Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2017/853

Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017L0853

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva (UE) 2017/853 modifica in modo esteso la direttiva 91/477/CEE per rafforzare il controllo delle armi da fuoco nel mercato interno e ridurre i rischi di uso criminale e terroristico. Introduce nuove definizioni, obblighi più stringenti di marcatura e registrazione, regole comuni sulla disattivazione, restrizioni per le armi semiautomatiche più pericolose e maggiori controlli sulle vendite a distanza e sugli scambi informativi tra autorità. Il testo lascia agli Stati membri ampi margini nell’attuazione concreta, ma impone risultati minimi, standard tecnici e termini di recepimento precisi.

Modifica della disciplina UE sul controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi da fuoco, con rafforzamento di marcatura, tracciabilità, disattivazione, restrizioni sulle armi più pericolose e scambio di informazioni tra Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, per effetto del rinvio alla direttiva 91/477/CEE, riguarda l’acquisizione, la detenzione, la fabbricazione, la marcatura, il trasferimento, la disattivazione, la commercializzazione e il controllo di armi da fuoco, componenti essenziali, munizioni, caricatori, armi d’allarme o da segnalazione, armi da saluto/acustiche e riproduzioni rilevanti. Incide su armaioli, intermediari, detentori privati, cacciatori, tiratori sportivi, collezionisti, musei, forze armate, polizia e autorità pubbliche; prevede inoltre regole specifiche per trasferimenti tra Stati membri, vendite a distanza e movimenti verso altri Stati membri. Restano esclusi, salvo disciplina nazionale o casi specifici, gli oggetti che non rientrano nella definizione di arma da fuoco, le armi antiche soggette a legislazioni nazionali e i trasferimenti disciplinati dalla direttiva 2009/43/CE per prodotti della difesa.

Direttiva (UE) 2017/853: modifica della disciplina sul controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi

La direttiva interviene sulla direttiva 91/477/CEE, concepita come misura di accompagnamento del mercato interno, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza pubblica e ridurre l’uso illecito delle armi da fuoco, anche alla luce di episodi terroristici recenti. Il legislatore UE mantiene l’impostazione di fondo della libera circolazione controllata, ma introduce standard più severi su marcatura, tracciabilità, disattivazione, trasferimenti e accesso alle armi più pericolose.

Obiettivi e logica dell’intervento

La modifica mira a migliorare la tracciabilità delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, a impedire la riattivazione di armi disattivate o l’uso improprio di dispositivi facilmente trasformabili, e a rafforzare i controlli su acquisizione e detenzione. Il considerando evidenzia la necessità di un approccio comune per la disattivazione, di norme più rigorose per le armi semiautomatiche ad alta capacità e di una cooperazione più efficace fra autorità nazionali e operatori economici.

Ambito di applicazione e rapporti con il diritto nazionale

La direttiva continua a riguardare armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni, ma amplia il perimetro includendo espressamente armi da saluto/acustiche, armi d’allarme o da segnalazione trasformabili e armi disattivate. Restano fermi i poteri degli Stati membri in materia di porto d’armi, caccia e tiro sportivo, nonché la disciplina nazionale per forze armate, polizia e autorità pubbliche. Sono inoltre esclusi i trasferimenti disciplinati dalla direttiva 2009/43/CE sui prodotti della difesa.

Definizioni chiave e tracciabilità

L’articolo 1 riscrive integralmente molte definizioni della direttiva madre. Si chiarisce che l’arma da fuoco comprende anche gli oggetti trasformabili in arma da sparo, mentre i componenti essenziali includono canna, telaio/fusto, upper e lower receiver, carrello, tamburo, otturatore e blocco di culatta. Vengono definiti anche fabbricazione illecita, traffico illecito e tracciabilità, quest’ultima intesa come controllo sistematico del percorso dell’arma dal fabbricante all’acquirente.

Marcatura, registri e archivi nazionali

L’articolo 4 rafforza in modo significativo la marcatura e la registrazione. Per le armi e i componenti essenziali fabbricati o importati nell’Unione il o dopo il 14 settembre 2018, gli Stati membri devono assicurare una marcatura unica, chiara e permanente e una registrazione tempestiva prima dell’immissione sul mercato o subito dopo l’importazione. La marcatura deve indicare almeno fabbricante/marca, paese o luogo di fabbricazione, numero di serie, anno di fabbricazione e, ove possibile, modello; per i componenti troppo piccoli è sufficiente un numero di serie o un codice alfanumerico/digitale.

