Direttiva 2017/898
Direttiva (UE) 2017/898 della Commissione, del 24 maggio 2017, che modifica, per quanto riguarda il bisfenolo A, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la disciplina UE sulla sicurezza dei giocattoli sostituendo il valore limite specifico applicabile al bisfenolo A nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE. Il nuovo limite di migrazione è fissato a 0,04 mg/l e deve essere verificato secondo le norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 25 novembre 2018 e applicarla dal 26 novembre 2018.
Modifica della direttiva 2009/48/CE sui giocattoli per introdurre un nuovo valore limite specifico di migrazione del bisfenolo A nei giocattoli.
Ambito di applicazione
Si applica ai giocattoli disciplinati dalla direttiva 2009/48/CE, in particolare ai materiali e alle parti destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi e agli altri giocattoli destinati a essere messi in bocca. La modifica riguarda il bisfenolo A (CAS 80-05-7) contenuto nei giocattoli e incide sui controlli di conformità basati sui metodi di prova EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005. Restano fuori dall'ambito della presente modifica gli altri aspetti della sicurezza dei giocattoli non toccati dall'allegato II, appendice C.
Modifica del limite del bisfenolo A nei giocattoli
La direttiva 2017/898 della Commissione interviene sulla direttiva 2009/48/CE relativa alla sicurezza dei giocattoli, con l'obiettivo di adeguare il valore limite specifico per il bisfenolo A alla luce delle evidenze scientifiche disponibili. Nei considerando, la Commissione richiama la disciplina già esistente per le sostanze chimiche classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, nonché i metodi di prova EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005 utilizzati per verificare la migrazione del bisfenolo A dai materiali dei giocattoli.
Razionale scientifico della modifica
La direttiva espone il percorso tecnico che ha portato alla revisione del limite:
- il limite precedente per il bisfenolo A era pari a 0,1 mg/l;
- sulla base del metodo EN 71-10:2005, tale limite corrisponde a una migrazione massima di 0,01 mg in specifiche condizioni di prova;
- il sottogruppo "prodotti chimici" del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli, nella riunione del 1o ottobre 2015, aveva ritenuto che quel limite determinasse un'esposizione pari a 3 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno in un bambino di 10 kg che metta in bocca un giocattolo per 3 ore al giorno;
- l'EFSA, tramite il gruppo CEF, ha fissato una dose giornaliera tollerabile "temporanea" di 4 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno;
- alla luce di tali elementi, il sottogruppo "prodotti chimici" ha raccomandato di portare il limite a 0,04 mg/l, raccomandazione poi sostenuta dal gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli il 14 gennaio 2016.
Ambito di applicazione della modifica
La misura riguarda esclusivamente il bisfenolo A nei giocattoli rientranti nella direttiva 2009/48/CE, con particolare attenzione ai giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi e agli altri giocattoli destinati a essere messi in bocca. La modifica opera sul contenuto dell'allegato II, appendice C, che contiene i valori limite specifici per determinate sostanze chimiche nei giocattoli.
Nuovo standard tecnico e confronto con altri atti UE
Il nuovo limite di 0,04 mg/l è un limite di migrazione da determinarsi secondo le norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005. Nei considerando si precisa anche che il regolamento (UE) n. 10/2011 sui materiali plastici a contatto con i prodotti alimentari prevede regole diverse per il bisfenolo A, sia quanto al limite di migrazione sia quanto al divieto di utilizzo nei biberon per lattanti in policarbonato; per tale motivo la disciplina dei giocattoli non può essere trasposta automaticamente da quella alimentare.
Obblighi per gli Stati membri: recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 25 novembre 2018 e applicarle dal 26 novembre 2018. È previsto l'obbligo di informare immediatamente la Commissione dell'adozione delle misure, nonché di comunicare il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. Le misure nazionali devono inoltre contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; la forma del richiamo è lasciata alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, ai quali spetta il recepimento nel diritto interno entro il termine previsto.
Disposizioni principali
Aggiornamento del limite per il bisfenolo A
L'articolo 1 sostituisce, nella tabella dell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE, la voce relativa al bisfenolo A (numero CAS 80-05-7) con un valore limite specifico di 0,04 mg/l, qualificato come limite di migrazione, da applicare in conformità ai metodi previsti dalle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005.
Obbligo di recepimento e applicazione
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 25 novembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informandone immediatamente la Commissione. Le disposizioni devono essere applicate dal 26 novembre 2018 e devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Destinatari
L'articolo 4 indica che la direttiva è destinata agli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 29 mag 2017Direttiva 2017/952
- direttiva · 17 mag 2017Direttiva 2017/828
- direttiva · 17 mag 2017Direttiva 2017/845
- direttiva · 17 mag 2017Direttiva 2017/853
- direttiva · 3 mag 2017Direttiva 2017/774
- direttiva · 14 giu 2017Direttiva 2017/1132
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →