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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25967/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza del 19/02/2025 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che aveva concesso la detenzione domiciliare e respinto la richiesta di affidamento in prova. Il ricorrente, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sosteneva l'erronea applicazione degli artt. 47 e 47-ter ord. pen. in relazione al diniego dell'affidamento in prova. La Corte rileva però che le doglianze si risolvono in censure di merito, fondate su un mero dissenso rispetto alla valutazione del Tribunale di sorveglianza, il quale aveva valorizzato la gravità di plurimi fatti violenti, l'uso di armi, le gravi conseguenze per le vittime, l'attualità della pericolosità desunta anche da una successiva condotta grave, la permanenza di una propensione alla violenza e i collegamenti con soggetti vicini a organizzazioni camorristiche. Il ricorrente insisteva su condotta successiva, supporto familiare e prospettive di reinserimento, ma tali elementi sono stati ritenuti recessivi rispetto agli indici di pericolosità già scrutinati dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non evidenziassero un errore di diritto o un vizio motivazionale effettivo, ma proponessero una diversa lettura del materiale valutativo già esaminato in modo logico e completo dal Tribunale di sorveglianza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    La deduzione di violazione di legge non è sufficiente quando, in realtà, la censura mira a rimettere in discussione il merito della valutazione compiuta dal giudice di sorveglianza.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Il vizio di motivazione non ricorre se la decisione impugnata è sorretta da un percorso argomentativo compiuto, logico e immune da fratture, mentre è inammissibile la richiesta di una rivalutazione del merito.

  • art. 47 ord. pen.

    Richiamato come norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale, rispetto alla quale il ricorrente lamentava l'erronea applicazione.

  • art. 47-ter ord. pen.

    Richiamato come norma che disciplina la detenzione domiciliare, utilizzata dal Tribunale di sorveglianza per concedere la misura meno ampia e negare l'affidamento in prova.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • In tema di misure alternative alla detenzione, il giudizio sulla concedibilità dell'affidamento in prova è fortemente connesso alla valutazione della pericolosità sociale del condannato e può essere negato quando emergano plurimi indici negativi, quali la gravità dei fatti, l'uso della violenza, l'impiego di armi e la persistenza di condotte sintomatiche di propensione criminale.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva in una richiesta di nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di sorveglianza.
  • La motivazione del giudice di sorveglianza è immune da censura quando affronti in modo organico gli elementi rilevanti e spieghi perché taluni fattori favorevoli, come supporto familiare e prospettive di reinserimento, debbano considerarsi recessivi rispetto agli indici di pericolosità.
  • La pregressa esecuzione di una pena in misura alternativa non impedisce, da sola, di negare una successiva misura non detentiva ove il condannato mostri ancora attuale propensione alla violenza o frequentazioni con ambienti criminali.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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