Gli archivi nazionali devono contenere i dati necessari alla tracciabilità e all’identificazione, inclusi dati su fornitori, acquirenti o detentori, date, modifiche, disattivazioni e distruzioni. La conservazione dei dati è prevista per 30 anni dopo la distruzione; l’accesso è limitato alle autorità competenti e subordinato a termini diversi a seconda della finalità: 10 anni per autorizzazioni e dogane, 30 anni per prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. I dati personali devono poi essere cancellati, salvo specifici trasferimenti a fini penali o altre finalità compatibili secondo il diritto nazionale e nel rispetto del diritto UE in materia di protezione dei dati.

Armaioli e intermediari

Gli Stati membri devono istituire un sistema di regolazione delle attività di armaioli e intermediari, comprendente registrazione, licenze o autorizzazioni e verifiche di integrità e competenza. Armaioli e intermediari devono conservare registri di tutte le operazioni, trasmettere le informazioni alle autorità senza indebito ritardo e disporre di una connessione elettronica con le autorità competenti. Il considerando chiarisce che anche gli intermediari sono soggetti, per quanto compatibile, agli obblighi degli armaioli.

Requisiti per acquisizione e detenzione: età, affidabilità e monitoraggio

L’articolo 5 richiede che l’acquisizione e la detenzione siano consentite soltanto a persone con motivo valido e che non rappresentino un pericolo per sé o per altri, per l’ordine pubblico o per la sicurezza pubblica. L’età minima è 18 anni, con eccezioni per caccia e tiro sportivo dei minori, se autorizzati e sorvegliati da genitori o adulti abilitati. Gli Stati membri devono istituire un sistema di monitoraggio per tutta la durata dell’autorizzazione, con eventuale esame medico o psicologico secondo diritto nazionale; se le condizioni vengono meno, l’autorizzazione va revocata.

Custodia sicura, sorveglianza e vendite a distanza

L’articolo 5 bis impone agli Stati membri di fissare regole sulla custodia sicura e sull’adeguata sorveglianza delle armi e delle munizioni, evitando che siano facilmente accessibili contemporaneamente. La custodia e il controllo devono essere proporzionati al numero e alla categoria delle armi. L’articolo 5 ter disciplina le vendite a distanza: l’identità e, se richiesto, l’autorizzazione dell’acquirente devono essere verificate prima o al più tardi al momento della consegna da un armaiolo/intermediario autorizzato o da un’autorità pubblica.

Categoria A: divieto generale e deroghe eccezionali

L’articolo 6 stabilisce il divieto di acquisizione e detenzione delle armi, componenti essenziali e munizioni di categoria A, con obbligo di confisca se detenute illegalmente. Tuttavia sono possibili autorizzazioni eccezionali e motivate per difesa nazionale, infrastrutture critiche, spedizioni commerciali, convogli di elevato valore, edifici sensibili e finalità di istruzione, culturali, storiche e di ricerca. Gli Stati membri possono inoltre autorizzare collezionisti, musei, armaioli e intermediari a trattare tali beni, purché in presenza di requisiti di sicurezza rigorosi.

Per i tiratori sportivi, sono ammesse autorizzazioni specifiche sulle armi semiautomatiche di categoria A punti 6 e 7, con requisiti ulteriori: valutazione positiva delle informazioni di sicurezza, prova dell’attività sportiva, appartenenza a un club e pratica regolare da almeno 12 mesi, oltre a certificazione dell’organizzazione sportiva riconosciuta. Le autorizzazioni devono essere riesaminate periodicamente, a intervalli non superiori a cinque anni.

Caricatori ad alta capacità e regole transitorie

L’articolo 10 e l’articolo 5, paragrafo 3, collegano il possesso di caricatori ad alta capacità all’esistenza di un’autorizzazione specifica. L’autorizzazione per talune armi della categoria B deve essere revocata se il titolare possiede un caricatore idoneo a contenere più di 20 colpi, o più di 10 nel caso di armi lunghe, salvo che disponga di un titolo di cui all’articolo 6 o di un’autorizzazione confermata, rinnovata o prorogata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4 bis.

L’articolo 7, paragrafo 4 bis, consente agli Stati membri di mantenere, rinnovare o prorogare autorizzazioni per alcune armi semiautomatiche di categoria A già legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, e di autorizzarne l’acquisizione da parte di altri soggetti già autorizzati.

