Direttiva (UE) 2017/774 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il fenolo (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva introduce, mediante modifica dell’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE, valori limite specifici per il fenolo nei giocattoli. L’intervento è motivato dall’esigenza di rafforzare la protezione dei bambini rispetto all’esposizione a sostanze chimiche, alla luce dei dati scientifici disponibili e delle raccomandazioni degli organi consultivi. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 4 novembre 2018 e applicarle dalla medesima data.
Modifica dell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE per introdurre valori limite specifici del fenolo nei giocattoli.
Ambito di applicazione
Si applica ai giocattoli disciplinati dalla direttiva 2009/48/CE, con particolare riguardo ai materiali polimerici e ai giocattoli o materiali destinati ad essere portati alla bocca o che comportano un’esposizione chimica rilevante. La modifica interessa il fenolo (CAS 108-95-2) presente nei giocattoli come monomero o come conservante. Sono richiamati i metodi di prova delle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005. La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere e richiede recepimento entro il 4 novembre 2018.
Modifica della direttiva 2009/48/CE per il fenolo nei giocattoli
La direttiva (UE) 2017/774 della Commissione interviene sulla disciplina europea della sicurezza dei giocattoli per rafforzare la protezione dei bambini dall’esposizione a sostanze chimiche. In particolare, modifica l’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE, introducendo valori limite specifici per il fenolo, sostanza per la quale i dati scientifici e le valutazioni di rischio hanno evidenziato la necessità di un livello di tutela più elevato.
Obiettivo e contesto regolatorio
La direttiva 2009/48/CE attribuisce alla Commissione il potere di fissare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi e negli altri giocattoli destinati ad essere portati alla bocca. La presente direttiva esercita tale potere con riferimento al fenolo, tenendo conto sia delle esigenze di protezione dei minori sia delle evidenze scientifiche disponibili.
I considerando richiamano che, per alcune sostanze chimiche, i valori limite esistenti risultano troppo elevati oppure mancano del tutto. La Commissione sottolinea inoltre la necessità di considerare, nella definizione dei limiti, le differenze tra giocattoli e materiali a contatto con gli alimenti, pur prendendo in esame anche la relativa disciplina di settore.
Fenolo: valutazione scientifica e ragioni dell’intervento
Il fenolo (CAS 108-95-2) è descritto come sostanza impiegata come monomero per resine fenoliche usate nella produzione di legno compensato per giocattoli; può inoltre derivare dalla degradazione di antiossidanti fenolici nei polimeri ed è stato rinvenuto o ricercato in diversi tipi di prodotti per l’infanzia e materiali plastici. È anche indicato come possibile conservante in giocattoli liquidi a base acquosa, quali prodotti per bolle di sapone o inchiostri liquidi.
Nell’elaborazione della misura, il sottogruppo "sostanze chimiche" del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli ha considerato:
- le norme EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005;
- la raccomandazione del Comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA), che suggeriva di dimezzare il limite di migrazione di 15 mg/l per ottenere un margine di esposizione pari a 100;
- il parere EFSA che riduce la dose giornaliera tollerabile (TDI) del fenolo da 1,5 a 0,5 mg/kg di peso corporeo al giorno.
Contenuto normativo della modifica
L’articolo 1 aggiunge nell’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE una specifica voce per il fenolo con i seguenti limiti:
- 5 mg/l come limite di migrazione nei materiali polimerici;
- 10 mg/kg come tenore limite quando il fenolo è presente come conservante.
Per la determinazione dei limiti si devono utilizzare i metodi previsti dalle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005. Il testo chiarisce che il limite di 10 mg/kg, per la funzione di conservante, è sostanzialmente concepito come un divieto de facto.
Inquadramento rispetto alla classificazione delle sostanze chimiche
Il fenolo è classificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008 come mutageno di categoria 2. I considerando ricordano che, in base alla direttiva 2009/48/CE, sostanze di tale categoria possono essere presenti nei giocattoli entro la concentrazione pertinente per la classificazione delle miscele, pari all’1% (10 000 mg/kg). Tuttavia, prima della presente modifica, non era previsto un limite di migrazione specifico per il fenolo.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 4 novembre 2018, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le nuove disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 4 novembre 2018.
Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità determinate dagli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Inserimento di valori limite specifici per il fenolo
L’articolo 1 aggiunge nell’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE una voce relativa al fenolo (numero CAS 108-95-2). Sono fissati due limiti: 5 mg/l come limite di migrazione nei materiali polimerici e 10 mg/kg come tenore limite in qualità di conservante. Per entrambi i valori è previsto l’uso dei metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005.
Motivazione scientifica e regolatoria
I considerando evidenziano che i limiti esistenti per talune sostanze chimiche risultano troppo elevati o mancanti rispetto alle conoscenze scientifiche disponibili. Per il fenolo la Commissione richiama la sua presenza in diversi giocattoli e materiali, le norme europee EN 71-9/10/11, la raccomandazione del CSRSA di ridurre di un fattore 2 il limite di migrazione di 15 mg/l e il parere EFSA che abbassa la dose giornaliera tollerabile da 1,5 a 0,5 mg/kg peso corporeo al giorno.
Classificazione del fenolo e inquadramento nel regime della direttiva 2009/48/CE
Il fenolo è qualificato come mutageno di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. I considerando spiegano che, secondo la direttiva 2009/48/CE, le sostanze mutagene di categoria 2 possono essere presenti nei giocattoli solo entro la concentrazione pertinente per la classificazione delle miscele, pari all’1% (10 000 mg/kg), ma che la direttiva non prevedeva fino a questo intervento un limite di migrazione specifico per il fenolo.
Obblighi di recepimento degli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 4 novembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 4 novembre 2018. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
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