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Direttiva 2017/1132

Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32017L1132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva (UE) 2017/1132 codifica e razionalizza un insieme di direttive precedenti sul diritto societario, riunendo in un unico testo le principali regole sulle società di capitali. Essa coordina le garanzie a tutela di soci, creditori e terzi in materia di costituzione, pubblicità, capitale, fusioni, fusioni transfrontaliere e scissioni, includendo la disciplina delle succursali e l'interconnessione dei registri. La direttiva lascia ampi margini agli Stati membri quanto alla forma di attuazione, ma impone risultati minimi, termini di pubblicazione e pubblicità, obblighi di protezione dei creditori e dei lavoratori e regole tecniche per il sistema europeo dei registri.

Codificazione della normativa UE su diritto societario: costituzione, pubblicità, capitale, fusioni, scissioni e succursali delle società di capitali.

Ambito di applicazione

Si applica alle società di capitali elencate negli allegati I e II, con disciplina specifica per società per azioni, talune società a responsabilità limitata, succursali di società di altri Stati membri e succursali di società di paesi terzi di tipo comparabile. Copre operazioni interne e transfrontaliere di fusione e scissione, nonché regole su capitale, distribuzioni, acquisto di azioni proprie, assistenza finanziaria e pubblicità nel registro; prevede talune facoltà di esclusione per società cooperative e società di investimento a capitale variabile, oltre a eccezioni per settori finanziario-assicurativo e procedure di risoluzione.

Direttiva (UE) 2017/1132 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario

La direttiva costituisce un testo codificato che riunisce e razionalizza una serie di direttive preesistenti in materia di società di capitali, pubblicità legale, fusioni, scissioni e tutela del capitale. L'obiettivo è garantire un livello minimo armonizzato di protezione di soci, creditori e terzi, preservando al contempo la libertà degli Stati membri quanto alla forma e ai mezzi di attuazione.

Obiettivi e impostazione generale

La direttiva si fonda sull'articolo 50 TFUE e mira a coordinare le garanzie richieste dagli Stati membri per assicurare equivalenza minima e certezza del diritto nelle operazioni societarie. I considerando sottolineano in particolare:

  • la centralità delle società per azioni nell'economia europea;
  • la necessità di limitare le cause di nullità e gli effetti retroattivi delle dichiarazioni di nullità;
  • l'importanza della pubblicità legale per informare terzi, soci e creditori;
  • la finalità di semplificare gli adempimenti attraverso strumenti elettronici e interconnessione dei registri.

Ambito di applicazione

L'ambito soggettivo è articolato per materie:

  • costituzione, nullità e capitale: società dell'allegato I;
  • pubblicità legale e succursali: società dell'allegato II;
  • fusioni e scissioni: società dell'allegato I, con regole specifiche anche per le fusioni transfrontaliere di società di capitali più ampie.

Gli Stati membri possono escludere talune cooperative o società di investimento a capitale variabile/fisso in alcune sezioni, purché ne indichino la denominazione specifica nei documenti societari. Restano salvi i regimi speciali per enti creditizi, istituti finanziari, imprese di assicurazione e procedure di risoluzione ex direttiva 2014/59/UE.

Costituzione, statuto e nullità della società

Per le società per azioni, lo statuto o l'atto costitutivo devono contenere almeno le indicazioni essenziali previste dagli articoli 3 e 4: denominazione, oggetto, capitale, regole sugli organi, sede, azioni, conferimenti, costi di costituzione e vantaggi particolari. Se il diritto nazionale subordina l'avvio dell'attività a un'autorizzazione, deve disciplinare la responsabilità per gli impegni assunti prima dell'autorizzazione.

La disciplina della nullità è fortemente restrittiva: l'articolo 11 ammette solo ipotesi tassative e richiede una pronuncia giudiziale. L'articolo 12 stabilisce che la nullità produce la liquidazione, ma non incide sulla validità degli obblighi sociali verso i terzi; l'opposizione di terzo, se prevista, è soggetta a un termine massimo di sei mesi dalla pubblicazione.