Carta europea d’arma da fuoco e trasferimenti transfrontalieri

La direttiva rafforza la carta europea d’arma da fuoco, documento personale per il detentore legittimo, valido fino a cinque anni e contenente i dati delle armi detenute. L’articolo 12 amplia la deroga per cacciatori, partecipanti a rievocazioni storiche e tiratori sportivi che viaggiano tra Stati membri con armi delle categorie A, B o C, purché possano esibire la carta e giustificare il viaggio. Se lo Stato membro di destinazione vieta o assoggetta ad autorizzazione una data arma, tale circostanza deve risultare sulla carta; gli Stati membri possono inoltre rifiutare la deroga per talune armi di categoria A.

L’articolo 11 ribadisce che il trasferimento di armi tra Stati membri, incluso quello derivante da vendita a distanza, è soggetto alla procedura specifica prevista dalla direttiva.

Scambio di informazioni tra autorità e atti delegati/esecutivi

L’articolo 13 introduce uno scambio elettronico di informazioni sulle autorizzazioni concesse per trasferimenti verso altri Stati membri e sulle autorizzazioni rifiutate per motivi connessi all’affidabilità della persona. La Commissione deve prevedere il sistema di scambio e può adottare atti delegati per le modalità dettagliate, con primo atto entro il 14 settembre 2018. Per la marcatura, le armi d’allarme e da segnalazione e la disattivazione, la direttiva attribuisce alla Commissione anche poteri di esecuzione ai sensi del regolamento n. 182/2011.

Armi d’allarme, armi a salve e disattivazione

La direttiva affronta in modo puntuale il rischio di trasformazione delle armi a salve e delle armi d’allarme o da segnalazione. Gli Stati membri devono impedire che tali dispositivi siano trasformabili in armi da fuoco; se lo sono, devono essere classificati come armi da fuoco. La Commissione deve adottare specifiche tecniche per i modelli fabbricati o importati dal 14 settembre 2018, con il primo atto esecutivo entro tale data.

Per le armi disattivate, l’articolo 10 ter prevede una verifica da parte dell’autorità competente, il rilascio di un certificato e di un documento di disattivazione e una marcatura visibile. Le armi disattivate prima dell’8 aprile 2016 possono essere riconosciute se le norme nazionali sono dichiarate equivalenti dalla Commissione; in caso di trasferimento in altro Stato membro o immissione sul mercato dopo la data di applicazione dei nuovi atti, devono rispettare le specifiche tecniche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.

Nuova classificazione delle armi nell’allegato I

L’allegato I ridefinisce le categorie: la categoria A comprende ora, tra l’altro, armi automatiche trasformate in semiautomatiche, semiautomatiche a percussione centrale con caricatori ad alta capacità, armi lunghe semiautomatiche riducibili sotto i 60 cm e armi trasformate in armi a salve o acustiche. La categoria B raccoglie le armi soggette ad autorizzazione, mentre la categoria C include quelle soggette a dichiarazione, comprese le armi disattivate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 e alcune armi lunghe a colpo singolo a canna liscia immesse sul mercato dal 14 settembre 2018. La categoria D viene soppressa.

Recepimento e decorrenze

Gli Stati membri devono adottare entro il 14 settembre 2018 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Per le modifiche all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 91/477/CEE il termine è prorogato al 14 dicembre 2019. È prevista inoltre una facoltà transitoria: per le armi acquisite prima del 14 settembre 2018, gli Stati membri possono sospendere fino al 14 marzo 2021 l’obbligo di dichiarare alcune armi della categoria C. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la Commissione deve presentare una relazione di applicazione entro il 14 settembre 2020 e successivamente ogni cinque anni.

Disposizioni principali

Nuove definizioni e perimetro della direttiva

L’articolo 1 sostituisce le definizioni di arma da fuoco, componente essenziale, munizione, armi d’allarme o da segnalazione, armi da saluto/acustiche, armi disattivate, museo, collezionista, armaiolo, intermediario, fabbricazione illecita, traffico illecito e tracciabilità. Vengono chiariti anche il concetto di residenza e la carta europea d’arma da fuoco, valida fino a cinque anni. Le definizioni includono espressamente le parti superiori e inferiori del receiver, i trasferimenti, la locazione e i prestiti tramite intermediari.

