Cassazione Penale, Sentenza n. 35008/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del 14 aprile 2026 con cui la Corte d'appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta di revoca della sospensione condizionale concessa al condannato con la sentenza della stessa Corte del 6 ottobre 2016, irrevocabile il 7 giugno 2018 (otto mesi di reclusione ed euro 3.000 di multa), e con il decreto penale del G.I.P. di Locri del 4 febbraio 2020, irrevocabile il 16 settembre 2020 (sei mesi di reclusione ed euro 400 di multa, pena sostituita con la multa di euro 13.500). La richiesta del pubblico ministero era stata motivata dalla sopravvenienza di condanne, tra cui quella pronunciata il 27 giugno 2024 e irrevocabile il 30 ottobre 2024, a un anno, un mese e quindici giorni di reclusione ed euro 225 di multa; in ricorso era stata indicata anche la condanna del 26 novembre 2024, irrevocabile il 15 aprile 2025, a sette mesi di reclusione ed euro 60 di multa. Deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., che il beneficio accordato nel 2020 fosse stato concesso in violazione degli artt. 164, ultimo comma, e 168, terzo comma, c.p., in presenza di precedenti condanne ostative: una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. del 12 dicembre 2012, con pena detentiva non sospesa per delitto, e la condanna del 6 ottobre 2016, con pena detentiva sospesa per delitto. Invocava inoltre la revoca di diritto ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2, c.p., per le successive condanne relative a delitti anteriormente commessi. La Corte di cassazione ha ritenuto non decisiva la genericità dell'istanza esecutiva: una volta individuato il petitum, il giudice dell'esecuzione può e deve valutare i presupposti normativi emergenti dagli atti anche al di là della qualificazione e delle ragioni formulate dalla parte. Ha quindi rilevato che l'ordinanza non aveva verificato né l'eventuale causa ostativa già esistente al momento della concessione del beneficio del 2020 e la sua conoscibilità documentale da parte del giudice della cognizione, né, quanto alla revoca di diritto, l'anteriorità dei delitti rispetto all'irrevocabilità del decreto del 2020 e il superamento dei limiti di pena dell'art. 163 c.p., considerando tutte le condanne pertinenti e non soltanto quelle sospese. La diversità di indole dei reati e il solo cumulo delle pene sospese non esaurivano tali verifiche.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale e annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo esame nei limiti del beneficio devoluto. Il giudice del rinvio dovrà verificare, sulla base della sequenza delle condanne risultante dagli atti, se al momento della concessione della sospensione con il decreto penale del 4 febbraio 2020 sussistessero cause ostative ex art. 164 c.p. non documentalmente note al giudice della cognizione; dovrà inoltre accertare, ai fini dell'art. 168, primo comma, n. 2, c.p., se le condanne successive riguardino delitti commessi prima del 16 settembre 2020 e se le pene rilevanti, considerate anche le condanne non sospese, comportino il superamento dei limiti dell'art. 163 c.p. La genericità dell'istanza, la diversità di indole dei reati e il cumulo limitato alle sole pene sospese non giustificavano il rigetto senza tali accertamenti. Nessuna statuizione su spese o sanzioni accessorie è indicata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria, deducendo violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
La disposizione è indicata quale motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte accoglie il ricorso per l'erronea delimitazione dei poteri e degli accertamenti del giudice dell'esecuzione.
art. 444 c.p.p.
In particolare, l’ordinanza non si confronta adeguatamente con il dato, prospettato dal Procuratore generale, della pregressa sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Locri il 12 dicembre 2012, a pena detentiva non sospesa per delitto, né con la successiva sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 6 ottobre 2016, a pena detentiva sospesa per delitto.
La sentenza di applicazione della pena è considerata, nel caso concreto, tra i precedenti da verificare ai fini dell'eventuale causa ostativa alla sospensione condizionale.
art. 163 c.p.
Ne consegue che la precedente condanna non sospesa non preclude il beneficio quando la pena già inflitta, cumulata con quella da infliggere, rimanga entro i limiti dell’art. 163 cod. pen.; assume, invece, rilievo ostativo quando il cumulo superi tali limiti.
Il superamento dei limiti di pena previsti per la sospensione condizionale va valutato cumulando le pene rilevanti; una precedente condanna detentiva non sospesa è ostativa quando il cumulo supera tali limiti.
art. 164, comma 2, n. 1, c.p.
Il principio opera anche quando la causa ostativa sia costituita dalla preesistenza di una condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, rilevante ai sensi dell’art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen., ove il cumulo delle pene superi i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.
La precedente condanna detentiva per delitto non sospesa costituisce causa ostativa se, cumulata con la pena da infliggere, determina il superamento dei limiti dell'art. 163 c.p.
art. 164, comma 4, c.p.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che «il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.
Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione concessa in presenza di cause ostative preesistenti, salvo che esse fossero documentalmente note al giudice della cognizione.
art. 164, ultimo comma, c.p.
In tale prospettiva è questa Corte ha affermato che il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può determinare la revoca della sospensione già concessa con una precedente condanna presuppone che la seconda sospensione non sia, a sua volta, soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva; quando ciò accada, non può essere invocata l’ultima parte dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen., espressamente fatta salva dall’art. 168, primo comma, cod. pen., poiché essa postula che vi siano due condanne entrambe a pena sospesa.
La regola che impedisce a una condanna con pena sospesa di revocare una precedente sospensione presuppone che anche la seconda sospensione resti efficace; se quest'ultima è revocata per una condanna successiva, la regola non impedisce la revoca a ritroso del beneficio precedente.
art. 164 c.p.
