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Direttiva 2017/952

Direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio, del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi

Normativa europea32017L0952

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva interviene sulla direttiva (UE) 2016/1164 per rafforzare le norme contro i disallineamenti da ibridi, estendendole ai casi con paesi terzi e introducendo ulteriori regole su disallineamenti inversi e da residenza fiscale. L'obiettivo è neutralizzare fenomeni di doppia deduzione, deduzione senza inclusione, disallineamenti importati e altre strategie di pianificazione aggressiva che sfruttano differenze tra ordinamenti fiscali. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2019, con applicazione generale dal 1o gennaio 2020, mentre le norme sui disallineamenti da ibridi inversi devono essere recepite entro il 31 dicembre 2021 e applicate dal 1o gennaio 2022.

Modifica la direttiva (UE) 2016/1164 introducendo norme anti-ibridi più ampie per neutralizzare i disallineamenti da ibridi con i paesi terzi, inclusi disallineamenti inversi e da residenza fiscale.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti i contribuenti soggetti all'imposta sulle società in uno o più Stati membri, comprese le stabili organizzazioni situate in uno o più Stati membri di entità residenti fiscalmente in un paese terzo. L'articolo 9 bis si applica inoltre a tutte le entità trattate come trasparenti a fini fiscali da uno Stato membro. La disciplina riguarda, in particolare, disallineamenti tra Stati membri e paesi terzi, entità ibride, stabili organizzazioni, imprese associate e accordi strutturati; sono previste esclusioni specifiche, tra cui gli organismi di investimento collettivo ai fini dell'articolo 9 bis e, per un periodo limitato, taluni strumenti finanziari emessi per soddisfare requisiti di assorbimento delle perdite nel settore bancario.

Direttiva (UE) 2017/952: disallineamenti da ibridi con i paesi terzi

La direttiva (UE) 2017/952 modifica la direttiva (UE) 2016/1164 per completare il quadro anti-elisivo dell'Unione in materia di disallineamenti da ibridi. L'intervento è motivato dall'esigenza di allineare la disciplina europea alle raccomandazioni OCSE BEPS Action 2 e di evitare che le differenze tra ordinamenti fiscali continuino a consentire doppie deduzioni, deduzioni senza inclusione e altri vantaggi fiscali indebiti.

Obiettivi e finalità

La finalità dichiarata è rafforzare la resilienza del mercato interno contro i disallineamenti da ibridi, superando la frammentazione che deriverebbe da interventi nazionali non coordinati. La direttiva mira a stabilire un livello minimo e coerente di coordinamento nell'Unione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, e richiama come riferimento interpretativo le spiegazioni e gli esempi della relazione OCSE BEPS Action 2, purché coerenti con il diritto UE e con la direttiva stessa.

Ambito soggettivo e oggettivo

L'articolo 1, come sostituito, estende l'applicazione della disciplina a tutti i contribuenti soggetti all'imposta sulle società in uno o più Stati membri, incluse le stabili organizzazioni situate nell'Unione di entità residenti fiscalmente in paesi terzi. L'articolo 9 bis si applica inoltre alle entità trasparenti a fini fiscali trattate come tali da uno Stato membro.

L'ambito materiale riguarda le situazioni in cui differenze tra regimi fiscali producono:

  • doppia deduzione;
  • deduzione senza inclusione;
  • disallineamenti importati;
  • disallineamenti da stabili organizzazioni disconosciute;
  • disallineamenti da trasferimenti ibridi;
  • disallineamenti da ibridi inversi;
  • disallineamenti da residenza fiscale.

Definizioni rilevanti

La direttiva amplia e precisa le definizioni dell'articolo 2 della direttiva 2016/1164. In particolare:

  • la nozione di "impresa associata" viene estesa, in alcuni casi, sostituendo la soglia del 25% con quella del 50%;
  • la partecipazione di soggetti che agiscono congiuntamente è aggregata;
  • rientrano tra le imprese associate anche le entità del medesimo gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria e i rapporti di influenza significativa;
  • viene definito il "gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria" come il gruppo pienamente incluso in un bilancio consolidato redatto secondo IFRS o secondo il sistema nazionale di informativa finanziaria di uno Stato membro;
  • viene definito l'"accordo strutturato" come l'accordo che comporta o è progettato per produrre un disallineamento da ibridi, salvo il caso in cui il contribuente o un'impresa associata non potessero ragionevolmente conoscerlo e non condividessero il beneficio fiscale.

Sono inoltre ridefinite le principali categorie di disallineamento:

  • "doppia deduzione";
  • "deduzione senza inclusione";
  • "reddito a doppia inclusione";
  • "entità ibrida";
  • "strumento finanziario";
  • "trasferimento ibrido";
  • "trasferimento ibrido sul mercato";
  • "stabile organizzazione disconosciuta".