Esclusioni e rapporti con diritti nazionali

L’articolo 2 chiarisce che la direttiva non pregiudica le norme nazionali sul porto d’armi, sulla caccia e sul tiro sportivo quando le armi sono legalmente acquisite e detenute. Restano esclusi i trasferimenti disciplinati dalla direttiva 2009/43/CE e l’acquisizione/detenzione da parte di forze armate, polizia e autorità pubbliche secondo la normativa nazionale.

Marcatura, registrazione e archivi nazionali

L’articolo 4, paragrafo 1, impone per armi e componenti essenziali fabbricati o importati nell’Unione il o dopo il 14 settembre 2018 una marcatura unica, chiara e permanente e la registrazione senza ritardo, comunque prima dell’immissione sul mercato o subito dopo l’importazione. Il paragrafo 2 specifica i dati della marcatura (fabbricante/marca, paese o luogo di fabbricazione, numero di serie, anno di fabbricazione e, ove possibile, modello) e prevede la marcatura minima per componenti troppo piccoli, oltre alla marcatura delle munizioni. Il paragrafo 4 rafforza l’archivio nazionale con dati su tipo, marca, modello, calibro, numero di serie, fornitori, acquirenti o detentori, modifiche, disattivazione e distruzione; i dati sono conservati per 30 anni dopo la distruzione e sono accessibili per 10 o 30 anni a seconda della finalità. Il paragrafo 5 impone che tutte le armi da fuoco siano sempre collegabili ai proprietari.

Regolazione di armaioli e intermediari e obblighi di comunicazione

Gli Stati membri devono istituire un sistema di autorizzazione/registrazione degli armaioli e intermediari, con verifica dell’integrità personale e professionale e delle competenze. Armaioli e intermediari devono tenere un registro di entrata e uscita di armi e componenti, consegnarlo alle autorità alla cessazione dell’attività e comunicare senza indebito ritardo le operazioni alle autorità tramite connessione elettronica; gli archivi devono essere aggiornati immediatamente.

Accesso all’acquisizione e alla detenzione: licenze, requisiti personali e monitoraggio

L’articolo 4 bis prevede che l’acquisizione e la detenzione siano consentite solo a chi sia titolare di licenza o, per alcune armi di categoria C, di specifica autorizzazione nazionale. L’articolo 5 richiede un motivo valido, il compimento di 18 anni salvo eccezioni per caccia e tiro sportivo dei minori con autorizzazione e supervisione, e l’assenza di pericolo per sé, terzi, ordine pubblico o sicurezza pubblica; una condanna per reato doloso violento è indice di pericolosità. È imposto un sistema di monitoraggio durante tutta la durata dell’autorizzazione, con possibile valutazione medica o psicologica secondo diritto nazionale e revoca se le condizioni vengono meno. È inoltre previsto il ritiro dell’autorizzazione per chi detenga specifici caricatori di elevata capacità, salvo titoli autorizzativi speciali.

Custodia sicura, sorveglianza e vendite a distanza

L’articolo 5 bis impone norme nazionali sulla sorveglianza adeguata e sulla custodia in sicurezza, prevedendo che armi e munizioni non siano facilmente accessibili contemporaneamente e che il livello di controllo sia proporzionato a numero e categoria. L’articolo 5 ter richiede, nelle vendite mediante contratto a distanza di armi, componenti essenziali o munizioni delle categorie A, B e C, la verifica dell’identità e, se necessario, dell’autorizzazione dell’acquirente prima o al più tardi alla consegna, da parte di armaiolo/intermediario autorizzato o autorità pubblica.

Divieto generale per la categoria A e deroghe eccezionali

L’articolo 6 stabilisce il divieto di acquisizione e detenzione delle armi, componenti essenziali e munizioni di categoria A, con obbligo di confisca se detenuti illegalmente. Sono tuttavia possibili autorizzazioni eccezionali e motivate per difesa nazionale, infrastrutture critiche, spedizioni commerciali, convogli di elevato valore, edifici sensibili, nonché per fini di istruzione, culturali, di ricerca e storici. Sono previste autorizzazioni anche per collezionisti, musei, armaioli e intermediari, nonché per tiratori sportivi in relazione ad alcune armi semiautomatiche di categoria A, al ricorrere di condizioni rigorose e con riesame periodico.