Il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto dunque verificare, non soltanto se le pene già sospese superassero il limite previsto dall’art. 163 cod. pen., ma anche se, al momento della concessione del beneficio con il decreto penale del 4 febbraio 2020, risultassero precedenti condanne a pena detentiva per delitto, sospese o non sospese, tali da integrare una causa ostativa alla concessione della sospensione condizionale, e se tale causa fosse o meno documentalmente conosciuta dal giudice della cognizione.
Ai fini della revoca per vizio genetico, il giudice dell'esecuzione deve accertare l'esistenza, al momento della concessione, di precedenti condanne ostative, sospese o non sospese, e se la causa ostativa fosse documentalmente conosciuta dal giudice della cognizione.
art. 167 c.p.
Va solo precisato che tale potere incontra il limite del consolidamento del beneficio, poiché «il giudice dell’esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall’art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. per l’esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell’avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l’estinzione del reato e non ha luogo l’esecuzione della pena»
La revoca esecutiva per vizio genetico non è più possibile quando il beneficio si è consolidato per il decorso del termine e sono maturate le condizioni che determinano l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 c.p.
art. 168, comma 1, n. 2, c.p.
La disposizione richiamata prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale quando il condannato riporti, nel termine stabilito, un’altra condanna per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa, determini il superamento dei limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.
La revoca di diritto richiede una nuova condanna, intervenuta nel termine, per delitto commesso anteriormente e una pena che, cumulata con quella sospesa, superi i limiti dell'art. 163 c.p.; l'accertamento deve considerare le condanne rilevanti nel periodo e l'anteriorità va riferita alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio.
art. 168, comma 3, c.p.
La parte pubblica aveva comunque investito il Giudice dell’esecuzione del tema della caducazione della sospensione condizionale concessa a Jemma; entro tale perimetro decisorio, il giudice era tenuto a verificare, anche al di là della non puntuale indicazione delle disposizioni richiamate o delle argomentazioni svolte dal Procuratore generale, se ricorressero i presupposti legali della revoca, tanto sotto il profilo del vizio genetico della concessione del beneficio, ai sensi degli artt. 164 e 168, terzo comma, cod. pen., quanto sotto il distinto profilo della revoca di diritto di cui all’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.
La revoca ex comma terzo può essere disposta in sede esecutiva quando la sospensione sia stata concessa in presenza di una causa ostativa preesistente, nei limiti e alle condizioni precisati dalla decisione, inclusa la non conoscibilità documentale da parte del giudice della cognizione e il mancato consolidamento del beneficio.
art. 168 c.p.
La revoca così configurata opera di diritto al verificarsi dei presupposti di legge: il provvedimento del giudice dell’esecuzione ha, pertanto, funzione meramente ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio, i cui effetti si producono ex tunc, con decorrenza dal passaggio in giudicato della condanna che determina la caducazione della sospensione.
Quando ricorrono i presupposti di legge per la revoca di diritto, la decisione del giudice dell'esecuzione è ricognitiva e la caducazione del beneficio produce effetti ex tunc dal passaggio in giudicato della condanna che la determina.
art. 168 c.p.
In materia di esecuzione opera, infatti, il principio della domanda, sicché il giudice non può adottare provvedimenti incidenti sul titolo esecutivo in difetto di una richiesta di parte, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge; tuttavia, una volta che la domanda sia stata proposta e che il petitum risulti individuato, il giudice dell’esecuzione non è vincolato alla specifica qualificazione giuridica né alle sole ragioni prospettate dall’istante, potendo decidere sulla base dei presupposti normativi effettivamente emergenti dagli atti.
Il principio della domanda vincola il giudice dell'esecuzione al petitum, ma non alla qualificazione giuridica o alla causa petendi prospettata; individuato il petitum, il giudice può valutare gli ulteriori presupposti normativi emergenti dagli atti.
Massime di principio
- Nell'incidente di esecuzione il giudice è vincolato al petitum che delimita il tema sottoposto alla sua decisione, ma non alla qualificazione giuridica né alle sole ragioni addotte dall'istante. Una volta individuata la richiesta, la genericità delle argomentazioni non giustifica da sola il rigetto se dagli atti emergono presupposti normativi rilevanti.
- La sospensione condizionale concessa in presenza di una causa ostativa preesistente può essere revocata in sede esecutiva, salvo che la causa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione. Il giudice dell'esecuzione deve verificare la sequenza delle condanne e il superamento dei limiti di pena, considerando anche le condanne detentive non sospese; il potere incontra il limite del consolidamento del beneficio per effetto dell'art. 167 c.p.
- La revoca di diritto ex art. 168, primo comma, n. 2, c.p. richiede che nel termine rilevante intervenga una condanna per delitto commesso anteriormente alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio e che il cumulo delle pene rilevanti superi i limiti dell'art. 163 c.p. Ai fini del cumulo devono essere considerate tutte le condanne pertinenti, non soltanto quelle con pena sospesa; la diversità di indole dei reati non esclude tale verifica.
- La revoca di diritto della sospensione opera al ricorrere dei presupposti legali e la pronuncia del giudice dell'esecuzione ha natura ricognitiva; la caducazione produce effetti ex tunc dal passaggio in giudicato della condanna che determina la revoca. La caducazione di una sospensione successiva può inoltre rendere rilevante, a cascata, una condanna ai fini della revoca di una sospensione precedente.
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