Pubblicità legale, registri e interconnessione europea

Gli articoli 13-28 impongono agli Stati membri di garantire pubblicità di atti e indicazioni fondamentali nel registro competente, con possibilità di deposito cartaceo o elettronico. La pubblicità deve comprendere almeno:

  • atto costitutivo e statuto;
  • modifiche, nomine e cessazioni degli organi;
  • capitale sottoscritto;
  • bilanci, scioglimento, nullità e liquidazione.

La direttiva impone inoltre:

  • un identificativo unico per società e succursali;
  • accesso al pubblico tramite il portale europeo della giustizia elettronica;
  • copie integrali o parziali degli atti a costi non superiori ai costi amministrativi;
  • pubblicità e opponibilità ai terzi secondo il meccanismo di registrazione/pubblicazione dell'articolo 16.

L'articolo 15 fissa un termine di norma non superiore a 21 giorni per l'aggiornamento delle modifiche, salvo i documenti contabili. Il considerando 33 chiarisce che si tratta di un obbligo di sforzo ragionevole, con sospensione in caso di forza maggiore. L'articolo 28 richiede sanzioni adeguate per la mancata pubblicità dei conti e per l'omissione delle indicazioni obbligatorie in corrispondenza, ordinativi e sito web.

Succursali di società di altri Stati membri e di paesi terzi

Gli articoli 29-43 disciplinano in modo distinto:

  • le succursali di società di altri Stati membri;
  • le succursali di società di paesi terzi comparabili.

Per le succursali intra-UE, la pubblicità nello Stato ospitante riguarda indirizzo, attività, registro della società, denominazione e forma della società, rappresentanti, scioglimento, procedure concorsuali, documenti contabili e chiusura della succursale. Le informazioni pubblicate presso la succursale prevalgono, per le operazioni con la succursale, in caso di divergenza rispetto alla pubblicità della società.

Per le succursali di paesi terzi, l'elenco degli atti è più ampio e comprende anche la legislazione applicabile alla società e, se previsto, il registro di iscrizione nel paese d'origine. In entrambi i casi la direttiva richiede regole su lingua, traduzioni, identificativo unico, corrispondenza e ordinativi, nonché sanzioni in caso di inottemperanza.

Capitale sociale, distribuzioni e tutela del capitale

Il capo IV costituisce il nucleo tradizionale della tutela del capitale nelle società per azioni. L'articolo 45 prevede un capitale minimo di 25.000 EUR, suscettibile di revisione quinquennale da parte del legislatore dell'Unione. L'articolo 46 vieta come conferimenti lavori o servizi, ammettendo solo elementi patrimoniali valutabili economicamente.

Le azioni devono essere emesse almeno al valore nominale o contabile, e devono essere liberate almeno per il 25 % al momento della costituzione o dell'autorizzazione ad operare. I conferimenti non in contanti sono soggetti a relazione di esperti indipendenti, con possibilità di deroghe per valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altre attività già valutate secondo condizioni rigorose (artt. 49-51).

La distribuzione ai soci è ammessa solo se, dopo la distribuzione, l'attivo netto resta almeno pari al capitale sottoscritto più le riserve indistribuibili. Sono disciplinati:

  • dividendi e acconti sui dividendi;
  • restituzione delle distribuzioni illegittime;
  • perdita grave del capitale sottoscritto e obbligo di convocazione dell'assemblea;
  • divieto di sottoscrizione di azioni proprie;
  • acquisto di azioni proprie e relativi limiti;
  • assistenza finanziaria a terzi per l'acquisto di azioni della società;
  • accettazione in garanzia di azioni proprie;
  • acquisizioni tramite società controllate o soggette a influenza dominante.

L'articolo 83 richiede, per molte decisioni rilevanti, una maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti attribuiti ai titoli rappresentati o al capitale rappresentato, salvo la possibilità di previsione nazionale di maggioranza semplice quando sia rappresentata almeno la metà del capitale.

Aumenti e riduzioni del capitale

Per gli aumenti di capitale l'assemblea è competente, salvo delega al competente organo per un periodo massimo di cinque anni e entro un importo massimo predeterminato. Il diritto di opzione degli azionisti è principio generale nei conferimenti in denaro, con possibilità di esclusione o limitazione solo per deliberazione assembleare e con relazione motivata dell'organo amministrativo; il termine minimo per esercitare l'opzione è di 14 giorni.