Regole speciali per collezionisti, musei e tiratori sportivi

I collezionisti autorizzati devono dimostrare misure adeguate di sicurezza e sono soggetti a monitoraggio; le armi di categoria A da essi detenute devono essere registrate e tenute in un apposito registro accessibile alle autorità. I musei possono essere autorizzati a detenere armi di categoria A con rigorosi requisiti di sicurezza. Per i tiratori sportivi, l’autorizzazione riguarda armi semiautomatiche di categoria A punti 6 e 7 e richiede attività sportiva effettiva, appartenenza a club, pratica regolare da almeno 12 mesi e certificazione dell’organizzazione sportiva riconosciuta; le autorizzazioni vanno riesaminate ogni non oltre cinque anni.

Armi semiautomatiche, caricatori ad alta capacità e regime transitorio

L’articolo 7, paragrafo 4 bis, consente agli Stati membri di confermare, rinnovare o prorogare autorizzazioni per determinate armi semiautomatiche di categoria A, punti 6, 7 o 8, già legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, e di autorizzarne l’acquisizione da parte di altre persone autorizzate. L’articolo 10 disciplina in modo corrispondente l’acquisto di caricatori che consentono più di 20 colpi, o più di 10 per armi lunghe, riservandolo ai soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 6 o dell’articolo 7, paragrafo 4 bis.

Rafforzamento della carta europea d’arma da fuoco e dei viaggi transfrontalieri

L’articolo 12 amplia le deroghe per cacciatori, partecipanti a rievocazioni storiche e tiratori sportivi, consentendo il viaggio con determinate armi senza autorizzazione preventiva, purché vi sia carta europea d’arma da fuoco e prova del motivo del viaggio. Restano possibili divieti o autorizzazioni preventive imposti dallo Stato membro visitato e annotati sulla carta. L’allegato II aggiorna le indicazioni obbligatorie da riportare sulla carta.

Scambio elettronico di informazioni tra Stati membri

L’articolo 13, paragrafi 4 e 5, impone lo scambio elettronico di informazioni sulle autorizzazioni per trasferimenti di armi verso altri Stati membri e sulle autorizzazioni rifiutate per ragioni di affidabilità connesse alla sicurezza. La Commissione deve prevedere un sistema per tale scambio e può adottare atti delegati per definirne le modalità dettagliate; il primo atto delegato va adottato entro il 14 settembre 2018.

Armi d’allarme e da segnalazione, armi a salve e disattivazione

L’articolo 10 bis impone che i dispositivi a salve o da segnalazione non siano trasformabili in armi da fuoco e qualifica come armi da fuoco quelli che possono essere così trasformati; la Commissione deve adottare specifiche tecniche per i modelli fabbricati o importati dal 14 settembre 2018, con primo atto entro tale data. L’articolo 10 ter introduce la verifica dell’avvenuta disattivazione da parte di autorità competenti, con certificato e marcatura visibile, e prevede specifiche tecniche di disattivazione adottate dalla Commissione. Sono disciplinati anche i regimi transitori per le disattivazioni anteriori all’8 aprile 2016 e i relativi riconoscimenti di equivalenza.

Nuova classificazione delle armi da fuoco nell’allegato I

L’allegato I ridefinisce le categorie A, B e C. Nella categoria A rientrano, tra l’altro, armi automatiche trasformate in semiautomatiche, semiautomatiche a percussione centrale con caricatori ad alta capacità, armi lunghe semiautomatiche riducibili sotto i 60 cm e armi trasformate in armi a salve/acustiche. La categoria B include varie armi soggette ad autorizzazione, tra cui semiautomatiche con determinate capacità e armi corte/lunghe specifiche; la categoria C comprende armi soggette a dichiarazione, incluse le armi disattivate e alcune armi a canna liscia immesse sul mercato dal 14 settembre 2018. La categoria D è soppressa.

Recepimento, transitorio e riesame della Commissione

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 14 settembre 2018. Per gli articoli 4, paragrafi 3 e 4, il termine è differito al 14 dicembre 2019. Possono inoltre sospendere, per le armi acquisite prima del 14 settembre 2018, l’obbligo di dichiarare talune armi della categoria C fino al 14 marzo 2021. La Commissione deve presentare entro il 14 settembre 2020, e poi ogni cinque anni, una relazione sull’applicazione della direttiva, inclusi eventuali problemi di attuazione e l’impatto di nuove tecnologie come stampa 3D, QR code e RFID.

Come è indicizzato

Materiearmi da fuocosicurezza pubblicamercato internodati personalicircolazione delle merci

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.