La nozione di deduzione senza inclusione include anche i casi in cui un pagamento a titolo di strumento finanziario non è incluso entro un periodo ragionevole. Il pagamento si considera incluso entro un periodo ragionevole se è incluso nel periodo d'imposta che inizia entro 12 mesi dalla fine del periodo d'imposta del pagatore, oppure se è ragionevole attendersi l'inclusione nel prossimo periodo d'imposta a condizioni di mercato.

Regola generale di neutralizzazione: articolo 9

L'articolo 9 è il cuore operativo della riforma. Se un disallineamento da ibridi determina una doppia deduzione:

  • la deduzione è negata nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione dell'investitore;
  • se non è negata in tale giurisdizione, la deduzione è negata nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione del pagatore.

La deduzione resta tuttavia ammissibile se può essere compensata con reddito a doppia inclusione, generato nel periodo d'imposta di riferimento o in un periodo successivo.

Se il disallineamento determina una deduzione senza inclusione:

  • la deduzione è negata nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione del pagatore;
  • se la deduzione non è negata in tale giurisdizione, l'importo del pagamento che genera il disallineamento è incluso nel reddito nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione del beneficiario.

La direttiva disciplina anche i casi in cui un pagamento finanzia, direttamente o indirettamente, spese deducibili che generano un disallineamento tramite transazioni tra imprese associate o accordi strutturati. In tali casi lo Stato membro nega la deduzione, salvo che una delle giurisdizioni coinvolte abbia già effettuato un adeguamento equivalente.

Disallineamenti da stabili organizzazioni disconosciute e trasferimenti ibridi

Per i redditi di una stabile organizzazione disconosciuta non soggetti a imposta nello Stato membro di residenza fiscale del contribuente, quest'ultimo Stato deve imporre l'inclusione del reddito che sarebbe stato attribuito alla stabile organizzazione, salvo obblighi di esenzione derivanti da una convenzione contro le doppie imposizioni con un paese terzo.

Quanto ai trasferimenti ibridi, se sono concepiti per generare uno sgravio fiscale alla fonte su un pagamento derivato da uno strumento finanziario trasferito a più di una delle parti, lo Stato membro limita il beneficio dello sgravio in proporzione al reddito netto imponibile relativo a quel pagamento.

Esclusioni facoltative e limitazioni temporali

L'articolo 9, paragrafo 4, consente agli Stati membri di escludere alcuni disallineamenti dall'applicazione della regola secondaria dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e, per una categoria specifica, anche dalle lettere a) e b).

In particolare, possono essere esclusi taluni disallineamenti relativi a interessi su strumenti finanziari emessi per soddisfare requisiti di capacità di assorbimento delle perdite del settore bancario, a condizione che:

  • lo strumento abbia caratteristiche di conversione, bail-in o svalutazione;
  • sia emesso solo per soddisfare i requisiti di assorbimento delle perdite ed sia riconosciuto come tale;
  • sia emesso in collegamento con strumenti analoghi a livello di impresa madre o al livello necessario per i requisiti applicabili;
  • non sia parte di un accordo strutturato;
  • la deduzione netta totale di gruppo non superi quella che si sarebbe ottenuta con emissione diretta sul mercato.

Questa esclusione si applica fino al 31 dicembre 2022.

Disallineamenti da ibridi inversi: articolo 9 bis

L'articolo 9 bis introduce una disciplina specifica per gli "ibridi inversi". Se una o più entità associate non residenti detengono complessivamente almeno il 50% dei diritti di voto, del capitale o dei diritti agli utili in un'entità ibrida costituita o stabilita in uno Stato membro, e tali soggetti non residenti la considerano imponibile nella loro giurisdizione, l'entità ibrida è considerata residente nello Stato membro e ivi tassata sul reddito che non sia già tassato altrove.

La norma non si applica agli organismi di investimento collettivo, definiti come fondi o organismi ad ampia diffusione con portafoglio diversificato e soggetti a norme di tutela degli investitori nel paese di stabilimento.

Disallineamenti da residenza fiscale: articolo 9 ter

L'articolo 9 ter disciplina i casi di contribuenti residenti fiscalmente in due o più giurisdizioni. Se una deduzione di pagamenti, spese o perdite è deducibile dalla base imponibile in entrambe le giurisdizioni, lo Stato membro nega la deduzione nella misura in cui l'altra giurisdizione consente di compensarla con reddito che non è reddito a doppia inclusione.

Se entrambe le giurisdizioni sono Stati membri, la deduzione è negata dallo Stato membro in cui il contribuente non è considerato residente ai sensi della convenzione contro la doppia imposizione tra i due Stati membri interessati.

Coordinamento con altri atti e valutazione futura

La direttiva precisa che, se altre norme dell'Unione, ad esempio la direttiva 2011/96/UE madre-figlie, già neutralizzano il disallineamento del risultato fiscale, non vi è spazio per l'applicazione cumulativa delle norme anti-ibridi. Inoltre, la Commissione è tenuta a valutare l'attuazione degli articoli 9 e 9 ter e, in particolare, le conseguenze dell'esclusione bancaria di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), entro il 1o gennaio 2022 e a presentare una relazione al Consiglio.

Recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 31 dicembre 2019 e applicarle dal 1o gennaio 2020. Per le norme sull'articolo 9 bis, il recepimento è differito al 31 dicembre 2021 e l'applicazione al 1o gennaio 2022. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.

Osservazioni operative per il professionista

Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante perché amplia significativamente il perimetro delle verifiche su strutture cross-border, finanziamenti infragruppo, veicoli ibridi e rapporti con stabili organizzazioni. In concreto, occorre valutare:

  • se l'entità o il contribuente rientra nel perimetro soggettivo esteso;
  • se l'operazione produce doppia deduzione o deduzione senza inclusione;
  • se esiste un accordo strutturato o una relazione di impresa associata;
  • se si applicano regole specifiche per trasferimenti ibridi, ibridi inversi o doppia residenza;
  • se una convenzione contro le doppie imposizioni o altra norma UE già neutralizza il disallineamento.

La direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nella forma e nei mezzi di attuazione, ma impone risultati minimi vincolanti e termini di recepimento precisi.

Disposizioni principali

Estensione dell'ambito di applicazione

L'articolo 1 della direttiva (UE) 2016/1164 è sostituito per chiarire che la disciplina si applica a tutti i contribuenti soggetti all'imposta sulle società in uno o più Stati membri, incluse le stabili organizzazioni di entità residenti in paesi terzi. L'articolo 9 bis si applica anche alle entità trasparenti a fini fiscali in uno Stato membro.

Definizioni e nozioni chiave

L'articolo 2 è modificato per ampliare la definizione di impresa associata, portando in taluni casi la soglia dal 25% al 50% e includendo anche gruppi consolidati, influenza significativa e partecipazione congiunta. Sono ridefinite e ampliate le nozioni di disallineamento da ibridi, doppia deduzione, deduzione senza inclusione, strumento finanziario, trasferimento ibrido, trasferimento ibrido sul mercato, stabile organizzazione disconosciuta, gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria e accordo strutturato.

Regola generale sui disallineamenti da ibridi

Il nuovo articolo 9 stabilisce le regole di neutralizzazione: in caso di doppia deduzione, la deduzione è negata nello Stato membro della giurisdizione dell'investitore e, se necessario, nello Stato membro della giurisdizione del pagatore; in caso di deduzione senza inclusione, la deduzione è negata nello Stato membro della giurisdizione del pagatore e, in alternativa, il pagamento è incluso nello Stato membro della giurisdizione del beneficiario. Sono disciplinati anche i casi di finanziamento indiretto di spese che generano disallineamenti, i disallineamenti da stabili organizzazioni disconosciute e le limitazioni ai benefici fiscali alla fonte nei trasferimenti ibridi.

Esclusioni e regime transitorio per strumenti bancari

L'articolo 9, paragrafo 4, consente agli Stati membri di escludere taluni disallineamenti derivanti da stabili organizzazioni e alcuni disallineamenti connessi a strumenti finanziari emessi per soddisfare requisiti di assorbimento delle perdite nel settore bancario. Per quest'ultima esclusione, la disposizione si applica fino al 31 dicembre 2022 ed è soggetta a condizioni specifiche, tra cui il carattere non elusivo dello strumento e il limite alla deduzione netta complessiva del gruppo.

Disallineamenti da ibridi inversi

Il nuovo articolo 9 bis prevede che, se una entità ibrida costituita o stabilita in uno Stato membro è detenuta da uno o più soggetti non residenti che la qualificano come soggetto imponibile, l'entità è considerata residente nello Stato membro e tassata sul reddito non altrimenti soggetto a imposta. L'articolo non si applica agli organismi di investimento collettivo.

Disallineamenti da residenza fiscale

Il nuovo articolo 9 ter disciplina la doppia deduzione per contribuenti residenti in due o più giurisdizioni: lo Stato membro nega la deduzione nella misura in cui l'altra giurisdizione consente la compensazione della doppia deduzione con redditi non a doppia inclusione. Se entrambe le giurisdizioni sono Stati membri, la deduzione è negata nello Stato membro in cui il contribuente non è considerato residente ai sensi della convenzione contro la doppia imposizione applicabile.

Valutazione della Commissione

L'articolo 10, paragrafo 1, è integrato prevedendo che la Commissione valuti l'attuazione degli articoli 9 e 9 ter e, in particolare, le conseguenze dell'esclusione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), entro il 1o gennaio 2022 e presenti al Consiglio una relazione.

Termini di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 dicembre 2019 e applicarle dal 1o gennaio 2020. Per l'articolo 9 bis, il termine è differito al 31 dicembre 2021, con applicazione dal 1o gennaio 2022. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale.

Come è indicizzato

Materiefiscalità direttaelusione fiscalesocietàmercato internocooperazione fiscale

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