Per le riduzioni di capitale sono previste decisione assembleare, pubblicità e tutela rafforzata dei creditori. Questi ultimi hanno diritto a garanzie per i crediti anteriori alla pubblicazione della decisione di riduzione, salvo adeguata protezione già esistente o inutilità della garanzia. Sono previste deroghe limitate per riduzioni finalizzate a coprire perdite o alimentare riserve, purché restino vincoli alla distribuzione e all'uso delle somme ridotte.

Fusioni interne di società per azioni

Gli articoli 87-117 disciplinano le fusioni tra società dell'allegato I. La fusione può avvenire mediante incorporazione o mediante costituzione di una nuova società; sono inoltre regolate operazioni assimilate, fusioni con conguaglio oltre il 10% e fusioni in cui non tutte le società si estinguono.

La procedura richiede:

  • progetto di fusione redatto dagli organi di amministrazione o direzione;
  • pubblicazione almeno un mese prima dell'assemblea;
  • relazione degli organi sociali;
  • relazione di uno o più esperti indipendenti sul rapporto di cambio;
  • disponibilità dei documenti agli azionisti;
  • approvazione assembleare con maggioranza qualificata;
  • tutela di creditori, obbligazionisti e titolari di diritti speciali.

La fusione produce effetti ipso iure: trasferimento universale del patrimonio, acquisto della qualità di socio nella società incorporante o nuova, estinzione della società incorporata. La nullità è ammessa solo in casi limitati, con termini brevi e possibilità di sanatoria.

Fusioni transfrontaliere

Il capo II disciplina le fusioni tra società di capitali di Stati membri diversi, purché abbiano sede sociale, amministrazione centrale o centro di attività principale nell'Unione. Il progetto comune di fusione deve indicare anche le probabili ripercussioni sull'occupazione e le modalità di coinvolgimento dei lavoratori, quando rilevanti.

Sono previsti:

  • pubblicazione del progetto comune almeno un mese prima dell'assemblea;
  • relazione degli amministratori;
  • relazione degli esperti indipendenti;
  • certificato preliminare rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di ciascuna società;
  • controllo finale di legittimità nello Stato della società risultante;
  • efficacia determinata dalla legge di tale Stato;
  • registrazione coordinata tramite il sistema di interconnessione dei registri.

La direttiva tutela in modo specifico creditori, obbligazionisti, portatori di titoli speciali e lavoratori. Per la partecipazione dei lavoratori, quando ricorrono le condizioni dell'articolo 133, si applicano regole mutuate dal regime della Società europea e della relativa direttiva di accompagnamento, con soglie e meccanismi negoziali specifici.

Scissioni di società per azioni

Il capo III disciplina le scissioni mediante incorporazione e mediante costituzione di nuove società, oltre alle operazioni miste. Il progetto di scissione deve descrivere con precisione la ripartizione degli elementi dell'attivo e del passivo tra le società beneficiarie; per gli elementi non espressamente attribuiti, la direttiva prevede criteri suppletivi, inclusa la responsabilità solidale delle beneficiarie per i debiti non assegnati, salvo limitazioni nazionali consentite.

Come per le fusioni, la procedura comprende:

  • pubblicazione almeno un mese prima dell'assemblea;
  • relazione degli organi di direzione;
  • relazione di esperti indipendenti;
  • accesso dei soci ai documenti;
  • approvazione assembleare con maggioranze qualificate;
  • tutela dei creditori e dei portatori di titoli speciali;
  • regole sulla pubblicità, sull'efficacia, sugli effetti e sulla nullità.

L'articolo 146 introduce una tutela dei creditori delle società partecipanti e una possibile responsabilità solidale delle società beneficiarie, che gli Stati membri possono accompagnare con ulteriori limiti o con sistemi equivalenti di protezione. Le norme sui lavoratori rinviano alla direttiva 2001/23/CE.

Disposizioni finali, dati personali e aggiornamenti futuri

L'articolo 161 rinvia alla disciplina sulla protezione dei dati personali. L'articolo 162 impone alla Commissione di pubblicare entro l'8 giugno 2022 una relazione sul funzionamento del sistema di interconnessione dei registri, anche sotto il profilo tecnico e finanziario, con eventuali proposte di modifica; è inoltre previsto un dialogo periodico con gli Stati membri.

La Commissione dispone di poteri delegati limitati all'articolo 25, paragrafo 3, e di poteri di esecuzione per specifiche tecniche e operative del sistema di interconnessione. Gli Stati membri devono comunicare le misure nazionali di attuazione alla Commissione (art. 165). Le direttive precedenti elencate nell'articolo 166 sono abrogate, ma restano fermi gli obblighi relativi ai termini di recepimento e di applicazione indicati nell'allegato III, parte B.

Termine di recepimento e applicazione

Il testo fornito non riporta un unico termine di recepimento generale della direttiva 2017/1132, ma contiene una clausola di abrogazione e salva i termini di recepimento delle direttive precedentemente codificate. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (art. 167) ed è destinata agli Stati membri (art. 168). Per gli operatori italiani, ciò comporta la necessità di verificare, oltre alla direttiva codificata, le norme nazionali di recepimento già vigenti e gli eventuali adeguamenti successivi, in particolare in materia di registri, pubblicità societaria, fusioni e scissioni transfrontaliere.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità generali

L'articolo 1 coordina le garanzie richieste dagli Stati membri a tutela di soci e terzi in materia di costituzione e capitale delle società per azioni, pubblicità e nullità di società per azioni e a responsabilità limitata, pubblicità delle succursali, fusioni, fusioni transfrontaliere e scissioni. I considerando evidenziano che la direttiva è un testo codificato, destinato a semplificare e razionalizzare direttive precedenti senza innovare radicalmente il sistema.

Costituzione della società per azioni e contenuto minimo dello statuto

Gli articoli 2-6 disciplinano l'ambito per i tipi sociali dell'allegato I, prevedendo che lo statuto o l'atto costitutivo indichino almeno denominazione, oggetto, capitale sottoscritto o autorizzato, regole sugli organi sociali e durata. Sono regolate anche l'autorizzazione all'inizio dell'attività, la responsabilità per gli impegni assunti prima dell'autorizzazione e il caso di società con un solo socio o riduzione sotto il minimo legale, senza scioglimento automatico.

Nullità della società e validità degli obblighi

Gli articoli 7-12 limitano rigorosamente le ipotesi di nullità, imponendo che sia dichiarata in giudizio e solo per cause tassative, tra cui mancanza dell'atto costitutivo, illiceità dell'oggetto, omissione di elementi essenziali o violazioni sul capitale minimo. La nullità comporta la liquidazione ma non travolge la validità degli obblighi sociali verso i terzi; l'opponibilità ai terzi delle irregolarità e della nullità è disciplinata dall'articolo 16 e l'opposizione di terzo è soggetta a un termine massimo di sei mesi dalla pubblicazione.

Pubblicità nel registro, copie e identificativo unico

Gli articoli 13-28 stabiliscono un sistema armonizzato di pubblicità legale: atti e indicazioni obbligatori, trascrizione nel registro, possibilità di deposito e consultazione elettronica, rilascio di copie cartacee o elettroniche a costo non superiore a quello amministrativo e opponibilità ai terzi solo dopo la pubblicità. È istituito un identificativo unico per società e succursali e gli Stati membri devono garantire accesso tramite il portale europeo della giustizia elettronica e il sistema di interconnessione dei registri. Le sanzioni devono coprire almeno la mancata pubblicità dei conti e l'omissione delle indicazioni obbligatorie in corrispondenza, ordinativi e sito web.

Succursali di società di altri Stati membri e di paesi terzi

Gli articoli 29-43 disciplinano la pubblicità delle succursali create nello Stato membro da società soggette al diritto di un altro Stato membro e, separatamente, da società di paesi terzi di tipo comparabile. Sono previsti elenchi minimi di atti e indicazioni, regole sulla prevalenza della pubblicità effettuata presso la succursale, limiti ai documenti contabili da pubblicare, lingua e traduzioni, obblighi su corrispondenza e ordinativi, sanzioni e un comitato di contatto per l'applicazione armonizzata.

Capitale minimo, conferimenti, distribuzioni e tutela del capitale

Gli articoli 44-85 impongono un capitale minimo non inferiore a 25.000 EUR per la costituzione o autorizzazione a operare delle società dell'allegato I e vietano conferimenti consistenti in prestazioni di lavoro o servizi. Sono fissate regole su liberazione minima delle azioni, relazione di esperti sui conferimenti non in contanti, deroghe per taluni conferimenti valutati su mercati regolamentati o sulla base di bilanci certificati, nonché obblighi di pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive. La direttiva disciplina inoltre distribuzioni ai soci solo nei limiti dell'attivo netto, restituzione delle distribuzioni illegittime, perdita grave del capitale, acquisto di azioni proprie, assistenza finanziaria, garanzie dei creditori e maggioranze assembleari qualificate.

Aumenti e riduzioni di capitale

Gli articoli 68-85 regolano l'aumento di capitale deciso dall'assemblea o, se autorizzato, dall'organo competente entro limiti e durata massima di cinque anni; prevedono il diritto di opzione, la relativa pubblicità e le modalità di esclusione o limitazione. Per la riduzione del capitale sono imposti decisione assembleare, tutela dei creditori, possibilità di garanzie e divieti di riduzione sotto il capitale minimo, con regole speciali per ammortamento, ritiro forzato di azioni e riscatto delle azioni.

Fusioni interne di società per azioni

Gli articoli 87-117 disciplinano fusione mediante incorporazione, fusione mediante costituzione di una nuova società e operazioni assimilate. Sono previsti progetto di fusione, pubblicazione almeno un mese prima dell'assemblea, relazione degli amministratori, relazione di esperti indipendenti, accesso dei soci alla documentazione, tutela di creditori, obbligazionisti e titolari di diritti speciali, certificati notarili o equivalenti, effetti automatici della fusione, responsabilità civile degli amministratori ed esperti e regole restrittive sulla nullità, soggetta a termini brevi e sanabile.

Fusioni transfrontaliere

Gli articoli 118-134 regolano le fusioni transfrontaliere tra società di capitali dell'Unione, fissando ambito, definizioni, contenuto minimo del progetto comune, pubblicità, relazioni degli organi sociali e degli esperti, approvazione assembleare e certificato preliminare alla fusione. È richiesto il controllo di legittimità sia nella fase preliminare sia nella fase finale, con efficacia determinata dalla legge dello Stato della società risultante; la direttiva tutela creditori, obbligazionisti, portatori di titoli speciali e lavoratori, includendo una disciplina specifica sulla partecipazione dei lavoratori nei casi previsti. La nullità della fusione transfrontaliera è esclusa dopo l'acquisto di efficacia.

Scissioni di società per azioni

Gli articoli 135-160 disciplinano scissioni mediante incorporazione, mediante costituzione di nuove società e operazioni miste o assimilate. È previsto il progetto di scissione con indicazione della ripartizione patrimoniale, la pubblicazione almeno un mese prima dell'assemblea, relazioni degli organi sociali e degli esperti, accesso dei soci ai documenti, tutela dei creditori con eventuale responsabilità solidale delle beneficiarie, tutela dei lavoratori e regole sull'atto pubblico, sull'efficacia, sugli effetti e sulla nullità. Sono previste semplificazioni quando vi sia unanimità dei soci o controllo dell'autorità giudiziaria.

Protezione dei dati, riesame e atti di esecuzione

L'articolo 161 rinvia alla direttiva 95/46/CE per il trattamento dei dati personali; l'articolo 162 prevede una relazione della Commissione sul sistema di interconnessione dei registri entro l'8 giugno 2022 e un dialogo periodico con gli Stati membri. Gli articoli 163 e 164 disciplinano rispettivamente la delega alla Commissione per gli atti delegati in materia di tributi relativi all'interconnessione e la procedura di comitato per gli atti di esecuzione tecnici e operativi.

Abrogazione e trasposizione

L'articolo 166 abroga le direttive 82/891/CEE, 89/666/CEE, 2005/56/CE, 2009/101/CE, 2011/35/UE e 2012/30/UE, con salvezza degli obblighi relativi ai termini di recepimento e di applicazione delle direttive elencate nell'allegato III, parte B. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (art. 167) ed è destinata agli Stati membri (art. 168).

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